Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9757 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 04/05/2011), n.9757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 948/2005 proposto da:

COMUNE DI VIGODARZERE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DOMENICHELLI VITTORIO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso l’avvocato RIZZO ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato COSTA Umberto, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1961/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CARLO ALBINI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.

Cassazione della sentenza impugnata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova con sentenza del 31 luglio 2001 condannava, per quanto qui ancora interessa,il comune di Vigodarzere a corrispondere un indennizzo nella misura di L. 143.539.000 a S.G. proprietario di alcuni terreni e di un fabbricato, per avere deliberato o consentito la chiusura di un passaggio a livello che collegava le locali Vie (OMISSIS) e (OMISSIS), più non consentendogli la precedente via di accesso al centro di quel comune anche per la mancata realizzazione della promessa viabilità alternativa.

La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza del 15 novembre 2004 in quanto: a) un’opera pubblica è ravvisabile anche nella chiusura e/o soppressione di un passaggio a livello, da parte della giurisprudenza di legittimità la quale ha rilevato altresì che rendere più agevole o difficoltoso l’accesso ai fabbricati sia causa dell’indennizzo previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46; b) nel caso, detta soppressione, non seguita da una realizzazione di viabilità alternativa) aveva arrecato una diminuzione di valore del 15% ai fondi agricoli del S., e del 45% ai fabbricati: giustamente risarcito dai primi giudici.

Per la cassazione della sentenza il comune ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resiste il S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il Comune di Vigodarzere, deducendo violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il pregiudizio da opera pubblica nella soppressione e/o chiusura del passaggio a livello in questione, senza considerare che i proprietari degli immobili interessati non hanno alcun diritto soggettivo ad accedere più o meno velocemente al centro del paese; che nel caso sussistevano comunque percorsi alternativi per raggiungere le medesime località; e che le proprietà immobiliari non erano perciò subito alcun pregiudizio a causa della scelta viabilistica effettuata peraltro dalle F.S. e soltanto attuata da esso ente.

La doglianza è fondata.

La Corte di appello ha accertato e le parti confermato: a) che l’ente F.S. ed il comune concordarono l’eliminazione di 8 passaggi a livello della linea (OMISSIS), ubicati nel territorio comunale:fra i quali quello posto al km. .195 della ferrovia nell’intersezione della locale Via (OMISSIS) con la Via (OMISSIS), in sostituzione del quale non venne realizzato alcun sottovia per ripristinare il collegamento diretto tra le due strade; b) che in mancanza di una viabilità alternativa di detto percorso per raggiungere il centro del paese, l’originario attore così come gli abitanti della zona,proprietari di immobili che prima della chiusura lo utilizzavano, devono affrontare numerose deviazioni precarie e difficoltose (quali il (OMISSIS)) per recarsi nelle medesime località prima servite da dette strade, che avevano comportato tra l’altro una diminuzione di valore delle loro proprietà.

Al lume di questa situazione di fatto,del tutto pacifica, i giudici di merito hanno attribuito al S. l’indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, invocando la consolidata giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite, che lo riconosce al proprietario di un immobile in tutte le ipotesi di modificazione delle concrete modalità di esercizio di un’opera pubblica, anche successiva alla realizzazione originaria della stessa, la quale incida negativamente sul contenuto del suo diritto dominicale e sul valore del suo bene: in esse comprendendo anche le fattispecie in cui l’accesso ad un fondo sia reso più gravoso dalla chiusura permanente disposta dall’autorità amministrativa di un passaggio a livello in relazione al quale egli aveva un diritto di passaggio e/o di transito.

Sennonchè tutte queste decisioni che il Collegio pienamente condivide, hanno avuto per oggetto la chiusura o la transennazione di passaggi a livello intersecanti fondi privati o costruiti nell’ambito di essi che impediscono o rendono più difficoltoso al proprietario il transito e comunque l’esercizio delle facoltà dominicali nell’ambito dell’immobile (Cass. 3043/1989; 188/1984; 2976/1976); o ancora l’ipotesi di titolarità di servitù su di una strada privata (ovvero di diritto di uso speciale su di una strada pubblica) intersecata da passaggio a livello, successivamente soppresso con impedimento del preesistente diritto reale (Cass. 9557/2002;

2539/1994; 3335/1975); ed a maggior ragione tutte le ipotesi in cui detta chiusura o soppressione abbia comportato l’interclusione o lo smembramento del fondo ovvero l’esecuzione di opere e manufatti (anche sulla via pubblica) che gli abbiano arrecato un danno permanente (Cass. 2944/1989; 5394/1988; 4132/1983; 3085/1982). Ma nel caso il passaggio a livello era ubicato all’intersezione tra due strade pubbliche, la Via (OMISSIS) e la Via (OMISSIS) di proprietà del Comune di Vigodarzere, svolgeva la funzione di porle in comunicazione permanente; e l’opera, ravvisata nella sua chiusura,non ha inciso affatto sul diritto di accesso del S. ai suoi terreni e fabbricati,rimasto immutato, ma ha comportato la soppressione del collegamento diretto tra le due vie. Per cui della perdita di esso, non compensata dalla realizzazione di un sottovia o sottopasso idonei a ripristinarlo poteva avere titolo a dolersi soltanto l’amministrazione che ne era proprietaria, e che invece nel caso aveva concordato con l’amministrazione ferroviaria il programma di abolizione dei passaggi a livelli nell’ambito del territorio comunale.

