Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9760 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 23/04/2010), n.9760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – President – –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consiglie – –

Dott. MERONE Antonio – Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consiglie – –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 20463/05 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

DISSETANTI S.a.s. di Cacciapuoti Francesco & C –

C.

G. – C.F. – Ca.Gi. –

P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 114, depositata in data 13 ottobre 2003;

cui e’ riunito il ricorso n. 20468/05 proposto da MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in

Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

Ca.Gi. – P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 135, depositata in data 29 dicembre 2003;

cui e’ riunito il ricorso n. 20469/05 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 116, depositata in data 13 ottobre 2003;

Sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 2

dicembre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito l’Avvocato Generale dello Stato, Urbani Neri, che ha chiesto

l’accoglimento dei ricorsi;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo

per mancata integrazione del contraddittorio, e, in subordine, per

l’accoglimento.

 

Fatto

1.1 – Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta la S.a.s. Dissetanti di Cacciapuoti Francesco & C, nonche’ i soci P.P., G., F. e Ca.Gi.

impugnavano l’avviso di accertamento di maggiore imposta ILOR ed accessori per l’anno 1995, con il quale, sulla base di un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Nola, e, segnatamente, sulla scorta dell’esame della documentazione extracontabile e bancaria della societa’ e dei soci, il reddito derivante dall’attivita’ di vendita al dettaglio e all’ingrosso di bevande e altri prodotti alimentari, gia’ dichiarato per L. 93.000.000, veniva rideterminato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in L. 665.595.226.

1.2 – I soci Ca.Gi. e P.P., nonche’, con distinto ricorso, C.G. impugnavano a loro volta gli avvisi di accertamento relativi ai rispettivi redditi di partecipazione.

1.3 – La Commissione tributaria provinciale di Caserta accoglieva il ricorso relativo al reddito ai fini ILOR della S.a.s. Dissetanti, con decisione n. 369/02.2001. La stessa commissione, con decisioni n. 365/02/2001 e n. 368/02/2001 accoglieva i ricorsi presentati dai suddetti soci.

1.4 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con distinte sentenze emesse all’esito della medesima udienza, tenutasi il 7 luglio 2003, rigettava gli appelli proposti dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate avverso le menzionate decisioni, rilevando quanto all’avviso di accertamento nei confronti della societa’, che i dati bancari relativi ai conti correnti dei soci erano stati malamente acquisiti e, comunque, avevano una scarsa significanza probatoria. Quanto agli appelli proposti nei confronti dei soci, veniva evidenziata la necessita’ di conformarsi alla decisione emessa nei confronti della Dissetanti s.a.s..

1.5 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate proponevano distinti ricorsi avverso le suddette decisioni, chiedendone la cassazione.

Nei procedimenti anzidetti, tutti chiamati all’odierna udienza, non si costituivano le parti intimate.

Diritto

2.1 – Deve preliminarmente disporsi la riunione al presente procedimento, scaturito dal ricorso nei confronti della societa’, di quelli concernenti i redditi di partecipazione dei singoli soci, essendo evidente lo stretto legame di connessione fra loro esistente, in considerazione sia del rapporto di consequenzialita’, emergente anche dal tenore delle decisioni di merito, che connota detti redditi di partecipazione, sia, in ogni caso, del principio secondo cui sussiste litisconsorzio necessario nei giudizi in cui sia impugnato anche un solo avviso di rettifica che riguardi inscindibilmente – con esclusione, quindi, delle questioni di natura personale – la societa’ ed i soci.

Sotto quest’ultimo profilo non puo’ omettersi di richiamare la decisione n. 14815 del 4 giugno 2008, con la quale le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Il fondamento di tale pronuncia scaturisce da un’analisi del rapporto di diretta consequenzialita’, rispetto ai soci, dell’accertamento effettuato nei confronti della societa’, anche alla luce della nozione di inscindibilita’ disegnata, con tratti peculiari rispetto alla previsione dell’art. 102 c.p.c., dal D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14; inscindibilita’ da ravvisarsi, come affermato in una precedente decisione (Cass., 18 gennaio 2007, n. 1052) delle stesse Sezioni unite, “tutte le volte che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione – nel caso rappresentata dall’atto autoritativo impugnato eterodeterminante la domanda a) presenti elementi comuni ad una pluralita’ di soggetti e b) siano proprio tali elementi ad esser posti a fondamento della impugnazione proposta da uno dei soggetti obbligati”.

