Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9755 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2638-2019 proposto da:

D.N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNA COGO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE dell’Istituto medesimo,

rappresentata e difesa dagli avvocati DORA DE ROSE, FORTUNATA

CIRINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2048/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Corte di appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste e D.N.R. “per esigenze di carattere straordinario…” dal 19/7/2001 al 30/9/2001 e, in accoglimento dell’appello incidentale di Poste, aveva applicato il regime sanzionatorio di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e liquidato l’indennità relativa nella misura di 2,5 mensilità “tenuto conto della durata assai breve del contratto e della tempestività della decisione di primo grado in relazione alla data di proposizione del ricorso”, compensando le spese delle altre fasi e liquidando quelle della fase di rinvio unitariamente in Euro 3.300,00;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione D.N.R. sulla base di tre motivi, illustrati mediante memoria;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, e della L. n. 604 del 1966, art. 8, oltre a omesso esame di fatto controverso e motivazione apparente, per avere trascurato, nella quantificazione dell’indennità risarcitoria, le dimensioni della società e il numero dei dipendenti ed avere affidato detta quantificazione a due circostanze, una sola delle quali riconducibile ai parametri elencati nel citato art. 8, che dovevano tutti essere considerati;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 e motivazione apparente, perchè la liquidazione delle spese era stata frazionata per fasi di giudizio, al di fuori del parametro unitario e globale che deve regolare il criterio della soccombenza al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, ed inoltre perchè la motivazione addotta dalla Corte territoriale per giustificare la compensazione dei primi tre gradi di giudizio era palesemente illogica e contraddittoria, tanto da inficiare, stante la sua inconsistenza, il processo formativo della volontà decisionale;

con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., rilevando che le spese del grado erano state liquidate unitariamente, senza indicare il valore della causa, così da consentire la verifica dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

il primo motivo è infondato, poichè gli elementi indicati a sostegno della determinazione dell’indennità sono congrui e sufficienti a giustificare l’entità dell’indennità risarcitoria, ben potendo il giudice di merito valorizzare solo alcuni dei parametri della L. n. 604 del 1966, art. 8, integrati dall’indicazione, come nella specie, di ulteriori circostanze e risultando il percorso motivazionale del tutto coerente, sì da smentire ogni rilievo di apparenza, intendendosi per motivazione apparente quella che, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016);

anche il secondo motivo è infondato;

va rilevato, in primo luogo, che la Corte territoriale, a sostegno della compensazione delle spese disposta per le fasi precedenti a quella di rinvio, ha individuato un’ipotesi di soccombenza parziale (“Le spese della presente fase processuale seguono la soccombenza, individuabile in capo a Poste Italiane s.p.a. attesa la conferma delle pronunce più rilevanti sotto l’aspetto sostanziale”), talchè la compensazione operata risulta giustificata anche sotto questo profilo e non collidente con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, atteso che la violazione delle disposizioni relative all’onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 7146 del 20/03/2017);

sono infondati anche i rilevati profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di statuizione sulle spese, poichè la controversia è regolata dalla disciplina anteriore alla modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), essendo il ricorso originario proposto il 27/6/2005, con la conseguenza che la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali resta riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, nella specie ravvisabile per quanto in precedenza evidenziato (Cass. n. 1997 del 04/02/2015);

il terzo motivo è inammissibile poichè la nota spese prodotta in sede di merito, come trascritta nel ricorso per cassazione, non individua, voce per voce, le singole violazioni dei minimi tariffari, pur essendo onere del ricorrente in cassazione specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonchè le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. n. 24635 del 19/11/2014, conforme Cass. n. 20808 del 02/10/2014);

per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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