Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9758 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17615/2005 proposto da:

TODI S.A.S. DI A. COLOMBO & C. (P.I. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso l’avvocato GATTAMELATA Stefano,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DECIO LUIGI,

SALA GIUSEPPE, giusta procura a margine del 648 ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO, 3,

presso l’avvocato IZZO Raffaele, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MAFFEY MARIA TERESA, SURANO MARIA RITA,

D’AURIA ELISABETTA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1680/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CUONZO RENZO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato RESTA DONELLA, per delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 29 gennaio 1987, il Comune di Milano emetteva decreto di occupazione di urgenza in relazione ad aree di proprietà della s.r.l. Montagnetta (ora Todi s.a.s.), per completare la realizzazione dell’itinerario di viabilità secondaria (OMISSIS), primo lotto, da Via (OMISSIS).

Il 18 marzo 1987, il Comune procedeva all’occupazione e l’opera pubblica, iniziata il 9 giugno 1988, veniva ultimata il 21 settembre 1990, senza che si procedesse all’emissione del decreto di esproprio.

La s.a.s. Todi proponeva due azioni, una avanti al Tribunale di Milano, per chiedere il risarcimento del danno, ed altra avanti alla Corte di appello di Milano, per ottenere la determinazione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima.

Il Tribunale, rilevato che nel caso di specie si era realizzato non un fenomeno ablativo, bensì un illecito permanente generatore di danno, come tale sottratto alla disciplina del risarcimento regolamentato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, avuto riguardo ai valori di mercato accertati dal C.T.U., con riferimento all’epoca della trasformazione fisica che aveva determinato la perdita del diritto dominicale (anno 1990), e mediati detti valori con il coacervo dei redditi dominicali del decennio anteriore, quantificava l’indennizzo espropriativo in L. 355.600.000, con gli interessi compensativi a far tempo dalla data dello spossessamento fino alla data di perdita della proprietà, e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla irreversibile trasformazione del fondo fino alla data del deposito della decisione, con gli ulteriori interessi dalla data di illecito al saldo;

compensava per intero tra le parti le spese.

Interponeva appello il Comune di Milano; la Todi si costituiva, confutando le censure dell’appellante e proponeva appello incidentale.

La corte del merito ha accolto il primo motivo dell’impugnazione principale, con il quale il Comune di Milano lamentava che il primo Giudice aveva deciso la fattispecie come se si fosse trattato di illegittima occupazione dall’origine (c.d. occupazione usurpativa), soggetta all’integrale tutela risarcitoria del diritto ablato, ritenendo che il caso di specie andava inquadrato nella diversa figura della ed. occupazione appropriativa, sottoposta allo jus superveniens di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, per essere stato emesso legittimamente il decreto di occupazione, con completamento dell’opera nel quinquennio, senza l’emissione del provvedimento conclusivo di esproprio.

Nè, secondo la Corte territoriale, vi era alcun dubbio che si vertesse in ipotesi di occupazione legittima validamente incardinata, visto che la stessa parte appellata aveva adito la Corte d’appello per il riconoscimento delle relative indennità, nè era valido il rilievo della S.a.s. Todi, secondo cui non poteva rinvenirsi l’atto dichiarativo di pubblica utilità nella Delib. G.M. 2 aprile 1985, n. 2735, di approvazione di un’opera pubblica non conforme al PRG ed in presenza di vincolo decaduto L. n. 1187 del 1968, ex art. 2. senza il rispetto delle forme e procedure di cui alla L. n. 1 del 1978, art. 1: al di là della novità dell’eccezione, fondata su presupposti di fatto diversi da quelli fatti valere nella citazione introduttiva, il ricorso proposto al Tar sul punto non risultava deciso in senso favorevole all’appellante, che nulla aveva precisato a riguardo.

La corte territoriale ha pertanto ritenuto di liquidare il danno secondo lo jus superveniens senza procedere al rinnovo della consulenza per la rideterminazione dei valori di mercato contestati con i successivi due motivi di impugnazione del Comune e con l’appello incidentale della Todi, atteso che risultava agli atti, con l’accordo di entrambe le parti, la sentenza resa tra le stesse parti dalla Corte d’appello di Milano il 6/3/2002, passata in giudicato, che, nel determinare l’indennità di occupazione legittima preordinata all’esproprio, aveva ritenuto esaustiva la consulenza svolta avanti al Tribunale, recependone il valore di riferimento, determinato per l’anno 1987 (data di occupazione del fondo) in L. 308 milioni, pari alla semisomma tra il costo di mercato dell’area (616.000.000) ed il coacervo dei redditi dominicali; tale sentenza faceva quindi stato anche in merito alle valutazioni tecniche proiettate al 1990, data di completamento dell’opera, ed al 1992, data di scadenza dell’occupazione legittima, sulla base dell’identica indagine metodologica, assoggettata solo all’incremento medio di mercato del periodo.

