Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9762 del 19/04/2018


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Cassazione civile, sez. I, 19/04/2018, (ud. 01/02/2018, dep.19/04/2018),  n. 9762

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1853/2014 – in giudizio promosso dalla Costruzioni Il Progresso di S.V. & C. sas. nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro spa, per sentire accertare, in, relazione ad un contratto di mutuo decennale a tasso fisso, pari al 13,70%, estinto anticipatamente dalla mutuataria (con versamento di Lire 7.139.492.000), la nullità delle clausole pattizie implicanti l’applicazione di interessi passivi usurari e moratori anatocistici, nonchè il pagamento di commissione per l’estinzione anticipata, con condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente preteso -, in totale riforma della decisione di primo grado (che aveva condannato la banca al pagamento all’attrice della somma di Euro 544.302,04, oltre interessi legali), ha condannato la società alla restituzione delle somme versatele dalla banca, in eccedenza rispetto a quanto dovuto.

In particolare, la Corte d’appello, in via preliminare, ha ritenuto inapplicabile, in forza della norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 24 del 2001, la L. n. 108 del 1996, al contratto di mutuo in oggetto, stipulato anteriormente all’entrata in vigore della suddetta normativa, occorrendo pertanto la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito penale di cui all’art. 644 c.p., ma operante, in forza della pronuncia della Consulta n. 29/2002 e della declaratoria di illegittimità costituzionale del secondo comma del D.L. n. 394 del 2000, art. 1, conv. in L. n. 24 del 2001, la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso soglia legale, per le rate scadute successivamente al 31/12/2000, con conseguente obbligo della banca alla restituzione alla mutuataria della somma di Euro 9.127,30, per superamento del tasso soglia ex L. n. 108 del 1996, sui ratei scaduti dall’1/1/2001 al 15/3/2001; la Corte d’appello ha quindi ritenuto dovuti gli interessi di preammortamento della somma, gli importi a titolo di corrispettivo del recesso anticipato e la commissione e le spese di conteggio per l’anticipata estinzione.

Avverso la suddetta sentenza, la Costruzioni Il Progresso propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro (che resiste con controricorso). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione della L. n. 108 del 1996, art. 1, in relazione all’art. 1339 c.c., art. 1419 c.c., comma 2, e art. 1815 c.c., in ordine alla mancata declaratoria dell’inefficacia parziale sopravvenuta delle clausole contemplanti un tasso convenzionale divenuto usurario per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, con automatica sostituzione del tasso legale; 2) con il secondo motivo, la violazione ed erronea applicazione della L. n. 108 del 1996, art. 1, in relazione al rimborso del differenziale tra tasso d’impiego del finanziamento e tasso di reimpiego del capitale rimborsato, previsto dall’art. 19, del contratto inter partes, trattandosi di remunerazione per la mutuante collegata al normale utilizzo delle somme mutuate che doveva essere presa in considerazione per la valutazione dell’eventuale superamento del tasso soglia; 3) con il terzo motivo, la violazione ed erronea applicazione della L. n. 108 del 1996, art. 1, in relazione al pagamento di commissione dello 0,75% da applicare sul residuo capitale anticipatamente restituito, ai sensi dell’art. 19 del contratto di finanziamento; 4) con il quarto motivo, la violazione ed erronea applicazione della L. n. 108 del 1996, art. 1, in relazione alle spese per i conteggi eseguiti dalla banca per l’anticipata estinzione del finanziamento, ai sensi dell’art. 19, del contratto.

2. La prima censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24675/2017), con riferimento ai contratti di mutuo stipulati, come quello in esame, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, ed alla questione della c.d. usura sopravvenuta (quella che si caratterizza per pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente siano venute a trovarsi non corrispondenti ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia), alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, (conv., con modif., dalla L. n. 24 del 2001), hanno affermato che “allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.

3. Le ulteriori censure sono infondate, in quanto strettamente collegate al primo motivo, infondato.

La seconda censura, pur essendo espressamente volta a contestare la statuizione della Corte d’appello, nella parte in cui sono stati ritenuti non dovuti gli interessi di preammortamento della somma, trattandosi di importo versato prima dell’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, deve essere, infatti, intesa come rivolta, in realtà, ad altra statuizione presente nella sentenza impugnata, quella in cui la Corte ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado in ordine al “pagamento degli importi versati in esecuzione dell’art.19 del contratto in caso di recesso anticipato”, affermando che tali importi esulano dalla sfera di operatività della l.108/1996, trattandosi non di interesse ma di “corrispettivo per l’anticipato recesso dal rapporto”.

Con gli ulteriori motivi, la ricorrente censura l’affermata legittimità delle pattuizioni, nell’art.19 del contratto di finanziamento, relative alla commissione dello 0,75% ed al rimborso alla banca delle spese di conteggio, per l’ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento, in quanto la suddetta commissione ed il rimborso delle spese costituirebbero una “remunerazione…collegata al normale utilizzo delle somme mutuate”, che dovrebbe pertanto essere presa in considerazione, trattandosi di normale e non eventuale remunerazione della stessa erogazione del credito, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1, ai fini dell’individuazione dell’interesse effettivamente preteso dalla banca e dell’eventuale superamento del tasso soglia.

I motivi dunque si ricollegano sempre alla questione della c.d. usura sopravvenuta, che ha trovato smentita nella recente pronuncia delle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, stante il recente intervento delle Sezioni Unite, successivamente alla proposizione del ricorso, vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018

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