Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9759 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24676-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PARMALAT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAROCCO 18, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO TRIVOLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO PASQUALI;

– controricorrente-

contro

PARMALAT FINANZIARIA SPA in A.S. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 978/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Parmalat Finanziaria s.p.a. in amministrazione straordinaria ha impugnato 49 avvisi di liquidazione dell’imposta di registro emessi nei suoi confronti in relazione ai provvedimenti di ammissione al passivo di creditori chirografari, deducendo – per quanto rileva in questa sede – la nullità degli atti per difetto di motivazione, non essendo stati ad essi allegati i provvedimenti assoggettati all’imposizione.

La Commissione tributaria provinciale di Parma ha rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, all’esito del relativo giudizio – nel quale era intervenuta la Parmalat s.p.a., in qualità di assuntore del concordato Parmalat finanziaria s.p.a.- con la sentenza n. 978/5/2019, depositata il 20 maggio 2019, ha accolto l’appello della società contribuente.

Ha infatti affermato il giudice d’ appello che deve ritenersi illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ove in esso siano indicate solo la data ed il numero del provvedimento oggetto di registrazione, se non venga altresì allegato all’atto impositivo anche quello oggetto di tassazione, la cui ricerca altrimenti pregiudica il diritto di difesa del contribuente.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la società contribuente e l’assuntore del concordato resistono con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3; degli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto viziato l’atto impositivo, sotto il profilo della sua motivazione, non essendo stato allegato ad esso ciascun atto oggetto di liquidazione dell’imposta.

Assume infatti l’Ufficio ricorrente che l’appello della contribuente dimostrerebbe come la stessa si sia difesa adeguatamente nel merito, deducendo l’erronea applicazione dell’imposta proporzionale sul valore nominale del credito, in luogo dell’importo del credito ridotto dalla falcidia concordataria. Pertanto l’esercizio del diritto di difesa della contribuente consentirebbe di ritenere assolto l’onere di motivazione dell’atto impositivo, avendo l’Amministrazione finanziaria messo comunque la stessa contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Dunque, secondo l’Ufficio, si tratterebbe al più di un mero vizio formale, che non darebbe luogo a nullità dell’atto. L’Amministrazione invoca, in proposito, la giurisprudenza, anche comunitaria, in tema di prova di resistenza per violazione del contraddittorio preventivo.

2. Va osservato preliminarmente – come rileva parte controricorrente – che non vi è alcuna evidenza che la società contribuente “disponesse formalmente della sentenza”, ovvero di ciascun atto oggetto della liquidazione dell’imposta, come deduce apoditticamente il ricorrente, non emergendo tale circostanza dalla sentenza qui impugnata. Deve, pertanto, escludersi che la CTR abbia dato per presupposto, in punto di fatto, che parte contribuente conoscesse formalmente ogni atto oggetto di liquidazione, il che esclude l’applicazione del principio secondo cui l’allegazione non sarebbe indispensabile in caso di atti o di documenti conosciuti o addirittura redatti dal contribuente stesso (Cass., Sez. V, 01/07/2020, n. 13402).

Pertanto, nel caso di specie, si verte in tema di atti, assoggettati ad imposizione, solo conoscibili da parte del contribuente, relativamente ai quali è del tutto consolidato l’orientamento secondo cui, in tema di imposta di registro, è nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni in cui la motivazione dell’atto faccia riferimento a documentazione nè allegata, nè riprodotta nell’avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11623; Cass., Sez. V, 25 marzo 2011, n. 6914).

Tale principio, nella giurisprudenza di questa Corte, viene specificamente applicato al caso (assimilabile a quello di specie) in cui l’avviso di liquidazione dell’imposta emesso D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, dia indicazione solo della data e del numero del provvedimento oggetto di registrazione, senza allegare quest’ultimo, con conseguente nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione L. n. 212 del 2000, ex art. 7, per lesione del diritto di difesa, non potendosi costringere il contribuente a una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17486; Cass., Sez. VI, 16 novembre 2018, n. 29491; Cass., Sez. V, 14 febbraio 2018, n. 3555; Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., Sez. VI, 17 giugno 2015, n. 12468; Cass., Sez. VI, 31 marzo 2014, n. 7493; Cass., Sez. V, 10 agosto 2010, n. 18532).

Quanto poi alla deduzione di parte ricorrente, secondo cui l’avviso di accertamento farebbe riferimento (oltre che all’imposta recuperata ed all’atto tassato), anche al fondamento normativo della tassazione e alle parti coinvolte nel procedimento che ha originato l’atto tassato, nel corpo del motivo (nel quale non è stato riprodotto integralmente l’avviso di liquidazione) non viene specificamente illustrato in che modo tali indicazioni escluderebbero comunque quella compressione dell’esercizio del diritto di difesa sulla quale riposa la ratio decidendi esposta dal giudice a quo.

La medesima carenza di specifica argomentazione della censura, rispetto alla puntuale ratio decidendi resa dalla CTR, si manifesta poi relativamente alla generica invocazione dell’applicazione della prova di resistenza, che peraltro si vorrebbe apoditticamente trapiantata al di fuori della materia (il contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati) nella quale il principio è stato elaborato.

Infatti, anche tale ulteriore argomentazione comunque non evidenzia puntualmente quali sarebbero quegli elementi, contenuti nell’avviso di liquidazione, che avrebbero, in ogni caso, evitato di pregiudicare la difesa nel merito del contribuente.

Tanto premesso, il giudice a quo non si è discostato dai richiamati principi, per cui il ricorso va rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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