Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9759 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9478/2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PZZA DELLA

LIBERTA” 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PETILLO che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRINO PETILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5404/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 22 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da C.R. avverso la sentenza n. 10544/39/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per imposte di registro, ipotecaria e catastale 2008. La CTR osservava in particolare che la fondatezza della pretesa fiscale si basava sulla disposta decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, riconoscendone la legittimità.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Considerato che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta la violazione del D.M. 2 agosto 1969, poichè la CTR ha escluso che l’immobile de quo rientri nella sfera applicativa delle agevolazioni “prima casa”, in quanto classificabile “di lusso”.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Vi è infatti da ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Va peraltro ribadito che “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7921 del 2011).

Lo sviluppo della censura – che peraltro contraddittoriamente e quindi vieppiù inammissibilmente, non sviluppa in alcun modo la sua “intestazione”, bensì critica le argomentazioni di merito della sentenza impugnata – fa collidere il mezzo proposto con detti principi di diritto.

Peraltro, va comunque in diritto ribadito anche che “In tema d’imposta di registro, il carattere non di lusso del fabbricato, al fine dell’applicazione dei benefici per l’acquisto della prima casa di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, va riscontrato sulla sola base dei requisiti all’uopo fissati dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13, nonchè dei decreti del Ministro dei lavori pubblici emanati in attuazione della delega con tale norma conferita, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale (nella specie, cat. A/7, inerente alle abitazioni in villini)” (Sez. 1, Sentenza n. 8502 del 26/09/1996, Rv. 499768 – 01).

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’Agenzia fiscale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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