Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9763 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 23/04/2010), n.9763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20715/2005 proposto da:

COMUNE DI MARCIANISE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 44, presso lo studio

dell’avvocato LANDOLFI Roberto, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANTONASTASO DOMENICO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

SIDERURGICA DARIO LEALI SPA in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CASTRENSE 7,

presso lo studio dell’avvocato PLACIDI Armando, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RIANNA ANDREA, CAPUTO EMILIO, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato LANDOLFI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CAPUTO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Siderurgica Dario Leali s.p.a. ha impugnato la cartella esattoriale con cui il Comune di Marcianise richiedeva la TARSU relativa all’anno 2003 per l’area della Società adibita capannone industriale ,giusta Delib. Comunale 23 luglio 1998 di assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali,come individuati al n. 1 punto 1.1.1 lett. A9 27/7/1984 in relazione al D.P.R. n. 915 del 1982.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha confermato, con sentenza 19 gennaio 2005, tale decisione sulla base della mancata indicazione nell’elenco allegato alla Delibera comunale di assimilazione degli “scarti di ferro”, smaltiti in proprio dalla Società e non raffrontabili neppure per analogia a quelli indicati, sia pure a titolo esemplificativo, nel suddetto elenco.

Il Comune di Marcianise chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

L’intimata Siderurgica Dario Leali s.p.a. non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo articolato motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 16, 19 e 36; della L. n. 128 del 1998, art. 17, comma 3; del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 7; del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, della Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1998, in primo luogo per non aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario della Riscossione che aveva emesso la cartella, in secondo luogo perchè la sentenza avrebbe erroneamente affermato che i rifiuti ferrosi prodotti dalla contribuente non sarebbero stati assimilabili a quelli elencati nella delibera comunale, la quale si riferiva anche a “contenitori vuoti”, i quali possono essere anche di metallo,nessun rilievo avendo lo smaltimento in proprio effettuato dalla Società.

Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è insufficientemente motivata laddove afferma che l’elenco dei rifiuti assimilabili allegato alla delibera comunale è soltanto esemplificativo, e tuttavia esclude quelli di cui è causa perchè non ricompresi nel suddetto elenco.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Per quanto attiene infatti alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non è configurabile il litisconsorzio necessario fra l’Ente impositore e il Concessionario della riscossione, la cui legittimazione passiva nelle controversie tributarie va affermata soltanto in presenza di vizi propri della cartella, riferibili appunto al solo Concessionario (cfr. Cass. 22939/2007; 16412/2007).

E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, che denuncia difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione del giudici di secondo grado, i quali dopo aver rilevato che nell’elenco “seppur esemplificativo” allegato alla Delib. 27 aprile 1894 del Comitato interministeriale non figurerebbe, tra i rifiuti assimilabili a quelli urbani, alcun tipo di rifiuto assimilabile a scarti di ferro, non hanno esaminato ulteriormente la natura dei rifiuti prodotti dalla contribuente, concludendo senz’altro che tali rifiuti non potevano ritenersi assimilabili a quelli urbani, senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito per giungere ad una tale conclusione,iter che dovrà essere riesaminato ed argomentato dal giudice di rinvio.

Accolto pertanto il secondo motivo di ricorso, e rigettato il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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