Rilevata anche la peculiare natura del giudizio tributario, che investe, sia pure attraverso l’impugnazione dell’atto, l’intero rapporto, le Sezioni unite hanno quindi ravvisato – nella pretesa azionata nei confronti della societa’ e dei soci – l’unicita’ sostanziale dell’avviso di accertamento, nonche’ l’identita’ della causa petendi, ponendo in rilievo come, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, il rimedio della sospensione dei giudizi riguardanti i redditi dei soci non fosse praticabile, a causa dell’inopponibilita’ nei loro confronti della decisione formatasi nel giudizio – cui gli stessi, di regola, non hanno partecipato – conseguente al ricorso proposto dalla societa’.

2.2 – Come le stesse Sezioni unite di questa Corte hanno successivamente precisato (Cass., 30 settembre 2009, n. 20929, in motivazione), il litisconsorzio tributario ripete una sua disciplina autonoma da esplicite disposizioni di legge, quanto all’ipotesi che l’oggetto del ricorso riguardi inscindibilmente piu’ soggetti, giusta il disposto del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 (a mente del quale: “1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu’ soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non e’ stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1, e’ ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3, intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione e’ gia’ decorso il termine di decadenza”).

Tale disposizione, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non costituisce (a differenza dell’art. 102 c.p.c.) “norma in bianco”, ma indica positivamente il presupposto della inscindibilita’ della causa come dipendente, appunto, dall’oggetto del ricorso, essendosi gia’ affermato (cfr. la citata Cass., sez. un. 18 gennaio 2007, n. 1052) che “e’ la domanda, infatti, a determinare l’oggetto del processo e, quindi, a costituire, in ultima analisi, il parametro per valutare la inscindibilita’ della causa tra piu’ soggetti, non senza, peraltro, disconoscersi un profilo sostanziale, secondo cui vi e’ litisconsorzio necessario quando l’atto autoritativo presenti elementi comuni ad una pluralita’ di soggetti e siano proprio tali elementi ad esser posti a fondamento della impugnazione proposta da uno dei soggetti obbligati”.

2.3 – Tanto premesso, deve porsi in evidenza, per quanto qui maggiormente interessa, come la norma contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 sia formulata in termini difformi rispetto a quella di cui all’art. 102 c.p.c.. Mentre, in quest’ultimo caso, si prevede che “se la decisione non puo’ pronunciarsi che in confronto di piu’ parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”, la norma tributaria prescrive che “se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu’ soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”.

Pur delineandosi, in entrambi i casi, un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, appare evidente come la finalita’ precipua della norma tributaria sia quella di ovviare alla formazione di giudicati contrastanti.

2.4 – Tanto premesso, occorre verificare se nella fattispecie in esame, caratterizzata dall’impugnazione dell’avviso notificato alla societa’ anche da parte di tutti i soci, la successiva riunione a tale procedimento di quelli conseguenti ai ricorsi proposti dai soci in relazione ai loro redditi di partecipazione comporti il sostanziale conseguimento di quella finalita’ e sia ostativa, quindi, alla rilevazione della nullita’ delle decisioni emesse nei confronti dei singoli soci, con conseguente esclusione dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 383 c.p.c., comma 3.

A giudizio del Collegio a tale quesito deve darsi positiva risposta.

