Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9759 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 23/04/2010), n.9759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – President – –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consiglie – –

Dott. MERONE Antonio – Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consiglie – –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DALMINE S.P.A. elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera, n.

21, nello studio dell’Avv. Pizzonia Giuseppe, che la rappresenta e

difende, unitamente all’Avv. Russo Corvace Giuseppe, giusta delega in

atti.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 219/54/01, depositata in data 10 maggio 2001;

Sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 2

dicembre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito il difensore della ricorrente, Avv. Giuseppe Russo Corvace,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l’accoglimento del

terzo motivo del ricorso.

 

Fatto

1.1 – La Commissione tributaria regionale di primo grado di Bergamo, con la decisione n. 239 depositata il 21 febbraio 1980, accoglieva, previa riunione, i ricorsi proposti dalla Dalmine S.p.a. avverso l’iscrizione a ruolo dell’ILOR relativa all’anno 1976, con riferimento ai Comuni di Dalmine, Levate ed Osio di Sopra, e fondati sulla deducibilita’ degli oneri derivanti dalle differenze di cambio negative.

1.2 – Proponeva appello l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Bergamo, sostenendo, in primo luogo, l’incompetenza territoriale della Commissione adita, poiche’ la Dalmine, con sede in (OMISSIS), aveva ivi presentato la dichiarazione dei redditi. Osservava, nel merito, di non essere in grado di vagliare l’attendibilita’ della tesi della societa’. Chiedeva, pertanto, la sospensione del giudizio, in attesa della decisione della Commissione tributaria di primo grado di Milano, investita dalla societa’ della questione relativamente all’IRPEG. 1.3 – La Commissione Tributaria di secondo grado di Bergamo, con sentenza n. 664 depositata il 5 giugno 1984, pronunciando sull’appello proposto dall’Ufficio, dichiarava infondata l’eccezione di incompetenza territoriale; rilevava, inoltre, che la determinazione dell’imponibile ai fini ILOR dipendeva dalla decisione, m materia di IRPEG, relativa al ricorso al riguardo proposto dalla societa’, ed affermava, quindi, che il giudizio dovesse essere sospeso, in attesa della definizione di tale controversia, “con ordinanza presidenziale”.

1.4 – Successivamente la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la decisione indicata in epigrafe, richiamato il tenore della precedente decisione, affermava che la Dalmine non si era “accorta che la questione era gia’ stata decisa dalla Commissione Tributaria di 2^ Grado di Bergamo, la quale aveva demandato la questione alla soluzione del contenzioso all’Ufficio Imposte Dirette di Milano”. Veniva, quindi, emesso un dispositivo del seguente tenore: “In parziale decisione della decisione si conferma l’iscrizione a ruolo. Spese compensate”.

1.4 – Ha proposto ricorso per cassazione la S.p.a. Dalmine, deducendo tre motivi.

1.5 – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate si sono costituiti con controricorso, deducendo l’infondatezza dell’impugnazione.

Diritto

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 15 e 22, in quanto la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilita’ dell’appello dell’Ufficio, che non conteneva alcun rilievo in ordine al merito della vicenda, essendo stato eccepito che la commissione di primo grado avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della risoluzione della vertenza in materia di Ilor pendente davanti alla commissione di 1^ grado di Milano.

Il motivo non merita accoglimento, per le seguenti ragioni.

L’appello dell’Ufficio, cosi’ come formulato (ed esaminato da questa Corte in considerazione della natura procedurale del vizio denunciato), non difetta di specificita’, in quanto la censura – fondata sulla pregiudizialita’ fra Irpeg ed Ilor, di cui si dira’ appresso – non e’ evidentemente limitata alla proposizione di un’istanza di sospensione, ma implica una critica della pronuncia nel merito, che non avrebbe dovuto, secondo la prospettazione dell’appellante, essere adottata prima della decisione in materia di Irpeg, alla quale avrebbe dovuto in ogni caso conformarsi.

