Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9756 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/04/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 14/04/2021), n.9756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15237-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO

4, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA FORTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA FLORA FORTE;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ISERNIA, depositato il

14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Isernia, in sede di procedimento, ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato con riguardo a I.G., l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione dal CTU nominato, statuendo l’insussistenza del requisito sia con riferimento alla indennità di accompagnamento che dello status di handicap grave. Aveva poi compensato le spese per la metà e condannato l’Inps al pagamento della residua parte (Euro 550,00), in ragione del parziale accoglimento della domanda.

Avverso tale decisione l’Inps aveva proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato ad un solo motivo cui aveva resistito lo I. anche depositando successiva memoria.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

Deduce parte ricorrente che erroneamente il tribunale aveva condannato l’Inps alle spese del giudizio pur essendo quest’ultimo risultato vittorioso.

Precisa che lo Iannicelli aveva adito il Tribunale per ottenere il “riconoscimento della invalidità del 100% ai fini della indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave “; il CTU, in sede di ATPO, aveva concluso l’indagine peritale statuendo che il periziato era affetto da patologie invalidanti nella misura del 100% escludendo la indennità di accompagnamento e lo status di handicap.

Concludeva che a fronte di tali circostanze risultava errata la condanna alle spese poichè l’accertamento peritale aveva confermato la originaria valutazione fatta dalla Commissione medica. Il motivo risulta fondato.

Deve premettersi che questa Corte ha chiarito che “In materia di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., anche la statuizione sulle spese, contenuta nella sentenza che chiude il procedimento instaurato a seguito del dissenso della parte ricorrente, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento non appellabile ma per il quale non è precluso il ricorso per cassazione”(Cass. n. 13550 del 2015).

Posta quindi l’ammissibilità del ricorso si osserva ancora che ” In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass. n. 12028 del 2016).

Va tenuto presente che nel procedimento per ATPO deve essere indicata la prestazione cui l’accertamentto è riferito, non essendo ammissibili domande genericamente dirette allo status. Questa Corte ha infatti chiarito che “L’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., che l’accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente – la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario (Cass. n. 2587 del 2020).

Nel caso di specie il Tribunale ha omologato l’assenza di requisito per entrambe le prestazioni richieste e dunque, sulla base dei principi esposti, l’Inps non può essere ritenuto soccombente, neppure parzialmente, in quanto il mero accertamento dello status di invalido al 100%, non collegato ad una precisa prestazione che, come chiarito, nel caso di specie non è stata riconosciuta, non poteva essere oggetto di ATPO.

Il ricorso deve quindi essere accolto e cassata sul punto la sentenza, con rinvio al Tribunale perchè decida la controversia, con riguardo al motivo accolto, conformandosi ai principi sopra esposti. Rinvia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Isernia, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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