Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9756 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3988/2005 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato MORSILLO

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAVOLI VITTORIO;

– ricorrente –

contro

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI

IGNAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 869/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 08/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato GIORDANO Luca con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CAVOLI Vittorio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SARAGO’ Tiberio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BRUNO Giuseppe difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per improcedibilità in subordine

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1991, B.V. conveniva di fronte al pretore di Palermo – sezione distaccata di Carini – B.G., assumendo di essere proprietaria di un fondo rustico, sito in contrada (OMISSIS), cui era possibile accedere dalla pubblica via mediante una strada del tutto disagevole in ragione dell’andamento altimetrico del terreno ed anche da una stradella ricadente sul fondo limitrofo di suo fratello G., in forza di riserva formulata nell’atto di vendita per notar Pennisi del (OMISSIS), e di avere necessità di ampliare tale servitù per consentire il transito a mezzi meccanici occorrenti per la coltivazione del fondo.

Si costituiva B.G., chiedendo il rigetto della domanda attorea.

L’adito Pretore, disposta ed espletata CTU, con sentenza del 1993, dichiarava la propria incompetenza per valore e la causa veniva riassunta di fronte al tribunale di Palermo che, con sentenza del 1998, rigettava la domanda attorea e regolava le spese. Avverso tale decisione V. proponeva appello, cui resisteva G.. Con sentenza in data 23.4/3.7.2004, la Corte di appello di Palermo accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, ampliava il tracciato, per la parte interessante il fondo di G., fino a 2,65 metri, stabilendo l’entità della indennità relativa e compensava le spese dei due gradi di giudizio.

Osservava la Corte distrettuale che attesa la fattispecie, la domanda era da ritenersi fondata sull’art. 1051 c.c., comma 3; l’accesso con mezzi meccanici costituisce necessità per qualunque fondo agricolo, anche non adibito a coltivazione intensiva e comunque l’ampliamento richiesto riguardava un tratto di 3,50 metri lineari. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, B.G.: resiste con controricorso V..

Il ricorrente ha altresì presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato, in relazione alla questione sollevata dal P. C, che la sentenza impugnata risulta prodotta con attestazione della conformità all’originale rilasciata dal competente cancelliere nel rispetto del dettato dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Va altresì rilevato che le espressioni utilizzate nel controricorso a proposito del ricorso proposto ex adverso contengono locuzioni che hanno una carica polemica pesantemente accentuata, ma pur non potendo non solo non essere condivise, ma dovendo essere deplorate, non possono condurre all’adozione del provvedimento di cancellazione di cui all’art. 89 c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.; argomentando nel senso che i presupposti per l’applicazione della prima delle norme citate, con specifico riguardo alla sussistenza di altra via di accesso alla strada pubblica a favore del fondo della sorella, non sussisterebbero, in quanto tale ulteriore accesso esiste, si sostiene nella specie l’inapplicabilità dell’art. 1051 c.c., come invece ritenuto dalla Corte distrettuale.

Assume B.G. che in effetti vi sarebbe un comodo accesso per il fondo della B.V. verso la via pubblica, il cui tracciato non interessava il suo fondo e che quindi non sussisterebbero le condizioni di fatto per l’applicazione della norma de qua.

La questione investe solo formalmente una violazione di legge, in quanto la stessa si basa invece su di un preciso presupposto di fatto: la esistenza di altro, praticabile ed idoneo, accesso alla via pubblica.

Tale requisito, secondo le conclusioni cui la Corte di merito è pervenuta, non sussiste in ordine all’unico tracciato che collega il fondo di V. alla pubblica via, in ragione delle caratteristiche del tracciato stesso, comprendente dislivelli di non modesta entità ed altre connotazioni che ne rendono disagevole non solo l’utilizzo, ma anche la realizzazione delle opere eventualmente occorrenti per adeguarlo alla funzione che dovrebbe espletare.

Trattasi quindi, come emerge pianamente dalla esposizione stessa delle ragioni che avevano indotto la Corte palermitana ad escludere che esistesse altro utilizzabile accesso alla pubblica via, di un accertamento di fatto, che risulta sufficientemente motivato e che non può essere pertanto dedotto utilmente nella presente sede di legittimità; tanto comporta che il motivo in esame non può trovare accoglimento.

Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti con riferimento all’art. 1051 c.c..

In buona sostanza, si lamenta che per chiedere ed ottenere l’allargamento di una servitù di passaggio, occorreva dimostrare, attesa la discontinuità territoriale tra il fondo servente e quello dominante, riscontrabile nella specie, che tale allargamento fosse complementare al successivo tracciato che conduce al fondo dominante ed insistente su altro fondo.

In altre parole, ci si duole del fatto che non sia stata data prova della sussistenza di una servitù di passaggio sulla porzione di fondo che, dipartendosi dal fondo di B.G., raggiungeva il fondo di V..

La lettura della parte del rogito Pennisi riportata testualmente nel controricorso lascia chiaramente intendere che la costituzione della servitù a carico del fondo del fratello è finalizzata all’accesso ad altra stradella, che adduce al fondo di V., su cui con a, ogni evidenza già sussisteva servitù a favore di quest’ultimo fondo, atteso che sarebbe risultato ultroneo e privo di senso costituire una servitù di passaggio che non fosse di utilità al fondo servente.

Per contro, la tesi della resistente è basata sul contenuto del ricordato rogito che dimostrerebbe la tesi suesposta.

Diversa è la posizione dell’odierno ricorrente il quale sostiene che dall’atto de quo risulterebbe invece che la proprietà del fondo interposto era di tal C., donde la necessità di provare, da parte di V., la sussistenza di una servitù di passaggio sul fondo di quest’ultimo.

Devesi per un verso rilevare che anche quella in esame è una questione di merito, che concerne l’accertamento di un fatto, quale la appartenenza di un fondo ad un soggetto piuttosto che ad un altro;

ma assorbente è il rilievo secondo cui il ricorso, laddove intende contrastare la tesi, surricordata, della resistente, viola il principio dell’autosufficienza, atteso che non riporta per intero il contenuto dell’atto notarile, da cui vorrebbero trarsi conseguenze a favore della propria tesi.

Invero, la questione sollevata con il motivo in esame non ha carattere processuale ed è pertanto precluso a questa Corte l’esame diretto della documentazione in atti: ne consegue che, per togliere valenza alla tesi della controparte, sarebbe stato necessario riportare compiutamente il contenuto del rogito, onde far emergere da esso quegli elementi che avrebbero dimostrato la necessità della prova circa la sussistenza di una servitù di passaggio anche sul fondo interposto.

Non essendosi provveduto a tanto, stante che l’aver riportato tra virgolette alcune parole presumibilmente riscontrabili nel’atto notarile non è sufficiente a dar contezza dell’intero rogito, anche tale motivo non può trovare accoglimento.

Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese; a parte il rilievo secondo cui il B., soccombente in appello, non sembra aver interesse a sollevare una simile questione in ordine ad una compensazione che supera il generale principio della soccombenza, devesi rilevare che se è vero che la situazione sostanziale dedotta non è dissimile da molte altre della stessa natura, pure non è irrilevante che le parti siano fratello e sorella e questo dato costituisce motivazione sufficiente per addivenire ad una pronuncia del genere; tale mezzo va pertanto respinto e, con esso il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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