Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9760 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5000/2010 proposto da:

ABROND HOUSE SOCIETA’ COOPERATIVA DI GIORNILISTI (C.F. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso l’avvocato PREVITI

Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PREVITI

CARLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LITOSUD S.R.L., CASAGIT – CASSA AUTONOMA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA

DEI GIORNALISTI, FALLIMENTO ABROND HOUSE SOCIETA’ COOPERATIVA DI

GIORNALISTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4647/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PREVITI CARLA che chiede

l’integrazione del contraddittorio nei confronti della CASAGIT;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per

integrazione del contraddittorio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29.1.2009, ha dichiarato il fallimento della “Abrond House Società Cooperativa di Giornalisti” su istanza dei creditori s.r.l. Litosud e CASAGIT, Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti e, con sentenza del 24.11.2009, la Corte di appello di Roma ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto dalla società fallita.

La Corte di appello, premesso che l’appellante non aveva contestato la consistenza del credito vantato dall’appellata Litosud S.r.l. ma aveva affermato di aver pagato lo stesso mediante cessione dei crediti vantati nei confronti della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e che tale cessione aveva prodotto l’immediata estinzione del credito (trattandosi di cessioni pro-soluto) o comunque la inesigibilità dello stesso senza la preventiva escussione del debitore ceduto, ha osservato quanto segue: “a prescindere dall’esattezza della tesi (che ben difficilmente appare configurabile una cessione pro-soluto) e dalla legittimità del comportamento del debitore ceduto, non può che considerarsi che: a) le cessioni non coprono l’intero ammontare del credito vantato dalla appellata di cui trattasi; b) la Litosud S.r.l. non è l’unico creditore istante in quanto l’altra appellata non ha desistito ma si è limitata a chiedere un rinvio per verificare l’ipotesi di accordo; c) sono stati ammessi al passivo crediti per somme rilevanti (ad es. editoriale Cover S.r.l. per Euro 3.056.575,55, come da relazione della curatela fallimentare depositata in atti).

A prescindere, quindi, dal credito vantato dalla Litosud S.r.l., sussiste una pesante situazione debitoria alla quale l’appellante ha dimostrato di non poter far fronte (cfr. anche dichiarazioni al curatore dal legale rappresentante della società, oltre che quanto indicato nella decisione impugnata sul punto)”. Ha, quindi, ritenuto infondato anche il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva lamentato l’erronea valutazione in ordine ai requisiti di fallibilità evidenziando che “ai sensi della L. Fall., art. 1, non è assoggettabile al fallimento l’imprenditore che dimostri il possesso congiunto di tre requisiti, tra i quali è compreso anche l’ammontare della esposizione debitoria che deve essere inferiore ad Euro cinquecentomila (la esposizione debitoria deve, ovviamente, essere; valutata complessivamente e non solo in relazione al singolo creditore istante)”.

2.- Contro la sentenza di appello la “Abrond House Società Cooperativa di Giornalisti” ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Non hanno svolto difese gli intimati, curatela fallimentare, s.r.l.

Litosud e CASAGIT. 3.- Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia “nullità del procedimento per violazione della L. Fall., artt. 1, 5 e 18”. Lamenta che la Corte di merito, ai fini dell’accertamento del requisito di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, e dell’esposizione debitoria non inferiore a Euro 500.000,00 abbia tenuto conto “non solo la parte di credito Litosud non coperta dalla cessione menzionata, ma anche i crediti azionati dai creditori successivamente all’apertura del fallimento”.

Deduce; che erroneamente la Corte di merito abbia tenuto conto anche della parte di credito della s.r.l. Litosud inesigibile per Euro 1.559.178,29 a fronte della cessione di credito “pro solvendo” vantato dalla fallita nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stipulata in esecuzione del contratto di fornitura.

Deduce che, sommando il credito della s.r.l. Litosud non coperto dalla cessione (Euro 440.735,63) con il credito vantato da Casagit (Euro 45.112,70), si ottiene importo (Euro 485.848,33) inferiore alla somma di Euro 500.000,00 prevista quale soglia di fallibilità.

Invoca il principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 16658 del 26/11/2002 e formula il seguente quesito (sebbene non richiesto ratione temporis): “se, in un giudizio di revoca della dichiarazione di fallimento di una società cooperativa di giornalisti, la valutazione dello stato di insolvenza di cui alla L. Fall., art. 5, debba essere eseguita analizzando – come ritiene la ricorrente – la situazione patrimoniale della società al momento della dichiarazione di fallimento ovvero – come effettuato dal Giudice di Appello – prendendo in considerazione anche i crediti successivamente ammessi al passivo fallimentare”.

4.- Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Da ciò consegue la mancanza di qualsiasi interesse della ricorrente all’integrazione del contraddittorio nei confronti della creditrice CAGIT – totalmente vittoriosa nei gradi di merito – e al rigetto dell’istanza – formulata con la memoria ex art. 378 c.p.c. – di concessione di un termine per la notificazione del ricorso a quest’ultima (cfr. su tale orientamento consolidato, fra le ultime, Cass., 8.2.2010 n. 2723).

Va preliminarmente evidenziato che il precedente invocato dalla società ricorrente enuncia principio affatto diverso da quello che nel ricorso si assume essere stato affermato perchè la questione decisa con quella pronuncia (Sez. 1^, Sentenza n. 16658/2002) consisteva nella valutabilità – ai fini della “revoca” del fallimento – del venir meno dell’insolvenza per effetto di pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento e la S.C. ha affermato che “l’estinzione delle passività ad opera di terzi, sopraggiunta nel corso della procedura, rileva ai fini della chiusura, ma non della revoca del fallimento”.

Va, per contro, ricordato che da sempre la giurisprudenza di questa Corte ritiene ammissibile la valutazione – al fine dell’accertamento dell’insolvenza in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento – delle risultanze dello stato passivo (Sez. 1^, n. 3856/1980; Sez. 1^, n. 1918/1984).

Quante al requisito di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, lett. c, è la stessa norma a consentire la valutazione dell’esposizione complessiva dell’imprenditore, per debiti “anche non scaduti”, trattandosi di requisito assunto dal Legislatore quale indice dimensionale dell’impresa. Talchè, come e stato esattamente rilevato dalla dottrina, in essi vanno compresi anche i debiti condizionati, e, fra questi ultimi, quelli derivanti dalla prestazione di garanzie che presuppongono la preventiva escussione del debitore.

Pertanto, correttamente la Corte di merito ha tenuto conto, a quei fini dimensionali, dell’intero credito vantato dalla s.r.l. Litosud, anche se condizionato alla preventiva escussione del debitore ceduto in virtù di cessione pro selvendo.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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