Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9758 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9758 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 18128-2013 proposto da:
AGENZIA DEI l, ENTRA I h 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
TERRANOVA MARIA GABRIELLA;
– intimata avverso la sentenza n. 197/39/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 25.1.2012, depositata il 13/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

2g-si

Data pubblicazione: 13/05/2015

2;1

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello di Terranova Maria Graziella -appello
proposto contro la sentenza n.793/01/2009 della CTP di Caserta che aveva respinto
il ricorso della parte contribuente- ed ha così sostanzialmente annullato l’avviso di
accertamento (per IRPEF ed Addizionali anno 2004) di maggiori redditi da
partecipazione in società di capitali (tale “ICET Costruzioni Generali spa”, in
liquidazione) di cui la contribuente risultava essere stata socia al 20%, accertamento
adottato sulla premessa che fosse da presumersi la distribuzione alla socia dei
maggiori redditi accertati in capo alla predetta società (per effetto del recupero di
costi indeducibili rappresentati da fatture relative ad operazioni oggettivamente
inesistenti), attesa la ristretta base sociale di cui quest’ultima si componeva (tre soc
legati tra loro da vincoli familiari).
La predetta CTR —dato atto di avere già deciso sull’appello proposto dalla ICET,
accogliendolo e riformando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato
l’impugnazione dell’avviso di accertamento emanato nei confronti della predetta
società- ha evidenziato che esistendo “un vero e proprio rapporto di dipendenza tra il
reddito della società ed il reddito dei soci”, il venir meno dell’accertamento riferito
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alla società determinava automaticamente che dovesse essere annullato anche
l’accertamento riferito ai soci.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

letti gli atti depositati,

BEIM

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.2909 cod
civ e dell’art.337 cpc) la ricorrente Agenzia assume che la semplice circostanza
dell’esistenza di una sentenza (non definitiva) concernente la validità del
provvedimento presupposto di accertamento nei confronti della società partecipata
non può costituire ragione sufficiente per l’adozione della pronuncia nei confronti

sulla questione pregiudicata, in attesa che fosse passata in giudicato la pronuncia
relativa alla questione pregiudicante (quest’ultima neppure identificata con i suoi
riferimenti precisi).
Il motivo appare fondato, e se ne propone l’accoglimento.
Premesso che è costante l’indirizzo giurisprudenziale che esclude che si possa
ravvisare (nella specie di causa) un necessario litisconsorzio tra soci e società (per
tutte, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 426 del 10/01/2013), appare invece calzante
l’assunto secondo il quale —nella situazione dianzi riassunta ed alla luce del costante
indirizzo di codesta Corte in materia di necessaria sospensione del processo
pregiudicato- il giudicante non avrebbe potuto ritenere automaticamente definita la
questione afferente alle obbligazioni individuali dei soci.
Anche di recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2214 del 31/01/2011 ha insegnato che:”
L’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella
specie riferito ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logicogiuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto
amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non
ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in
ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato
in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., applicabile
nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell’art. 1 del digs. n. 546 del
1992″ (negli stessi termini Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1865 del 08/02/2012 e, con
percorso logico assimilabile, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24049 del 16/11/2011).

3

della socia partecipante, sicchè il giudicante avrebbe dovuto sospendere la pronuncia

E perciò, il disposto della norma valorizzata dalla parte ricorrente, come dianzi
menzionata, avrebbe dovuto impedire al giudicante di pronunciarsi prima che fosse
passata in giudicato la sentenza relativa alla questione pregiudicante.
Consegue da ciò che la sentenza impugnata —che non si è attenuta a detti principimeriti cassazione con conseguente rimessione della decisione al giudice del merito

definitivamente la questione pregiudicante.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

affinché torni a provvedere sulle questioni oggetto dell’appello, una volta decisa

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