Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9762 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 04/05/2011), n.9762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 24674 del R.G. anno 2005 proposto da:

COMUNE di TRABIA in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in

ROMA, Via Val di Lanzo 79 presso l’avvocato Giuseppe Iacono

Quarantino con l’avv. AGUGLIA Ettore dal quale è rappresentato e

difeso giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S. e G.A. elett.te dom.ti in Roma Via F.

Redi 5 presso Grazia Chianello Di Maio con gli avv.ti PIZZUTO

Maurizio, Sergio e Fabio che li rappresentano e difendono, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 713 della Corte d’Appello di Palermo

depositata il 23.5.2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/4/2011 da Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito per i controricorrenti l’avv. S. Pizzuto, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Occupato il 3.10.1985, per l’esecuzione di opera pubblica da parte del Comune di Trabia, il fondo di mq. 3.295 di proprietà di P.S. e determinata, dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza 7.2.1996, la indennità di occupazione legittima dovuta sino alla cessazione di detta occupazione per effetto di due proroghe legali succedutesi dopo il quinquennio di occupazione, senza che alcun decreto di esproprio fosse stato adottato, gli eredi della P.S. ed G.A., chiesero al Tribunale di Termini Imerese il risarcimento dei danni da occupazione appropriativa. Il Tribunale con sentenza 21.11.2002 riconobbe agli attori per tal titolo la somma di Euro 295.099,44 e contro detta sentenza propose appello il Comune di Trabia dolendosi con tre motivi della decisione stessa. La Corte di Palermo, con sentenza 23.5.2005, ha rigettato l’appello, disattendendo tanto il primo motivo afferente la prescrizione (che il Comune intendeva far decorrere dall’anno 1990) quanto il terzo motivo (per il quale non si sarebbe tenuto conto del disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16), quanto, e particolarmente, il secondo motivo. Al proposito la Corte di Palermo ha osservato essere inconsistente la pretesa del Comune di veder escluso il diritto al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva perchè tal diritto sarebbe stato impedito dalla avvenuta stipula di una convenzione di lottizzazione che comportava la gratuita cessione di parte del fondo della P.: ed infatti la scrittura privata del 25.4.1978 era nulla, per inosservanza della forma prevista dalla legge urbanistica, e conteneva contenuti dispositivi diversi da quelli di cui allo schema approvato dal Comune e dalla Regione.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Trabia ha proposto ricorso con unico motivo del 3.10.2005 al quale hanno opposto difese i G. nel proprio controricorso, illustrato in memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso del Collegio il ricorso non merita condivisione.

Nel ricorso il Comune lamenta che la Corte abbia travisato le proprie deduzioni dimenticando che era stato allegato e documentato che la convenzione di lottizzazione stipulata informalmente tra la P. ed il Comune aveva contenuti diversi ed inferiori rispetto agli oneri originari ed era stata comunque resa efficace dal precedente atto di approvazione del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 6 del 1955, artt. 51, 78 e 80.

La censura è inconsistente alla stregua dell’indirizzo di questa Corte per il quale (si rammentano Cass. 1320 del 2000 e Cass. 13477 del 2006) l’atto d’obbligo, sottoscritto dal Sindaco e dai proprietari, volto alla cessione delle aree necessarie per la costruzione delle strade, al fine di conseguire l’autorizzazione a lottizzare, non è di per sè idoneo ad integrare il trasferimento del bene a favore del comune, trattandosi di un mero atto preliminare, il quale, al fine di produrre l’effetto traslativo, necessita di un successivo atto negoziale, pertanto restando escluso che in virtù di tale promessa di cessione, l’amministrazione possa ritenersi autorizzata all’occupazione dell’area, con la conseguenza che, ove ciò avvenga, l’irreversibile trasformazione del fondo rappresenta in ogni caso un fatto illecito, da cui scaturisce il diritto del proprietario al risarcimento del danno. Nè vale invocare, come fatto dal ricorrente Comune di Trabia, il non recente pronunziato di questa Corte (Cass. n. 3761 del 1985) dalle cui argomentazioni la più recente, e qui condivisa, decisione 1320 del 2000 ha inteso chiaramente prendere le distanze, puntualizzando che non qualunque impegno del privato esclude il carattere illecito della vicenda acquisitiva ma soltanto quello che abbia assunto la portata e l’efficacia dell’atto traslativo compiuto, valido ed efficace.

Nella specie, la Corte di Palermo non solo ha ravvisato correttamente l’inidoneità della scrittura privata de 25.4.1978 a trasferire alcunchè e pertanto la piena operatività, in difetto di esproprio, della occupazione acquisitiva da parte del Comune, ma ha anche soggiunto, altrettanto correttamente, come la Delib. C.C. 22 ottobre 1977 e Delib. 17 marzo 1978 dell’Assessore della Regione non avessero altro effetto che quello di legittimare un mero atto d’obbligo della P., certamente inidoneo ad escludere la formazione della vicenda della espropriazione “sostanziale” e la correlata nascita del diritto all’indennizzo.

Il rigetto della impugnazione del Comune ne impone la condanna alla refusione delle spese in favore della parte controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il Comune di Trabia a corrispondere ai controricorrenti le spese di giudizio che liquida in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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