2.2. Debbono viceversa, ritenersi fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso – da esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente connessi – con i quali si deducono, rispettivamente, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 43, nonche’ carenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Dalla motivazione della decisione della Commissione di secondo grado di Bergamo, ampiamente riportata in quella impugnata, si evince chiaramente la volonta’ di sospendere il giudizio in attesa della risoluzione della vertenza relativa all’Irpeg, essendo evidente che l’adozione dell’assorbente forma di sentenza discende dalla statuizione, non definitiva, sulla competenza. Mette conto di precisare che la sostanziale natura di “error in procedendo” del vizio denunciato comporta che l’interpretazione di tale provvedimento competa, in via autonoma, alla Corte di cassazione, la quale pertanto non deve limitarsi a verificare la congruenza logica e giuridica dell’interpretazione resa dal giudice di merito, ma deve direttamente accertare, attraverso una propria lettura dell’oggetto dell’impugnazione e l’individuazione del suo preciso contenuto sostanziale, se si tratti di sentenza o di ordinanza (cfr., con particolare riferimento alla parte motiva, Cass., 19 gennaio 2004, n. 709).

Nel caso in esame non puo’ dubitarsi che, al di la’ del pleonastico rinvio ad una ulteriore “ordinanza presidenziale”, la Commissione tributaria di secondo grado – constatata l’impossibilita’ di valutare il merito dei ricorsi, in quanto pregiudicato dalla decisione in materia di Irpeg – abbia esplicitamente stabilito che “in attesa della definizione di tale controversia in ordine all’imponibile Irpeg, il presente giudizio debba essere sospeso con ordinanza presidenziale per quanto riguarda il merito”. Cio’ che rileva, infatti, non e’ tanto l’assenza, riscontrata dalla Commissione tributaria regionale, di un ulteriore quanto non richiesto provvedimento presidenziale, quanto il carattere intrinseco di ordinanza di sospensione che connota il precedente provvedimento, nel quale, et pour cause, non e’ contenuta alcuna statuizione di merito.

Non puo’ omettersi di rilevare, a tale riguardo, che, venendo in considerazione la determinazione dell’Ilor in virtu’ della disposizione contenuta nel D.P.R. n. 599 del 1973, art. 4 (prima che la disposizione, di natura innovativa, contenuta nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 118, introducesse elementi di valutazione differenziati), la determinazione della base imponibile delle due imposte doveva avvenire sulla scorta di medesimi criteri, dovendo ritenersi, in assenza di norme agevolative, la sussistenza di una perfetta uguaglianza tra le basi imponibili IRPEG ed ILOR (Cass., 7 febbraio 2008, n. 2830).

In presenza di un giudizio sospeso, ed in assenza di un’istanza di trattazione (non risultando neppure che fosse cessata la causa della sospensione), la decisione impugnata viene a collocarsi in un’area al limite dell’abnormita’, risultando priva, in ogni caso, di congrua motivazione.

Sotto quest’ultimo profilo va osservato che, pur non dubitandosi, attesa la sua natura ordinatoria, della revocabilita’ del provvedimento di sospensione (adottabile quest’ultimo, contrariamente a quanto si sostiene nel controricorso, anche nel procedimento tributario disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636: Cass., 14 maggio 1975, n. 1856; Cass., 23 ottobre 1980, n. 5700), la decisione impugnata non contiene alcun riferimento ad un’eventuale revoca del provvedimento di sospensione, del quale, al contrario, contesta la ricorrenza, giungendo addirittura ad affermare l’esistenza di una pronuncia nel merito: “il contribuente, in questo caso la Dalmine, non si e’ accorto che la questione era gia’ stata decisa dalla Commissione Tributaria di 2^ Grado di Bergamo, la quale aveva demandato la questione alla soluzione del contenzioso all’Ufficio Imposte Dirette di Milano”.

Tale affermazione, confliggendo con il tenore del provvedimento emesso dalla Commissione di 2^ grado di Bergamo, non solo sfugge a qualsiasi tentativo di comprensione, ma rivela al contempo una significativa contraddittorieta’ nel comportamento della Commissione tributaria regionale, la quale, dopo aver rilevato che la questione era stata gia’ “decisa”, ha poi adottato la statuizione di merito quale risultante dalla lettura della parte dispositiva.

Appare evidente, quindi, come quest’ultima risulti priva di qualsiasi supporto argomentativo, e renda la decisione impugnata, con particolare riferimento alla “conferma dell’iscrizione a ruolo”, del tutto carente di motivazione.

Invero, risulta integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp att. c.p.c., comma 1, manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione. Una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati – ne determina la nullita’, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4, (Cass., 2 luglio 2004, n. 12114).

L’impugnata decisione, pertanto, va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale, che effettuera’ l’esame dell’impugnazione dell’Ufficio, eventualmente armonizzando la decisione alla menzionata questione pregiudiziale, provvedendo, altresi’, alla regolazione delle spese processuali.

PQM

Rigetta il primo motivo del ricorso, che accoglie nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta – Tributaria, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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