Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9758 del 18/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9394-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AVIOFIN S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1337/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI LATINA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, depositata il

09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 29 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 94/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso della Aviofin spa contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che si trattava di un caso di errore formale nella compilazione della dichiarazione IVA per detta annualità, in assenza di contestazioni da parte dell’Ente impositore relativamente alla effettiva sussistenza del credito IVA per il quale è ripresa fiscale, non essendo comunque applicabile la normativa evocata dall’Ente impositore medesimo quanto alla dichiarazione integrativa delle imposte reddituali e dell’IRAP, quindi richiamandosi alla motivazione della sentenza appellata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.

La società intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, e del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8, poichè la CTR ha affermato l’inapplicabilità all’IVA della disciplina della dichiarazione integrativa in melius delle imposte reddituali e dell’IRAP.

La censura è fondata.

Va infatti rilevato de plano che il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, nella parte che qui rileva, espressamente estende all’IVA la possibilità di presentare dette dichiarazioni integrative in melius, prevista per le imposte reddituali e l’IRAP dall’art. 2, comma 8 bis stesso decreto, sicchè risulta palese che la contraria affermazione del giudice di appello falsamente applica il combinato disposto di dette previsioni normative.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – vi è doglianza per violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative inerenti la detraibilità di un credito IVA, poichè la CTR ha statuito che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’ipotesi di dichiarazione integrativa tempestiva.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).

La sentenza, ancorchè per implicito, si uniforma a tale principio di diritto e non merita cassazione per questa specifica ragione di diritto.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè la CTR ha affermato che la effettiva sussistenza del credito IVA de quo non è contestata. La censura è fondata.

Con rispetto del principio di autosufficienza, l’Agenzia fiscale ricorrente ha infatti asseverato che tale argomentazione di merito del giudice di appello è smentita dagli atti difensivi agenziali, trattandosi di un credito apertamente ed espressamente contestato.

Se ne configura un difetto assoluto di motivazione sul punto.

La fondatezza del terzo motivo è assorbente del quarto.

Il ricorso deve dunque essere accolto in relazione al primo ed al terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA