Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9762 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. II, 26/05/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 26/05/2020), n.9762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14616-2018 proposto da:

R.D.T.G., R.D.T.M.P.,

R.D.T.P.A., R.D.T.M.G.,

R.D.T.S. e R.D.T.M., rappresentati e

difesi dall’Avvocato MARCO MERELLI ed elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 9, presso la Cancelleria civile della CORTE

SUPREMA di CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, presso

la quale domicilia ex lege in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 41778/2017 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE,

depositato il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso alla Corte d’Appello di Firenze, depositato in data 14.12.2016, R.D.T.G., R.D.T.M.P., R.D.T.P.A., R.D.T.M.G., R.D.T.S. e R.D.T.M., in proprio e nella qualità di coeredi legittimi di R.D.T.F. e, per quanto possa occorrere, di R.D.T.P.F., chiedevano l’equa riparazione per il periodo di eccessiva durata del processo presupposto, iniziato in data 22.2.1992 con il deposito del ricorso dinanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata Agraria e terminato il 18.12.2015 con il deposito in cancelleria della sentenza n. 25455/2015 della Corte di Cassazione, configurando una durata complessiva di 20 anni dopo aver tenuto conto del tempo non rilevante ai fini del ritardo; chiedevano dunque il pagamento, in favore di ciascuno di loro, della somma di Euro 12.666,67.

Con decreto del Consigliere Designato della Corte d’Appello di Firenze n. 61/2017, depositato in data 22.2.2017, veniva respinta la domanda di equa riparazione.

Avverso detto decreto proponevano opposizione gli odierni ricorrenti chiedendone la riforma.

Si costituiva il MINISTERO della GIUSTIZIA chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con decreto n. 1778/2017, depositato in data 26.10.2017, la Corte d’Appello di Firenze rigettava l’opposizione, condannando gli opponenti alle spese di lite.

Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione i ricorrenti R.D.T., sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e con ricorso incidentale.

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 1 bis e 2 e dell’art. 307 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, là dove la Corte d’appello ha affermato che i ricorrenti (nel processo presupposto) avessero errato sia nell’impugnare la sentenza della Corte di appello di Firenze, Sez. Spec. Agr., n. 482/1993 (in cui era stata dichiarata l’incompetenza della sezione agraria di primo grado in ordine alla risoluzione di un contratto di locazione di immobile abitataivo, così qualificato il contratto inter partes) con ricorso per Cassazione anzichè con regolamento necessario di competenza; sia nello stesso avere adito la Sez. Agraria, poichè sia detta sentenza della Corte d’appello che tutte le decisioni emesse nel giudizio riassunto, sia di merito che di legittimità, avevano affermato la competenza del Giudice ordinario. Secondo i ricorrenti il decreto impugnato violerebbe il principio dell’unitarietà del processo ai fini dell’equa riparazione, indebitamente scomponendolo in segmenti; invece, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., il processo non si estingue se riassunto nei termini di legge e quindi rimane un unico processo.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) e art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, in quanto la manifesta infondatezza di una domanda giudiziale non è tra i motivi di esclusione dell’indennizzo, giacchè la domanda manifestamente infondata, solo se qualificata dal requisito ulteriore di temerarietà o di abusività, osta al riconoscimento di un’equa riparazione.

1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriore e diverso profilo, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) e art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).” in quanto (nell’escludere ogni indennizzo per equa riparazione) la Corte di merito non ha tenuto conto che nel giudizio presupposto, i ricorrenti non sempre sono risultati totalmente soccombenti e gli stessi si sono dovuti difendere dalle varie domande riconvenzionali e/o impugnazioni incidentali della controparte, tutte respinte. Si tratterebbe dunque di soccombenza reciproca, ipotesi in cui la Cassazione esclude la sussistenza di una responsabilità aggravata (Cass. n. 24158 del 2017; Cass. n. 7409 del 2016).

1.4. – In ragione della loro connessione logico-giuridica, i motivi vanno congiutamente esaminati e decisi.

1.4.1. – Essi non sono fondati.

1.5. – La Corte d’appello ha correttamente osservato (con riguardo a quanto dedotto dai ricorrenti, secondo cui il giudizio riassunto era certamente la prosecuzione di quello iniziato nel 1992 e concluso nel 2015 con la pronuncia definitiva di questa Corte) che tale affermazione non faceva venire meno la totale correttezza e coerenza logica di quella contenuta nel decreto impugnato, per la quale tutta la prima fase processuale dal 1992 al 1996 non poteva essere computata nel calcolo della durata irragionevole del giudizio, appunto perchè essa era imputabile all’errore della parte di scegliere il giudice davanti al quale iniziare validamente il processo e poi nello scegliere il giusto mezzo di impugnazione della prima sentenza d’appello.

Ed ha altrettanto esattamente affermato (sulla necessità di computare nell’irragionevole durata anche il periodo di tempo trascorso a causa dei rinvii richiesti dalle parti) che il motivo di opposizione avrebbe potuto avere una qualche fondatezza (pur non volendo ad esso opporre Cass. n. 12161 del 2012, per cui correttamente il giudice dell’equa riparazione tiene conto del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, in detrazione dalla durata complessiva del processo, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento, ben potendo la parte, che nel giudizio di merito si senta danneggiata dal prolungamento del processo, opporsi al rinvio richiesto da altri soggetti in causa, sicchè, se abbia, anche implicitamente, acconsentito al rinvio richiesto dal controparte, non può poi dolersene, pretendendo di ascrivere il ritardo che ne è conseguito al mancato esercizio dei poteri di conduzione del processo da parte del giudice istruttore e, quindi, valutarlo in termini di irragionevolezza) ma che si trattava di un motivo inconferente, in quanto assorbito dalla fondatezza dell’argomentazione successiva contenuta nel decreto impugnato in merito all’applicazione dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a).

Avendo il Tribunale di Firenze, Sez. Sp. Agr. nel 1992 respinto le domande dell’attore, ritenendo che si trattasse di locazione ad uso abitativo, parte attrice aveva agito nella consapevolezza dell’originaria infondatezza della sua pretesa in relazione alla natura del rapporto, continuando a sostenere la sua tesi nonostante che la qualificazione del contratto nei termini di locazione ad uso abitativo fosse stata affermata da tutte le successive sentenze. E dunque, per la Corte d’appello, le tali argomentazioni risultavano sufficienti per ritenere applicabile nel caso di specie la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), (vigente ratione temporis).

1.6. – Trattasi, all’evidenza, di valutazioni di fatto delle risultanze istruttorie congrue e plausibili; come tali, sottratte al sindacato di legittimità.

Invero, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione un fatto, la cui esistenza sia soggetta alla rilevata sussistenza o meno di prove a sostegno, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

1.7. – Sotto altro profilo, va altresì rilevato che, sebbene sia consolidato (ancora di recente, Cass. n. 595 del 2019) il principio secondo cui il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, compete a tutte le parti del processo, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto, il patema da ritardo nella definizione del processo è da escludersi allorchè la parte rimasta soccombente, consapevole dell’inconsistenza delle proprie istanze, abbia proposto una lite temeraria (ovvero l’abbia proseguita nonostante la sopravvenuta inconsistenza delle ragioni addotte), difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza e, dunque, elidendosi il presupposto dello stato di disagio e sofferenza (ex plurimis, Cass. n. 22150 del 2016; Cass. n. 21315 del 2015; ma v. anche Cass. n. 10500 del 2011; Cass. n. 25595 del 2008 e Cass. n. 17650 del 2002). Laddove, una situazione soggettiva scevra da ogni ansia derivante dall’incertezza dell’esito della lite può essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell’attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio (Cass. 22150 del 2016, cit.; Cass. n. 4890 del 2015).

Si rileva, poi, che in base al comma 2-quinquies, aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 2 dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3) le conclusioni non cambiano, nel senso che l’abuso del processo per effetto della temerarietà della lite osta al riconoscimento dell’equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto l’elencazione contenuta in detto comma 2-quinquies non ha carattere tassativo.

Milita a favore di tale affermazione, innanzi tutto, l’assenza di elementi d’indole letterale idonei a supporre che l’indennizzo, fermo il danno (presunto o accertato), sia ammesso in ogni altra ipotesi diversa da quelle elencate dalla norma; in secondo luogo, la lett. f) del comma 2 -quinquies cit. lascia intendere che il legislatore, tipizzate alcune ipotesi di abuso ne abbia voluto lasciare aperta la possibilità di individuarne altre di pari livello. La tipizzazione delle ipotesi di cui al comma 2-quinquies cit. reagisce sulla fattispecie concreta attraverso il vincolo che pone all’interprete. In particolare, va osservato che detta norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ogni possibilità di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all’indennizzo è senz’altro escluso; correlativamente, l’assenza di un provvedimento di condanna per responsabilità aggravata restituisce al giudice il potere di valutare la condotta tenuta dalla parte nel processo presupposto e di pervenire se del caso ad un giudizio di temerarietà della lite non formulato dal giudice di quella causa.

1.8. – L’inesistenza nel giudizio presupposto di una condanna per responsabilità aggravata ben può dipendere, infatti, da fattori del tutto accidentali, quali l’assenza di domanda o il difetto di prova del danno, nelle ipotesi dei primi due commi dell’art. 96 c.p.c., ovvero il mancato esercizio del potere officioso ma discrezionale che il comma 3 di detta norma assegna al giudice. In questi casi nulla autorizza a ritenere che la parte soccombente non abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto: semplicemente, non vi è stato alcun accertamento al riguardo. Del resto sarebbe del tutto illogico sopprimere nel procedimento d’equa riparazione ogni altro rilievo della mala fede processuale (non già esclusa, ma) non valutata nel giudizio presupposto, vincolando il giudice ad un giudizio di non temerarietà della lite non altrimenti motivato e motivabile.

Se ne deve, quindi, concludere che l’ipotesi di abuso del processo di cui alla alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. b comunque non esaurisce l’incidenza della temerarietà della lite sul diritto all’equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento e, pertanto, il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001 può valutare (come del resto nella fattispecie) e poteva farlo anche nella previgente disciplina, anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (Cass. n. 595 del 2019).

2. – Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano l'”Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti: le ulteriori domande proposte dagli attori-ricorrenti nel giudizio presupposto e quelle riconvenzionali del convenuto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, rilevando che la qualificazione giuridica del rapporto era solo una delle domande del processo presupposto (risoluzione di diritto in base a clausola risolutiva espressa per inadempienze agli obblighi del contratto e condanna al rilascio e al risarcimento dei danni). Pertanto, sarebbe errata la valutazione espressa nel decreto impugnato secondo il quale i contestati inadempimenti non sarebbero inerenti al tipo di contratto sottoscritto dalle parti. Se la Corte d’appello avesse esaminato tali fatti non avrebbe potuto affermare che i ricorrenti erano consapevoli della temerarietà della loro domanda di qualificazione del rapporto contrattuale sin dalla sentenza del Tribunale del 1992.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 26 ottobre 2017) consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Orbene, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter accedere all’esame del parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non v’è traccia.

2.3. – La censura si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando i ricorrenti di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3. – Il ricorso principale va, dunque, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale proposto dal Ministero controricorrente che lamenta, con unico motivo, la “Violazione e/o falsa applicazione artt. 391 bis c.p.c. e L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in ragione della asserita tardività della richiesta indennitaria. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA