Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9763 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29946-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE PANARITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2003/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente Z.A. ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificatale in data 4 maggio 2015, eccependo – per quanto qui rileva – la prescrizione del diritto alla riscossione, poichè le relative cartelle di pagamento le erano state notificate tra gli anni 2000 e 2003; la medesima contribuente ha, successivamente, impugnato con altro ricorso anche l’intimazione di pagamento successivamente notificatale.

La Commissione tributaria provinciale di Bari ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza n. 2003/06/2019, depositata il 24 giugno 2019, ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione.

Il giudice di appello ha infatti accertato la maturazione della prescrizione decennale del diritto alla riscossione, essendo decorso oltre un decennio tra le notificazioni alla contribuente delle cartelle, compiutesi negli anni dal 2000 al 2003, e la notificazione alla stessa parte della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria (non impugnata), avvenuta in data 3 novembre 2014.

Propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, Agenzia delle entrate-riscossione, già Equitalia sud s.p.a.; resiste con controricorso la contribuente; l’Agenzia delle entrate non si è costituita in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21 e dell’art. 2946 c.c., per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto prescritto il diritto alla riscossione.

Deduce infatti la ricorrente che alla contribuente, che non ha impugnato le presupposte cartelle di pagamento ed il preavviso dell’iscrizione ipotecaria, sarebbe precluso opporre l’eccezione di prescrizione all’Amministrazione impugnando la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria e poi l’intimazione di pagamento che allo stesso preavviso hanno fatto seguito.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto maturata la prescrizione decennale del diritto alla riscossione già alla data (3 novembre 2014) della notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, rilevando che tutte le cartelle di pagamento erano state in precedenza notificate al più tardi nel 2003.

Tali date costituiscono circostanze di fatto accertate nella sentenza impugnata, sul punto non oggetto di specifica impugnazione dell’Agente per la riscossione.

Se dunque la prescrizione era già maturata al momento nel quale il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato notificato alla contribuente, deve escludersi che a tale notifica possa attribuirsi l’ipotetica efficacia interruttiva del decorso di un termine ormai spirato.

Sul punto, quindi, il ricorso neppure coglie la ratio decidendi espressa dalla CTR.

Quanto poi alla circostanza che il preavviso non sia stato impugnato dalla contribuente, la tesi della ricorrente pare volere attribuire a tale circostanza una sorta di irrevocabilità del credito erariale, con la conseguente preclusione, per la debitrice, della facoltà di opporre l’eccezione di prescrizione agli ulteriori e successivi atti finalizzati alla garanzia ed alla riscossione del credito. Tuttavia, tale costruzione poggia su un presupposto infondato, atteso che, come osserva la controricorrente, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto – nella specie, il preavviso di iscrizione ipotecaria, non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ma comunque avente natura impositiva – rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnare l’atto successivo, costituito dall’iscrizione ipotecaria (Cass., Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 26129). La mancata riconducibilità del preavviso di iscrizione ipotecaria ad una delle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, comporta, pertanto, la facoltà della sua impugnazione, senza però che la sua mancata impugnazione comporti preclusione alcuna per il contribuente, ovvero v l’ammissibilità dell’impugnazione dell’atto immediatamente successivo, come nella specie avvenuto con la comunicazione di iscrizione ipotecaria e poi con l’intimazione di pagamento.

La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei suddetti principi. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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