2.5 – Vale bene prendere le mosse dalla sempre maggiore rilevanza dell’elaborazione giurisprudenziale compiuta da questa Corte in merito al principio della ragionevole durata del processo, derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali. In tale ambito si e’ affermato, fra l’altro, che la nuova formulazione dell’art. 111 Cost. impone, “in concreto, al Giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso (processo), tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di energie processuali e formalita’ da ritenere superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo ed in particolare dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizione di parita’ (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti, nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti” (Cass., Sez. Un. 3 novembre 2008, n. 26373; v. anche Cass. Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., 30 ottobre 2008, n. 26019;

Cass., 7 aprile 2009, n. 8395; Cass., 19 agosto 2009, n. 14810).

2.6 – Appare del tutto evidente come nello scenario che si apre a seguito della prospettazione della questione in esame si delinei il possibile contrasto fra due valori costituzionalmente protetti, quali il principio del contraddittorio e quello della ragionevole durata del processo. Al riguardo, appare del tutto condivisibile l’affermazione dell’imprescindibilita’ del contraddittorio come contenuto del diritto di difesa, con conseguente inammissibilita’ di un pregiudizio dello stesso (Corte Cost. n. 427 del 1999; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26019, in cui, tuttavia, si precisa che “al di la’ dei meccanismi di sanatoria connessi al principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) la prospettiva del giusto processo non e’ incompatibile con un potere di controllo esercitatile in sede di legittimita’”).

La verifica della concreta ricorrenza dei teste’ richiamati “meccanismi di sanatoria” ben si concilia con l’esigenza, sopra evidenziata, di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del processo.

2.7 – Di tale esigenza si sono rese interpreti numerose, importanti pronunce di questa Corte.

Si e’ di recente affermato, ad esempio, che correttamente il giudice “a quo”, dopo l’opportuna qualificazione del contratto invocato dall’attore come concluso, in realta’, dall’attore in unione con altri soggetti, correttamente si era limitato a rigettare la domanda proposta, senza alcuna altra statuizione, suscettibile di passare in cosa giudicata, nei rapporti con i terzi indicati dallo stesso giudice come ulteriori contraenti, e, quindi, senza disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi, estranei alla lite (Cass., 3 novembre 2008, n. 26422).

In merito al tema dell’incidenza della riunione dei procedimenti rispetto all’esigenza di integrazione del contraddittorio, deve richiamarsi un consolidato orientamento secondo cui la prima, realizzando di fatto la compresenza dei litisconsorti necessari nello stesso processo, rende frustranea la seconda, salva la rinnovazione dell’istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione (Cass. 31 agosto 2005, n. 17592; Cass., 27 febbraio 2002, n. 2910).

Con specifico riferimento alla riunione, anche in sede di legittimita’, delle cause concernenti il reddito delle societa’ di persone e quello di partecipazione dei soci, questa sezione ha recentemente affermato che, essendosi i giudizi di merito svolti in maniera tale da escludere ogni possibilita’ di contrasto tra giudicati, vale a dire “nel rispetto sostanziale del diritto di difesa delle parti e del loro contestuale e coordinato esercizio”, l’esigenza dell’integrita’ del contraddittorio, “e’ pienamente rispettata dalla decisione, che si adotti in sede di legittimita’, della riunione dei procedimenti” (Cass., 10 febbraio 2010, n. 2907;

cfr. anche, sullo stesso tema, e con specifico riferimento alla necessita’ di coordinare il principio del contraddittorio con quello della giusta durata del processo, Cass., 18 febbraio 2010, n. 3830).

Deve altresi’ richiamarsi la decisione con la quale, in una fattispecie caratterizzata, come quella in esame, dalla partecipazione dei soci al giudizio scaturito dal ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso ai fini Ilor con riferimento al reddito societario, e’ stata esclusa, proprio in virtu’ di detta partecipazione, la dedotta illegittimita’ delle sentenze impugnate, relative ai redditi di partecipazione dei soci, per essere “state rese senza che essi (i soci) avessero preso parte al giudizio relativo alla determinazione del reddito e prima che fosse stato esaurito il ciclo di formazione definitiva della posizione della societa’” (Cass., 12 febbraio 2010, n. 3420).