La Corte territoriale ha infine ritenuto fondato il motivo dell’appello incidentale del Comune, relativo all’indiscriminato riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo compensativo ed in ultrapetizione, anche per il periodo di occupazione legittima, ritenendo che il fatto illecito estintivo del diritto di proprietà del privato, nel caso di occupazione appropriativa, si perfeziona al momento della radicale trasformazione del fondo, se avvenuta in pendenza di occupazione illegittima, oppure allo scadere dell’occupazione legittima, se avvenuta nel corso di esso, nel caso allo scadere del quinquennio il 18/3/1992, ed a tale data si calcola il danno risarcibile, da rivalutarsi in relazione al sopravvenuto deprezzamento della moneta, mentre gli interessi legali vanno calcolati anno per anno sul capitale via via rivalutato, nell’arco di tempo tra l’evento dannoso e la liquidazione.

La Corte ha quindi condannato il Comune a pagare alla Todi s.a.s. a titolo risarcitorio la somma di Euro 202.017, attualizzata alla data della sentenza in Euro 286.259, con gli interessi legali dal 18 marzo 1992 sulla somma capitale rivalutata anno per anno sino al saldo. La Corte infine ha accolto il motivo di appello incidentale sulle spese di lite, ritenendo di regolare diversamente le stesse, compensando solo per un quarto le spese del doppio grado, e ponendo la restante frazione a carico del Comune. Propone ricorso per cassazione la Todi sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Milano.

Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia “erroneità e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti-violazione per falsa ed errata applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 – violazione per errata applicazione dell’art. 345 c.p.c. – violazione per mancata applicazione della L. n. 2073 del 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, All. E e della L. n. 2576 del 1865, n. 2359, art. 13 – violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c.”.

Secondo la ricorrente, premesso che il discrimen tra le ipotesi di occupazione appropriativa ed usurpativa si riscontra alla stregua della sussistenza o meno di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell’opera realizzata sul sedime privato in assenza di un legittimo procedimento espropriativo, nella specie l’effetto dichiarativo di P.U. non poteva essere ricollegato alla Delib. G.M. 2 aprile 1985, n. 2735, tenuto conto che tale delibera aveva approvato un’opera pubblica non conforme al P.R.G. ed in presenza di vincolo decaduto L. n. 1187 del 1968, ex art. 2, senza il rispetto delle forme e procedure di cui alla L. n. 1 del 1978, art. 1.

La Corte territoriale ha ritenuto nuova l’eccezione, ma la società, sia in atto introduttivo che in sede di precisazione, si era limitata a denunciare l’espropriazione sostanziale subita, senza prendere posizione sulla qualificazione della fattispecie, ed a richiedere un risarcimento pari al controvalore dell’area; il ricorso avanti al TAR, avente ad oggetto la Delib. G.M. 2 aprile 1985, si era estinto per perenzione, per cui l’assenza della pronuncia di merito non impediva al Giudice ordinario di dichiarare in via incidentale l’illegittimità e disapplicare detto provvedimento nella determinazione del risarcimento a favore del soggetto ingiustamente danneggiatoci sensi della L. n. 2248 del 1965, artt. 4 e 5, all. E;

inoltre, nel caso, secondo la Delib. G.M, del 1985, i lavori avrebbero dovuto iniziare e concludersi entro 3 e 5 anni dalla approvazione della delibera stessa, mentre nel caso sono iniziati il 9/6/1988 ed ultimati il 21/9/1990, quindi oltre i termini prefissati, sicchè anche sotto detto profilo, deve ritenersi che la Corte del merito abbia erroneamente applicato alla fattispecie la c.d.”disciplina regolamentata”.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia “violazione per falsa ed errata applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 7 bis, sotto diverso ed ulteriore profilo-violazione dell’art. 1, Prot. 1 della C.E.D.U., recepita con L. n. 848 del 1955 – violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43 – violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., sotto diverso ed ulteriore profilo – difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio”.

La ricorrente ritiene errata l’applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, richiama a riguardo pronunce della C,E,D,U, in materia di occupazione usurpativa ed appropriativa, della giurisprudenza di merito e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che, secondo la parte, hanno equiparato, sotto il profilo risarcitorio, le ipotesi di occupazione usurpativa ed occupazione appropriativa, con il riconoscimento al privato dell’integrale ristoro del danno.