Non è dunque configurabile nessuna delle due ipotesi introdotte dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, per la concessione di un indennizzo: non quella dell’imposizione di una servitù a carico dell’immobile S., neppure prospettata da costui, che d’altra parte non era a sua volta titolare di alcun diritto di servitù di passaggio e/o di transito sulle Vie (OMISSIS) e (OMISSIS). E neppure la seconda in relazione alla quale questa Corte ha ripetutamente avvertito che non è sufficiente l’esecuzione di un’opera pubblica comportante una diminuzione di valore degli immobili ubicati nella zona e/o nella località in cui è sorta per determinare il diritto dei loro proprietari a percepirlo, riferendosi la norma al pregiudizio “permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”: cioè alla menomazione stabile delle utilità inerenti al godimento dell’immobile nella sua intrinseca ed originaria destinazione. Il che impone di ritenere: 1) che debba preesistere un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio oggetto del pregiudizio e compromessa dall’esecuzione dell’opera pubblica; 2) che da quest’ultima derivi l’annullamento o la menomazione, in modo rilevante, delle facoltà costituenti il nucleo essenziale di detto “diritto” e che si traduca, quindi, nella perdita di una porzione del suo contenuto patrimoniale (Cass. 26261/2007; 17908/2004; 17881/2004): come avviene, appunto, nell’ipotesi più volte esaminata dalla giurisprudenza, cui sostanzialmente si riferisce la sentenza impugnata, in cui per effetto ed in conseguenza dell’opera pubblica il fondo perda il preesistente diritto di accesso alla strada pubblica,o la titolarità di servitù attive,o ancora venga smembrato o addirittura intercluso:

in tutte queste ipotesi venendo a subire una menomazione permanente in relazione alle facoltà ad esso in origine connesse (Cass. 899/1990;778/1993; 7224/1995).

In ciascuno di questi casi, infatti, la posizione soggettiva cui la norma ha riguardo è quella che deriva dal rapporto tra il proprietario ed il bene contiguo all’opera pubblica,quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico; che, dunque, se è di proprietà si realizza nell’esercizio di una serie di facoltà tra le quali è essenziale quella di utilizzare l’oggetto del diritto reale secondo la sua particolare natura,conformazione e posizione logistica. E che dottrina e giurisprudenza hanno opportunamente esteso fino a comprendere tutte quelle comunque connesse con la proprietà immobiliare,sì che essa ne costituisca necessario presupposto (e nel contempo il limite), perciò riconoscendo l’indennizzo anche nell’ipotesi di limitazioni o maggiori difficoltà del diritto di accesso a terreni e fabbricati.

Ma nel caso neppure il S. ha dedotto che le facoltà di godimento delle sue proprietà immobiliari riconosciutegli dall’art. 832 cod. civ., comprendono anche il diritto ad uno specifico percorso per raggiungere la parte centrale del Comune di Vigodarzere e tanto meno a quello, antecedente alla chiusura, che si svolgeva lungo le Vie (OMISSIS) e (OMISSIS); e neppure che il diritto di accesso ai suoi beni includesse quello di transito sulle strade suddette come in precedenza collegate, e perciò in atto reso più difficoltoso: come ritenuto dalla sentenza impugnata che ha confuso l’ipotesi di diritto (in precedenza esercitato) di accesso alla strada pubblica, compresso, diminuito o addirittura escluso dalla realizzazione di un’ opera pubblica, integrante la fattispecie di cui alla menzionata L. n. 2359, art. 46, con la diversa ipotesi dell’aspettativa dei fondi ubicati in contiguità o nelle vicinanze della strada ad ottenerne il mantenimento in esercizio ovvero il collegamento diretto con altre vie cittadine: La quale riguarda problematiche e profili di tutela del tutto estranei all’area di applicazione della norma della legge fondamentale del 1865, erenti ad interessi legittimi pretensivi e perciò devoluti alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Così come è assolutamente pacifica in dottrina e giurisprudenza la regola che spetta unicamente all’amministrazione ferroviaria, proprietaria dell’area demaniale adibita a strada ferrata,consentirne, o meno, l’attraversamento e, qualora vi consenta, rientra nei poteri discrezionali della stessa determinare le modalità dell’attraversamento medesimo, munendo, secondo i casi, i passaggi a livello di cancelli o sbarre, oppure chiudendoli (con o senza chiave da affidarsi agli utenti); e che nei confronti delle relative la posizione dell’originario attore, non proprietario del terreno intersecato dalla ferrovia, nè titolare di una servitù di passaggio su di esso, al pari di qualsiasi abitante della zona è semmai di interesse al più qualificato: peraltro già da lui fatto valere con l’impugnazione davanti al giudice amministrativo delle deliberazioni dell’amministrazione comunale di sopprimere il passaggio a livello e di non procedere in sostituzione alla costruzione di un sottopasso nella medesima zona (pag. 2 ric.).

La decisione impugnata che ha conclusivamente attribuito l’indennizzo sul solo presupposto che l’interruzione del collegamento fra le due suddette strade pubbliche e la mancata realizzazione di un percorso alternativo da parte del comune avesse recato alle proprietà immobiliari dell’originario attore un deprezzamento del 15% per le difficoltà di collegamento che tale scelta aveva comportato al centro cittadino, va cassata; ed assorbiti gli altri motivi, il Collegio non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rigettando le domande del S..

Le difformi decisioni dei giudici di merito anche in relazione alla particolarità della vicenda esaminata,inducono la Corte a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del S. e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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