Deve, pertanto, conclusivamente affermarsi, in primo luogo, che l’originaria presenza di tutti i soci nel giudizio inerente all’accertamento del reddito della societa’ di persone – considerate la presunzione di divisione degli utili e l’imprescindibilita’ del dato costituito dal reddito della societa’ ai fini della determinazione del reddito di partecipazione dei singoli soci – assicura il sostanziale rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Sotto altro profilo, la riunione dei procedimenti concernenti i redditi della societa’ e (di partecipazione) dei singoli soci, in qualsiasi momento intervenuta prima della loro definizione, esclude ogni possibilita’ del formarsi di contrastanti decisioni.

3. Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilita’, per difetto di legittimazione, dei ricorsi proposti dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non e’ stato parte del giudizio d’appello, instaurato dalla sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1^ gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006). Non si provvede – in parte qua – in ordine alle spese processuali, in assenza di attivita’ difensiva delle parti intimate.

4.1 – Passando all’esame delle questioni dedotte dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, assume priorita’ sul piano logico-giuridico il ricorso per la cassazione della decisione, cui inerisce il procedimento n. 20463/05, con la quale la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’ufficio periferico della stessa Agenzia avverso la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso della s.a.s. Dissetanti, con cui era stato impugnato l’avviso di accertamento relativo all’Ilor dell’anno 1995.

Pur affermando la legittimita’ della motivazione “per relationem” di tale atto, nell’impugnata decisione si osserva che “i prelevamenti ed i versamenti su conto corrente bancario dei soci, per le generiche modalita’ descrittive, non lasciano inferire il fatto ignoto – ricavi non fatturati – quale conseguenza assolutamente necessaria del fatto noto”.

Si aggiunge, ritenendosi cosi’ assorbite le ulteriori questioni, che ” l’utilizzazione dei dati bancari riferiti ai soci e’ avvenuta senza documentata preventiva autorizzazione, il che inficia di invalidita’ ogni valutazione o deduzione su tali elementi contabili, tanto piu’ che l’appellante si limita a ribadire l’esistenza dell’autorizzazione senza produrre elemento probante di quanto asserito”.

4.2 – Con unico e complesso motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, degli artt. 2700 e 2727 c.c., nonche’ vizio di motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione, evidentemente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4.3 – Si sostiene, sotto un primo profilo, che la decisione impugnata si fonda sulla inutilizzabilita’ e L’inadeguatezza degli accertamenti bancari compiuti nei confronti dei soci, cosi’ pretermettendo i rilievi, contenuti nel p.v.c. – e richiamati nell’atto di appello – fondati sull’accertamento di maggiori ricavi (per ben L. 1.693.335.667) sulla base dei conti correnti intestati alla societa’.

Il motivo, formulato con sufficiente chiarezza (“I giudici regionali hanno immotivatamente ignorato i rilievi mossi dall’Ufficio in sede di appello, ove erano stati puntualmente ribaditi i su ricordati elementi sui quali si basava l’accertamento…”), da un lato e’ evidentemente riferibile ad un vizio di omessa pronuncia (e come tale deve ritenersi ammissibile al di la’ del mancato richiamo, nella formale intestazione del motivo, all’art. 360 c.p.c., n. 4: v., per un caso analogo, la recente Cass., 22 luglio 2009, n. 17152); sotto altro aspetto si denuncia l’omesso esame di un fatto di non secondaria importanza (sul superamento della distinzione fra fatti principali e fatti secondari, cfr., in ogni caso, Cass., 5 giugno 2009, n. 12990), vale a dire l’utilizzazione, ai fini dell’accertamento, dei conti correnti intestati direttamente alla societa’.