1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia “violazione per falsa ed errata applicazione dell’art. 2909 c.p.c. – violazione dell’art. 112 c.p.c. – motivazione erronea e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti”.

La Corte d’appello di Milano ha negato il rinnovo della C.T.U. per la determinazione del valore delle aree, invocando la preclusione derivante dal giudicato esterno, formatosi in forza di altra sentenza della stessa Corte d’appello, che aveva statuito in ordine all’indennità di occupazione relativa alle aree in contestazione:

secondo la ricorrente, detta statuizione è erronea ed illegittima, in quanto la sentenza n. 800 del 2002 della Corte d’appello è stata acquisita agli atti d’ufficio, successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, e non spiegava a riguardo alcun effetto il consenso dei procuratori delle parti; il giudicato formatosi su detta pronuncia riguarda esclusivamente la statuizione relativa all’indennità di occupazione, non già la validità e legittimità dei criteri utilizzati dal C.T.U. per determinare il valore venale delle aree in relazione alle potenzialità edificatorie, legali e di fatto, al momento dell’illecita apprensione alla mano pubblica.

La ricorrente ripropone le censure riguardanti la stima delle aree operata dal C.T.U. come segue:1) nel provvedimento assunto dal C.T.U. in primo grado, in relazione alle possibilità edificatorie viene considerato un indice di utilizzazione fondiaria pari a 1 mq/mq, mentre il valore medio tra gli indici edificatori è di 1,1 mq/mq; 2) quanto al prezzo di vendita di immobili per utilizzazione sportiva, il C.T.U. fa riferimento a pag. 13 della relazione, per analogia, ai valori delle zone industriali, senza considerare che l’edificio per lo spettacolo sportivo viene di regola utilizzato anche per conferenze, spettacoli canori, rassegne ed altro; una struttura per lo spettacolo sportivo ha carattere complesso ed articolato, da cui il riferimento in via analogica alla destinazione industriale: di regola la quantità di uffici genericamente ammessa nelle zone industriali è di circa il 30% ed il valore degli uffici almeno il doppio di quello dell’industria, per cui dovrà esserci incremento dei valori esposti dal C.T.U.; 3) la società Todi, nelle more del giudizio di prime cure, ha alienato il reliquato di circa 1000 mq e si è visto notificare da parte dell’Ufficio del Registro di Milano l’avviso di accertamento ai fini Invim di L. 400 milioni, sulla base di una valutazione del terreno quasi doppia rispetto a quella stimata dal C.T.U., quindi risulta comprovato da atto ufficiale della P.A. come il terreno in oggetto avesse, all’epoca dell’apprensione alla mano pubblica, valore di mercato superiore allo stimato.

1.4.- Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia “violazione per falsa ed errata applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., sotto diverso ed ulteriore profilo-violazione dell’art. 1224 c.c. – difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti”.

Secondo la parte, la corte d’appello ha omesso di assoggettare a rivalutazione anche la quota di interessi maturati di anno in anno sulla somma capitale.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente rilevato la novità ex art. 345 c.p.c. della prospettazione della Todi, intesa a far valere la natura usurpativa dell’occupazione, in forza dei presupposti di fatto dedotti (non rinvenibilita di atto dichiarativo di P.U. nella Delib.

G.M. del 1985, di approvazione di opera pubblica non conforme al P.R.G. ed in presenza di vincolo decaduto L. n. 1187 del 1968, ex art. 2, senza il rispetto delle forme e procedure della L. n. 1 del 1978, art. 1), a fronte della chiara indicazione dei fatti dedotti e fatti valere nella citazione introduttiva, ove la parte aveva lamentato, al par. 4, che l’Amministrazione non aveva ancora provveduto ad indennizzare la proprietà, nonostante il decorso dei termini di “occupazione legittima”.

E’ agevole rilevare a riguardo che non si tratta di mera qualificazione della fattispecie, mai in tesi operata, come argomenta l’odierna ricorrente, ma di configurazione della fattispecie fatta valere in giudizio, e, come è noto, sono diverse sotto il profilo della causa petendi le due figure dell’occupazione appropriativa ed usurpativa, rispettivamente caratterizzate, l’una, dall’irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e l’altra, dalla trasformazione in assenza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità, sì che la deduzione in fatto operata dalla Todi in primo grado è valsa a connotare la domanda introdotta sotto il profilo dell’occupazione appropriativi (sulla diversità tra le due figure, vedi le pronunce 13001/2005, 22479/2006).

