Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9757 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9757 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11381-2013 proposto da:
ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso FAVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ENRICO MAGGIORE, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

NUOVA SANIA CAR SRI;
-intimata –

avverso la sentenza n. 60/20/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 23/11/2011, depositata
il 17/05/2012;

Data pubblicazione: 13/05/2015

.11. MI !O

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

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Ric. 2013 n. 11381 sez. MT – ud. 15-04-2015
-2-

\

CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
Roma Capitale propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Roma, con la quale -in controversia concernente
avviso di accertamento per omessa dichiarazione e pagamento da parte del
contribuente “Nuova Sania Car srl” di Tarsu per gli anni 2001-2002, in relazione
all’immobile in proprietà di detto contribuente sito in Roma e destinato ad
“officina”- è stato accolto l’appello di parte contribuente avverso la sentenza n.36417-2008 della CTP di Roma che aveva respinto il ricorso in impugnazione, sicchè il
provvedimento è risultato integralmente annullato.
La sentenza impugnata ha ritenuto —atteso l’indirizzo giurisprudenziale che fa gravare
sull’Amministrazione l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione
tributaria, nel mentre l’esenzione dal pagamento della Tarsu va riconosciuta alla
duplice condizione che nelle aree in considerazione si formino rifiuti speciali e che
allo smaltimento di detti rifiuti provveda, a proprie spese, chi li produce- che nella
specie di causa risultava dimostrato che la contribuente aveva stipulato contratti con
ditte specializzate per lo smaltimento di detti rifiuti, prova sufficiente ai fini della
valutazione di illegittimità dell’avviso di accertamento, adottato invece sul
presupposto che nell’area in questione si producessero rifiuti ordinari.
L’Amministrazione ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati,

Con il primo motivo di impugnazione (intestato sia alla violazione di legge, e cioè
degli art.63, 64, 65 e 70 del D.Lgs.507/1993, sia al vizio di motivazione) la parte
ricorrente si duole —da un canto- del fatto che il giudicante non aveva tenuto conto del
fatto che la parte contribuente non aveva provveduto ad assolvere al proprio obbligo
di denuncia (a mente del menzionato art.70), se non successivamente al sopralluogo

alla infedele ed incompleta denuncia), ed inoltre si duole del fatto che il giudice del
merito avesse limitato il proprio esame alla sola circostanza che nell’area in questione
venissero prodotti rifiuti speciali, circostanza che non è idonea ad escludere che la
contribuente produca anche rifiuti ordinari e perciò non è idonea a dimostrare
l’esistenza delle condizioni dell’esclusione o dell’esenzione.
Il motivo in esame appare fondato e da accogliersi, atteso che —pur nella promiscua
articolazione di profili incoerenti, uno dei quali palesemente difforme dalla tipologia
normativa del vizio invocato (per effetto di recente novella normativa) ed un altro
difettoso del requisito di autosufficienza in ordine all’avvenuta prospettazione nei
pregi-essi gradi (con riferimento all’onere di previa denuncia)- è possibile identificare
una piana intenzione del ricorrente di valorizzare la violazione di precisi principi di
diritto insegnati da codesta Corte.
Diversamente da quanto ha premesso il giudice dell’appello, costituisce principio
consolidato nella giurisprudenza di codesta Corte quello secondo il quale, in tema di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di
provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od
occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le
stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il
produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è
l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria,
tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione
della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla
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effettuato dagli agenti accertatori (sicché l’avviso adottato era proprio conseguente

regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o
detengono immobili nelle zone del territorio comunale (ex multis, Cass. nn. 17703
del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011).
In specie, oggetto normativamente determinato di detto onere di prova è la
dimostrazione della sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione

detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e
cioè che nelle stesse si formino, di regola, rifiuti speciali e che al loro smaltimento
provveda – come previsto dalla legge – il produttore a proprie spese).
In definitiva, non è sufficiente la mera produzione di rifiuti speciali ma è necessario
che risulti che detti rifiuti ivi si formano di regola e per effetto delle specifiche
caratteristiche strutturali e di destinazione dell’area in considerazione.
Ne deriva che sarebbe spettato al giudice del merito acclarare se —in concreto- la
parte contribuente aveva dimostrato adeguatamente i presupposti fattuali per poter
beneficiare delle citate disposizioni di esclusione dall’assoggettamento al tributo,
senza limitarsi a dare atto della raggiunta prova della formazione di rifiuti di genere
speciale, di per sé stessa non idonea.
Alla luce di tali considerazioni, non resta che concludere che la pronuncia appellata
merita la cassazione, sicché la causa va restituita al giudice del merito affinché
quest’ultimo torni ad esaminare la questione controversa sulla scorta dei principi
dianzi messi in evidenza.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
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prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le aree

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente

Così deciso in Roma il 15 aprile 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

giudizio.

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