Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9758 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 23/04/2010), n.9758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn 23899/2004, proposto da:

Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli ordini e Collegi

Professionali – COMPROFESSIONISTI, in liquidazione, di seguito

“Comitato”, in persona del suo Presidente legale rappresentante in

carica, signor G.R., rappresentato e difeso dall’avv.

FORGIONE CIRIACO, presso il quale è elettivamente domiciliato in

Via di Trasone 8, Roma;

– ricorrente –

contro

Il Ministero delle finanze, di seguito “Ministero”, in persona del

Ministro in carica, e l’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”,

in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimati e controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 13 dicembre 2002, n. 158/9/02, depositata il 23 settembre 2003;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 19

novembre 2009 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Ercole Forgione, delegato, per il Comitato;

udito l’avv. Roberta Guizzi per le resistenti autorità tributarie;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità.

1.1. Il ricorso del Comitato.

1.1.1. Il 5 novembre 2004 è notificato alle intimate autorità tributarie un ricorso del Comitato per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Ufficio Roma (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 49/29/ 2001, che aveva accolto il ricorso del Comitato contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’irpeg 1993.

1.1.2. Il ricorso per cassazione del Comitato è sostenuto con due motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

1.2. Il controricorso delle autorità tributarie.

Il 5 maggio 2005 è notificato al Comitato il controricorso delle intimate autorità tributarie, che concludono per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso e per l’adozione di ogni statuizione conseguenziale, anche in ordine alle spese di giudizio.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 22 aprile 1994 il Comitato presenta la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche per il 1993, autoliquidando l’Irpeg con l’aliquota ridotta del 18%, ritenendo di potere beneficiare dell’agevolazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, e versando L. 92.872.000;

b) il 21 aprile 1998, la Guardia di finanza redige un processo verbale di constatazione (PVC), con il quale si contesta al Comitato la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, perchè il Comitato non rientrerebbe tra i soggetti che svolgono un’attività di pubblica utilità;

c) il 10 novembre 1999 è notificato al Comitato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale il (OMISSIS) Ufficio delle imposte dirette di Roma, fatte proprie le motivazioni del PVC, accerta, nei confronti del Comitato, una maggiore imposta di L. 92.872.000 e irroga sanzioni per L. 92.873.000;

d) il ricorso del Comitato è accolto dalla CTP di Roma;

e) l’appello dell’Ufficio è, poi, accolto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata:

a) il Comitato non rientra tra gli enti D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 6, lett. a), nel testo sostituito dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 8, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427, perchè esso “non è un istituto di assistenza sociale, posto che svolge funzioni di amministrazione e/o coordinamento degli enti che, a loro volta, svolgono funzione di assistenza sociale per i rispettivi iscritti: è evidente che la funzione svolta non è quella degli enti di assistenza sociale, laddove non viene posta in essere alcuna attività direttamente imputabile ai singoli iscritti, non vi è alcun beneficio diffuso che questi ultimi ricevono dal contribuente Comitato, arrestandosi gli effetti della attività di quest’ultimo posta in essere in capo ai singoli partecipanti Consigli, Ordini e Casse previdenziali”;

b). il Comitato non rientra nemmeno tra gli enti D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 6, lett. b), nel testo sostituito dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 8, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427, perchè esso non “svolge attività con scopi esclusivamente culturali, laddove l’eccezione “esclusivamente” esclude che possa rientrare perchè svolga anche scopi culturali, nonchè è inquadrarle tra gli istituti di istruzione e di studio e di sperimentazione di interesse generale e che non hanno fine di lucro. Posto che i compiti dell’Ente in questione sono… di coordinamento, nessuno nega che tale attività possa ipoteticamente consistere ed esplicarsi nella forma di istruzione e/o sperimentazione, posto che… ha come destinatari non una indistinta collettività, bensì i singoli partecipanti al Comitato che, dalle attività di studio, sperimentazione ed istruzione traggono vantaggi da trasfondere, poi ed a loro volta, nello svolgimento delle rispettive attività”;

c) “nè, per altro verso, è legittimo ritenere applicabile al Comitato in argomento le agevolazioni di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, per analogia, visto il divieto di cui all’art. 14 delle c.d. preleggi, e considerato che le norme agevolative soggettivamente non possono trovare applicazione analogica, attesa la specialità delle agevolazioni”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L’inammissibilità del controricorso.

In via preliminare dev’essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso per tardività; infatti, la resistenza al ricorso del Comitato, notificato il 5 novembre 2004, è realizzata con la notificazione del controricorso solo il 5 maggio 2005, ben oltre il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., comma 1, n. 1.

5. Il primo motivo d’impugnazione.

5.1. La censura proposta con il primo motivo d’impugnazione.

5.1.1. La rubrica del primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “violazione del D.P.R. n. 604 del 1973, art. 6, (recte n. 601) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

5.1.2. La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d’impugnazione.

Il Comitato sostiene che la sua natura sarebbe quella di persona giuridica pubblica – organo di quegli altri enti pubblici che sono costituiti dagli Ordini e dai Collegi professionali e dalle Casse di previdenza e di assistenza, con la conseguenza che la spettanza delle agevolazioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, dovrebbe essere individuata in relazione alle funzioni e alle finalità di Ordini, Collegi e Casse.

5.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

Il Comitato ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, indica, quindi, come norma, su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui “la persona giuridica, organo di enti pubblici professionali (ordini, collegi e casse di previdenza e assistenza), è destinataria della norma, traibile dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, che riduce del 50% l’Irpeg”.