La stessa strategia processuale adottata dalla Todi, con la separata azione avanti alla Corte d’appello per il riconoscimento dell’indennità di occupazione legittima, come già rilevato dalla Corte territoriale, costituisce la conferma della piena accettazione della parte della legittimità dell’occupazione.

I rilievi operati rendono superfluo l’esame delle ulteriori censure addotte nel motivo, con riferimento alla mancata disapplicazione della Delib. G.M. del 1985, in tesi illegittima.

2.2.- Il secondo motivo, con il quale la ricorrente ha chiesto l’integrale controvalore dell’area oggetto di occupazione appropriativa, va accolto, per i motivi di seguito esposti.

La Corte costituzionale, con la sentenza 349/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 33 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito con modificazioni, nella L. n. 359 del 1992, introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, nella parte in cui non prevede per il caso di occupazione acquisitiva, il ristoro integrale del danno subito dal proprietario dell’immobile; come è noto, la sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale spiega i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione sui rapporti in corso, salvo che si siano prodotti preclusioni o decadenze; nel caso, la ricorrente ha inteso richiedere il ristoro integrale del danno, e pertanto trova applicazione lo ius superveniens, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità, che impone il ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della P.A., corrispondente al valore di mercato pieno del bene.

2.3.- Il terzo motivo va respinto.

A riguardo, a tacere dalla valutazione di merito delle censure di vizio di violazione di legge e di motivazione, basate sul rilievo che la Corte territoriale ha negato il rinnovo della C.T.U. per la determinazione delle aree ritenendo la preclusione dal giudicato esterno formatosi in forza della sentenza della medesima Corte n. 800/2002, va rilevato in via assorbente che la Corte territoriale ha motivato sul punto non solo alla stregua della ritenuta preclusione da giudicato esterno, ma anche facendo riferimento al fatto che le censure delle parti non si erano mai incentrate sulla indagine metodologica seguita dal C.T.U. di primo grado, “bensì sulla vocazione edificatoria dell’area, sugli indici di utilizzazione fondiaria prescelti, sulla assimilazione tipologica delle edificazioni: questioni queste affrontate e risolte a monte dal CTU le cui risultanze sono state fatte proprie dal giudice in sentenza ormai divenuta irrevocabile”.

Da ciò consegue che la Corte del merito ha statuito sul punto sulla base anche del richiamo alle censure delle parti, che non avevano toccato le valutazioni tecniche in sè operate dal C.T.U., così configurandosi nel caso una distinta ed autonoma ratio decidendi, nei cui confronti la parte non ha avanzato censure; ove infine, si potesse intendere tale la deduzione di pag. 17 ultima parte e 18, primo cpv del ricorso, vi sarebbe da rilevare la genericità della indicazione dei rilievi alla CTU effettuati in 1^ ed in 2^ grado, e la carenza del principio di autosufficienza, non avendo la parte indicato in quali atti e come avrebbe avanzato contestazioni alle risultanze della C.T.U..

2.4.- Il quarto motivo è infondato, atteso che gli interessi non possono essere soggetti a rivalutazione, perchè in tal modo verrebbe riconosciuto al creditore un valore a cui non ha diritto, posto che gli interessi non costituiscono credito di valore, ma criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di somma di denaro, che all’epoca del fatto era, per definizione, non rivalutata (così Cass. 7998/1997 e le successive conformi, 13470/99, 17369/04, 18445/05, 18490/06, 4791/07, 16637/08, 16894/2010).

3.1.- Dall’accoglimento del secondo motivo, consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando dalla stessa pronuncia il valore venale pieno del bene alla data del 18 marzo 1992, di scadenza del periodo di occupazione legittima, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, condannandosi il Comune di Milano alla corresponsione alla Todi s.a.s. di A. Colombo & C. della somma di Euro 367.200,85, oltre gli accessori come già riconosciuti dalla Corte d’appello.

Quanto alle spese, si reputa di tenere ferma la statuizione sul punto della Corte territoriale, per il criterio della soccombenza prevalente, e, visti i limiti di accoglimento del ricorso per cassazione, alla stregua dell’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale, si reputa di disporre la compensazione totale delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte respinge i motivi 1^, 3^ e 4^ del ricorso, accoglie il 11 motivo e, decidendo sul ricorso, condanna il Comune di Milano a corrispondere alla Todi s.a.s. di A. Colombo e C. la somma di Euro 367.200,85, mantenendo fermi gli accessori, come già statuito dal Giudice del merito. Conferma le statuizioni sulle spese come operate dal Giudice del merito; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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