Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9756 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9756 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 10941-2013 proposto da:
COSGREEN SRL IN LIQUIDAZIONE 05778230630 in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI PAISIELLO 33, presso lo STUDIO DI TANNO E
ASSOCIATI – STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, rappresentata e
difesa dagli avvocati ROSAMARIA NICASTRO, STEFANO
PETRECCA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRAI E 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/05/2015

avverso la sentenza n. 80/17/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 24.2.2012, depositata il 09/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

N

Ric. 2013 n. 10941 sez. MT – ud. 15-04-2015
-2-

CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.93/12/2010 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della
“Cosgreen srl” (in liquidazione)- ed ha così confermato (per la parte in residua
contestazione concernente le sanzioni, a seguito dello sgravio della parte concernente
i tributi) la cartella di pagamento per Irap-Ires relative all’anno d’imposta 2004 per le
somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex
art.36-bis del DPR n.600 del 1973, ed ha perciò dichiarato dovute nella percentuale
del 30% le sanzioni irrogate per il tardivo pagamento delle imposte, per quanto la
parte contribuente assumesse di avere titolo alla riduzione di dette sanzioni nella
percentuale del 10%, siccome aveva provveduto al pagamento dell’imposta entro
trenta giorni dalla ricezione dell’avviso di irregolarità, a mente dell’art.2 comma 2 del
D.Lgs.462/1997.
La predetta CTR —dopo avere dato atto che dalla “ricostruzione analitica” della
disciplina applicabile alla fattispecie risultava che il termine di pagamento decorresse
dalla data della comunicazione telematica del detto avviso agli intermediari
autorizzati e dalla ricezione della raccomandata nei casi residui- ha motivato la
decisione evidenziando che nella specie l’Agenzia aveva documentato la trasmissione
all’intermediario abilitato riportato nella dichiarazione dei redditi “con annotazione
degli estremi della raccomandata, spedita il 10.9.2007, per cui alla data del 5.12.2007,
epoca del pagamento, erano abbondantemente decorsi i trenta giorni per il pagamento
con sanzione ridotta al 10%”. D’altronde, la parte contribuente aveva prodotto copia

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letti gli atti depositati,

della comunicazione di irregolarità, contestandone la data di ricezione ed affermando
(senza darne prova) che quest’ultima era stata spedita con posta ordinaria.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere

Infatti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (l’uno improntato alla
violazione dell’art. 2 comma 2 del D.Lgs n.462/1997 e del D.L. n.203/2005; l’altro
improntato alla violazione dell’art.2697 cod civ, motivi da esaminarsi
congiuntamente per la loro stretta correlazione) la ricorrente si duole del fatto che il
giudice di appello abbia -da un canto- ritenuto applicabile alla specie di causa la
disciplina dell’art.2-bis del D.L. n.203/2005 (per quanto quest’ultimo prevedesse che
la disciplina medesima, relativa alle nuove modalità di invio degli avvisi di
irregolarità, dovesse applicarsi “a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio
2006”) e abbia —d’altro canto- ritenuto raggiunta la prova dell’avvenuta ricezione
della menzionata comunicazione (con conseguente declaratoria di intempestività del
pagamento dell’imposta, ai fini della riduzione della sanzione) sulla scorta di un
documento a tal fine inidoneo, e cioè l’estratto dal sistema di controllo fiscale
elettronico denominato “Serpico”.
I motivi, congiuntamente esaminati, appaiono fondati e da accogliersi.
Da un canto, appare di palmare evidenza che il giudicante ha fatto erronea
applicazione alla specie di causa della disciplina non ancora vigente dettata dall’art.2
bis del D.L. n.203/2005 (a proposito delle nuove modalità di invio della
comunicazione di irregolarità), mentre avrebbe dovuto —ratione temporis- fare
applicazione della disciplina dell’art.2 comma 2 del D.Lgs.46211997, che non
contemplava la facoltà di comunicazione tramite gli intermediari abilitati.
D’altro canto, appare pure che il giudicante (vuoi che abbia inteso riferirsi al
menzionato intermediario, vuoi che abbia inteso riferirsi al contribuente come
destinatario della raccomandata) ha erroneamente ritenuto di poter desumere che
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definito ai sensi dell’art.375 cpc.

l’anzidetta comunicazione sia stata inviata per raccomandata da un documento —
quello dianzi indicato- a tal fine inidoneo, così concludendo per la tardività
dell’avvenuto pagamento dell’imposta in considerazione, appunto, di un termine “a
quo” erroneamente identificato con quello “annotato” (mediante identificazione di
una asserito numero di raccomandata) sul sistema informatico interno

norma dell’art.2697 cod civ, a mente della quale non può considerarsi idoneo
elemento di prova quello che la stessa parte della lite predispone per suo conto.
Si tratta di errore dirimente ai fini della corretta soluzione della lite poiché non è chi
non veda che incombe all’Amministrazione fornire la prova della data di ricezione
della comunicazione di irregolarità ai fini del decorso del termine decadenziale
all’esito del quale il contribuente resta privo della facoltà, riconosciutagli per legge,
di assolvere in misura ridotta alle sanzioni correlate al tardivo pagamento
dell’imposta dovuta.
Non resta che concludere che gli errori di diritto che affettano la decisione impugnata
la rendono meritevole di cassazione, sicchè la lite deve essere rimessa al medesimo
giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio, affinchè riesamini le circostanza
di fatto ai fini dell’espressione del proprio convincimento alla luce della corretta
disciplina ad essa applicabile.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2014

dell’Amministrazione, ciò che deve considerarsi contrario al disposto dell’invocata

Qe
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
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P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 15 aprile 2015

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