La censura e’ fondata, attesa l’evidente inadeguatezza del riferimento alla ritenuta (per altro erroneamente, come si dira’) inutilizzabilita’ dei conti correnti dei soci, in relazione a un accertamento fondato anche sui conti correnti della stessa Dissetanti s.a.s.. Sotto tale profilo mette conto di richiamare il consolidato principio secondo cui in tema di accertamento dei redditi (come dell’IVA), le presunzioni, stabilite dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2), secondo le quali i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti rispettivamente previsti dai successivi artt. 38 e 39 (e art. 54), se il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni (o che non si riferiscono ad operazioni imponibili), hanno un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all’attivita’ svolta dalla persona fisica e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; che essa puo’ essere vinta dal contribuente il quale offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili” (Cass. n. 3929 del 2002, 2435, 8457 del 2001, 9946 del 2000 e 18421, 26692 e 28324 del 2005, 24995 del 2006, 8634 e 27032 del 2007, 374 del 2009).

4.4. – Altrettanto fondati sono i rilievi concernenti l’affermata inutilizzabilita’ dei dati bancari riferiti ai soci e la loro valenza probatoria.

Sotto il primo profilo va rilevato che nella decisione impugnata si fa espresso riferimento all’utilizzazione dei dati riferiti ai soci “senza documentata preventiva autorizzazione”, laddove non e’ dato di comprendere se la Commissione tributaria regionale abbia tenuto presente la distinzione, operata da questa Corte, fra mancata esibizione ed inesistenza dell’autorizzazione, potendo l’illegittimita’ essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass., 11 luglio 2009, n. 16874). D’altra parte, la ricorrente sostiene che nel verbale di constatazione della Guardia di Finanza si da atto dell’esistenza dell’autorizzazione in questione, senza che in proposito tale atto, che fa fede fino a querela di falso (Cass., 12 maggio 2003, n. 7208;

Cass. 10 febbraio 2006, n. 2949; Cass., 10 giugno 2008, n. 15311), sia stato contraddetto dai ricorrenti.

Mette conto di precisare che singolarmente il difetto di autorizzazione, nell’impugnata decisione, viene riferito esclusivamente ai conti correnti bancari dei soci, di talche’ sembra doversi ritenere che non si dubiti dell’autorizzazione per accedere ai conti correnti bancari della societa’: in tal caso, deve tenersi presente il principio affermato da questa Corte, secondo cui nell’effettuazione di indagini bancarie valide ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, l’utilizzo dei movimenti effettuati sui conti correnti bancari dei soci implica che l’Amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, il carattere fittizio dell’intestazione o la riferibilita’ alla societa’ delle operazioni, mentre spetta al contribuente fornire la prova contraria (Cass., 254 agosto 2007, n. 18013; Cass. 18 settembre 2003, n. 13819). Sotto tale profilo risultano disattese, nell’impugnata decisione, le risultanze del p.v.c. – richiamate nel ricorso dell’Agenzia – inerenti all’utilizzo dei conti personali dei soci per effettuare operazioni inerenti alla Dissetanti s.a.a..

Una volta verificata l’utilizzazione dei conti dei soci per effettuare operazioni che riguardano la societa’, dovra’ operare il principio secondo cui la presunzione di operazioni commerciali non registrate, discendente dalla riscontrata movimentazione di somme su conti formalmente intestati a terzi, non e’ qualificabile come (inammissibile) presunzione di doppio grado, poiche’ e’ la norma a prevedere che i singoli dati ed elementi risultanti dall’indagine bancaria debbono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cfr, per tutte, Cass., 12 gennaio 2009, n. 374).

5.5. – L’accoglimento del ricorso proposto nei confronti della societa’ si riverbera, assorbendo ogni altra questione, sui ricorsi proposti nei confronti dei soci, essendo comunque palese l’assoluta carenza di motivazione che connota tali decisioni (Cass., 18 maggio 2009, n. 11459): il giudice del rinvio, che fara’ applicazione dei principi sopra esposti, provvedendo alla regolazione delle spese processuali, potra’ giovarsi dei positivi effetti della disposta riunione.

PQM

Riunisce al ricorso n. 20463/05 quelli recanti i nn. 20468/05 e 20469/05. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Accoglie i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta – Tributaria, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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