Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9761 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29056-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., C.S., G.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO BARTOLINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 294/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 294/04/2019, depositata il 22 febbraio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha parzialmente accolto l’appello dello stesso Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Prato, che aveva accolto il ricorso di C.S., C.R. e G.M. contro l’avviso di rettifica e liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali relative all’assegnazione ai predetti contribuenti, da parte di una cooperativa edilizia, di diritti su un immobile.

I contribuenti si sono costituiti con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’ufficio lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per la sua motivazione meramente apparente.

Il motivo è fondato e va accolto.

Infatti “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

In particolare, in applicazione di tali principi, è stato chiarito che “Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicchè detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, nè in caso di contrasto – pur denunciabile sotto altri profili – tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti.” (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020).

Quindi ” Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, allorchè la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione.” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Con riferimento, poi, al contrasto tra le diverse parti componenti la sentenza impugnata, è stato precisato che ” Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.”(Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018). In applicazione di tale principio, questa Corte ha quindi annullato la decisione in quella sede impugnata, non potendosi individuare con certezza la portata della decisione, in quanto in motivazione vi era un’affermazione che risultava coerente con il dispositivo, mentre nelle argomentazioni svolte non era chiara l’adesione da parte del giudice alle contrastanti tesi delle parti.

Tanto premesso, nel caso di specie, in ordine ai criteri da utilizzare per determinare la base imponibile delle imposte controverse, il giudice a quo si è più volte insanabilmente contraddetto all’interno della stessa motivazione, prima affermando che il valore sarebbe stato “correttamente effettuato con la stima al 2015 i valori medi della zona OMI”, ed immediatamente dopo assumendo che tale valore “non poteva essere utilizzato”. Ed ancora la CTR si è contraddetta dove, dopo aver premesso “A parziale accoglimento delle tesi dell’Ufficio”, ha poi assunto che “Per quanto sopra esposto questa Commissione ritiene che il valore dell’immobile di cui si tratta debba essere determinato dal prezzo effettivamente pattuito”, che condurrebbe all’accoglimento della tesi dei contribuenti. In tale incerto e confuso contesto argomentativo, non idoneo a rappresentare coerentemente un’univoca ratio decidendi, il successivo riferimento all'”accertamento IVA”, che non coincide con l’oggetto reale del contenzioso, accresce le difficoltà di comprensione del percorso logico e giuridico seguito dalla CTR.

A sua volta contraddittorio è, al suo interno, lo stesso dispositivo, nel quale l’esplicita “parziale riforma della sentenza appellata” non è immediatamente conciliabile con la contestuale affermazione che l’imposta sia dovuta “sul valore dichiarato dal contribuente”.

Essendo contraddittori, ciascuno nel suo contenuto, tanto la motivazione che il dispositivo, alcun reciproco supporto possono darsi tali due componenti della decisione, per cui la loro lettura coordinata non dissolve le contraddizioni e le incertezze che integrano la denunciata apparenza della motivazione.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR.

2. Il secondo motivo, che denuncia una violazione di legge, resta assorbito.

PQM

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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