Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9760 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. II, 26/05/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 26/05/2020), n.9760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23877-2016 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato LUIGI BRIENZA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ATTILIO

COMPASSO;

– resistente –

avverso il decreto n. 634/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.G. ebbe a proporre istanza ex lege Pinto di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di procedimento avanti la Giustizia contabile – Corte dei Conti di Roma -, che era stato definito in circa 26 anni. La Corte d’Appello di Perugia adita ebbe a sollevare conflitto di competenza, risolto da questa Suprema Corte con provvedimento n 2679/14 del 6.2.2014,ed il L. provvide a riassumere la causa avanti la Corte umbra indicata siccome competente.

Ad esito del giudizio il Collegio perugino accolse l’istanza del privato e condannò il Ministero delle Finanze al pagamento di ristoro pari ad Euro 11.500,00 oltre alle spese di lite.

Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

Il L., regolarmente evocato, non ha depositato controricorso bensì comparsa di costituzione ed in prossimità dell’udienza anche memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’Amministrazione delle Finanze s’appalesa siccome fondato e va accolto.

Con l’unico mezzo d’impugnazione spiegato, l’Amministrazione ricorrente denunzia violazione del disposto ex art. 50 c.p.c. in quanto la Corte umbra ha ritenuto tempestiva la riassunzione del procedimento,benchè un tanto avvenuto scorsi i tre mesi dalla comunicazione alle parti del provvedimento della Corte di cassazione a definizione del procedimento per regolamento di competenza.

In effetti l’Amministrazione finanziaria ebbe a rilevare l’estinzione del procedimento per tardiva riassunzione nella sua memoria di costituzione avanti i Giudici umbri ma questi, pur non esponendo apposita motivazione, ebbero a ritenere il ricorso in riassunzione ammissibile.

Viceversa la censura mossa dall’Amministrazione con il ricorso appare fondata e di conseguenze la riassunzione avanti il Collegio umbro era tardivo, posto che, come documentato in atti, l’ordinanza con la quale la Corte di cassazione stabiliva la competenza di Perugia era stata emessa il 6.2.2014 e comunicata in pari data alla parte costituita.

E’ ben vero che il L. non s’era costituito nel giudizio per regolamento di competenza avanti questa Suprema Corte, sicchè nemmeno fu destinatario della comunicazione di cancelleria afferente il deposito dell’ordinanza a definizione del procedimento,tuttavia era suo onere osservare il termine trimestrale che iniziava a decorrere dal deposito del provvedimento di questa Suprema Corte.

Difatti è costante insegnamento di legittimità – Cass. sez. L. 4805/1996, Cass. sez. L n. 8024/03, Cass. sez. 3 n. 6823/10 – che l’intimato non costituito nel giudizio di cassazione non può esser favorito rispetto alla parte diligente che provveda a costituirsi – similmente alla disciplina ex art. 292 c.p.c. in relazione alla parte contumace nei gradi di merito -.

Favor individuato nella conclusione che, nei suoi riguardi, non venga mai a scorrere il termine iniziale per la riassunzione poichè, per sua scelta, s’era messo nella condizione fattuale di non esser destinatario della comunicazione prescritta dalla norma.

Quindi se l’intimato non costituito non risulta destinatario della comunicazione di cancelleria, comunque il termine per la riassunzione tempestiva inizia a decorrere, ma non già dalla comunicazione di cancelleria – non dovuta -, bensì dal deposito in cancelleria del provvedimento adottato dai Supremi Giudici.

Le osservazioni svolte dal resistente per contrastare il ricorso dell’Amministrazione non superano detta soluzione,posto che nella specie non v’è dubbio che il L. era ben consapevole che la Corte umbra aveva sollevato questione afferente regolamento di competenza, in quanta lo stesso era parte ricorrente in quel procedimento e mai ha dedotto e provato che la decisione di sollevare conflitto, adottata dai Giudici umbri, non ebbe ad essergli comunicata.

Dunque nella specie non rileva l’argomentazione – ampiamente trattata nella nota difensiva del L. – relativa alla non decorrenza del termine per la riassunzione nei confronti della parte che non ebbe conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione; mentre la conoscenza legale della causa di interruzione – il conflitto sollevato dalla Corte umbra – non è fatto revocato in dubbio dal resistente nella sua ricordata nota difensiva.

Di conseguenza il termine perentorio per la riassunzione del procedimento, a sensi dell’art. 50 c.p.c. – ratione temporis applicabile -, risulta inosservato con applicazione della stabilita estinzione del processo, ex art. 307 c.p.c., rilevabile ex officio.

Consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio del decreto adottato dalla Corte d’Appello di Perugia con decisione nel merito della questione, ex art. 384 c.p.c., non essendo necessario il rinvio perchè il procedimento in grado di merito andava dichiarato estinto per tardiva riassunzione, declaratoria che ben può adottare questa Corte.

Stante la peculiarità della questione reputa la Corte d’avvalersi della facoltà di compensare tra le parti, ex art. 92 c.p.c., le spese di questo giudizio di legittimità, nonchè le spese del giudizio avanti la Corte d’Appello.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Perugia e dichiara estinto il procedimento avanti alla citata Corte d’Appello, compensa tra le parti le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 24 settembre 2019 e nella camera di consiglio riconvocata, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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