5.2. La valutazione della Corte del primo motivo d’impugnazione.

Il Comitato trae origine dalla L. 13 marzo 1958, n. 234, la quale, intitolata “Restituzione in proprietà del palazzo sito in (OMISSIS), ai Consigli nazionali professionali”, ha previsto che il palazzo, “già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti è devoluto in proprietà ai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti” (art. 1) e che “è istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali o di un loro delegato, cui è devoluta l’amministrazione del palazzo, nonchè la tutela degli interessi delle categorie professionali” (art. 2).

La sua natura di persona giuridica è incontestata tra le parti.

La questione giuridica sottoposta alla Corte consiste nel chiedere se il Comitato sia una specie che rientra nel genere delle persone giuridiche che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, nel testo introdotto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 8, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, prevede che, semprechè abbiano personalità giuridica (art. 6, comma 2), “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti; a) enti e istituti di assistenza sociale, società a di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali” (art. 6.1).

Alla questione si deve dare una soluzione negativa, anzitutto perchè perchè il Comitato è una persona giuridica che, adempiendo al vincolo legislativo di amministrare il palazzo di (OMISSIS), non svolge sicuramente alcuna attività che possa configurarsi come specie di uno dei generi di attività che sono elencati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, lett. a) e b), nè svolge alcuna attività che possa qualificarsi come attività di interesse generale. A questa conclusione era già giunta questa Corte nella sentenza 24 luglio 1986, n. 4743, stabilendo che “Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 234, art. 2, al comitato dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali – istituito per l’amministrazione del palazzo sito in (OMISSIS) (già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti e trasferito in proprietà ai predetti consigli e collegi professionali dalla stessa L. n. 234 del 1958, precedente art. 1) – spetta la rappresentanza ex lege e quindi la capacità di agire e resistere in giudizio, soltanto per la tutela e la amministrazione del condominio del detto palazzo e non anche per la difesa degli interessi in generale delle categorie professionali, diversi da quelli inerenti alla detta situazione di comunione”.

Alle considerazioni appena esposte, che sono già di per sè sufficienti, può, comunque, aggiungersi che non serve sostenere che le finalità del Comitato sarebbero, sia pure indirettamente, le medesime degli ordini e dei collegi professionali di cui il Comitato sarebbe organo dotato di personalità giuridica, sia perchè la legge istitutiva del Comitato distingue nettamente i suoi poteri, delimitandoli all’amministrazione di un immobile, da quelli degli ordini e dei collegi professionali, sia perchè, in ogni caso, questi non svolgono in via esclusiva alcuna delle attività indicate nella norma agevolati va invocata. Inoltre, la norma di esenzione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 6, è per sua natura eccezionale e se ne deve fornire l’interpretazione strettamente restrittiva (Corte di cassazione, Sezioni unite, 22 gennaio 2009, n. 1576; 25 febbraio 2008, n. 4753).

5.2.3. Valutazione conclusiva sul primo motivo d’impugnazione.

In conclusione, il primo motivo è infondato.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

6.1. La censura proposta con il secondo motivo d’impugnazione.

6.1.1. La rubrica del secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è posto sotto la seguente rubrica: “Disapplicazione delle sanzioni”.

6.1.2. La motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d’impugnazione.

A sostegno del secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto all’ipotesi di rigetto del primo motivo d’impugnazione, si afferma che si “intende richiedere l’applicazione al caso de quo dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8”, e si sostiene che “sussistano tutte le condizioni per affermare l’obiettiva situazione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma. In particolare, sia per la genericità della formulazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6… che il riconoscimento del Comitato quale ente pubblico non commerciale avente tra i propri rappresentanti soggetti di pubblico interesse, hanno indotto lo stesso a ritenere la norma applicabile alla fattispecie impositiva, senza colpa o dolo alcuno”.

6.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

Il Comitato ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, indica, quindi, come norma, su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui “la sanzione amministrativa tributaria non è irrogata, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, si trova in una situazione di incertezza normativa oggettiva”.

6.2. La valutazione della Corte del secondo motivo d’impugnazione.

Il motivo è inammissibile per due distinte ed autonome ragioni:

a) per la sua novità, perchè con esso si solleva, per la prima volta in sede di legittimità, una questione, che avrebbe dovuto essere posta sin dal primo grado del processo di merito;

b) per mancanza di specificità, perchè non basta affermare, come fa il ricorrente, che “si ritiene… che sussistano tutte le condizioni per affermare l’obiettiva situazione di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma” o che “è generica la formulazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6”; infatti, al fine dell’ammissibilità del motivo, è necessario che, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, si indichino nell’impugnazione i fatti indice della situazione giuridica di incertezza e si descriva come risultato di interpretazioni normative metodicamente corrette e storicamente date l’inevitabile coesistenza di almeno due norme giuridiche tra loro incompatibili (Corte di cassazione: 28 novembre 2007, n. 24670; 21 marzo 2008, n. 7765).

7. Conclusioni.

7.1. Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso dev’essere rigettato.

7.2 Le intimate autorità tributarie, che pure hanno presentato un controricorso, hanno partecipato all’udienza di trattazione della causa e alla relativa discussione, onde le spese processuali sono liquidate a loro favore, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 4.200,00 (quattromila e duecento), di cui Euro 200,00 (duecento) per spese, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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