Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9755 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – President – –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consiglie – –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consiglie – –

Dott. PETITTI Stefano – Consiglie – –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.T.S., C.F. in proprio e in qualita’ di

erede del padre C.S., deceduto, CA.PA.,

C.D. e S.F., queste ultime quali

ulteriori eredi di C.S., tutti rappresentati e difesi

dall’avv. Antinucci Massimo ed elett.te dom.ti presso il suo studio

in Roma, via della Giuliana n. 73;

– ricorrenti –

contro

ENI S.P.A., in persona del direttore generale della Divisione

Refining & Marketing Dott. T.A., che la

rappresenta

in virtu’ dei poteri conferitigli con procura per atto a rogito dott.

c.g. di Roma del 15 aprile 2004 rep. 56518 racc.

3662, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Guerra Pietro e

Szemere Riccardo ed elett.te dom.ta presso il loro studio in Roma,

Via Girolamo da Carpi n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2682/05,

depositata il 9 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

marzo 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per la controricorrente l’avv. Riccardo SZEMERE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 agosto 2002 il Tribunale di Roma respinse la domanda, proposta dall’ENI s.p.a. nei confronti di C. S., D.T.S., C.F. e C. P., di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c. dell’obbligo di acquisto di una porzione di terreno scaturente da contratto preliminare del 29 novembre 1968, e, in accoglimento della riconvenzionale dei convenuti, dichiaro’ risolto il contratto per impossibilita’ sopravvenuta.

La Corte di appello di Roma, sul gravame principale dell’ENI e incidentale dei sigg. C.S. e F., D.T. e Ca., ha ribaltato la decisione di primo grado ed ha emesso sentenza costitutiva di trasferimento dell’immobile.

La Corte ha affermato in motivazione:

che ogni contestazione dell’efficacia e validita’ del contratto preliminare era preclusa dal giudicato formatosi con sentenza 10 gennaio 1989 della medesima Corte di appello, confermata in cassazione, resa tra la Agip Petroli s.p.a. (recte: Industria Italiana Petroli s.p.a.) e il sig. C.S., danti causa rispettivamente della societa’ appellante e degli appellati;

che cio’ comportava anche la preclusione della domanda riconvenzionale degli appellati di risoluzione del contratto per eccessiva onerosita’;

che, quanto alla domanda principale di esecuzione in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c.: a) l’assoggettamento del terreno a vincolo archeologico non comportava, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la incommerciabilita’ del bene.

ma piuttosto la riduzione del suo valore a quello corrispondente all’indennita’ di esproprio; b) comunque la pretesa connessa impossibilita’ sopravvenuta era imputabile, agli effetti dell’art. 1221 c.c. al promittente compratore inadempiente sig. C., precedentemente costituito in mora con la notifica della citazione 24 agosto 1978, introduttiva del giudizio conclusosi con il giudicato cui si e’ gia’ fatto riferimento; c) del resto il vincolo in questione, se riduceva significativamente il valore del terreno, non integrava tuttavia impossibilita’ sopravvenuta della prestazione;

che la preclusione da giudicato non si estendeva alla domanda di trasferimento del bene ai sensi dell’art. 2932 c.c. la quale, benche’ disattesa in primo grado, non era stata poi esaminata in appello e trovava il suo antecedente logico-giuridico nell’accertamento dell’efficacia del contratto preliminare;

che la medesima domanda era senza dubbio fondata;

che la potenzialita’ dannosa dell’inadempimento giustificava anche la condanna generica al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio;

che non ricorrevano i presupposti della condanna dei soccombenti al pagamento del prezzo di L. 250.000.000 pattuito per la vendita, dato che il medesimo era gia’ stato saldato prima della lite.

Avverso tale sentenza i sigg. D.T.S., Ca.Pa.

e C.F. (quest’ultimo in proprio e quale erede di C.S.) e le sig.re C.D. e S. F. (quali ulteriori eredi di C.S.) hanno proposto ricorso per cassazione deducendo nove motivi di censura.

L’ENI s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto. I ricorrenti deducono la nullita’ della sentenza di trasferimento della proprieta’ del terreno per difetto del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla L. 27 febbraio 1985, n. 47, art. 18, comma 2.

1.1. – Il motivo e’ inammissibile per novita’.

Ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimita’ ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (giurisp. costante: cfr., da ult., Cass. 20518/2008, 28480/2005, 14599/2005).

La questione giuridica posta con il motivo di ricorso presuppone, appunto, un accertamento in fatto (la mancanza del certificato);

inoltre ne’ della questione, ne’ dell’accertamento vi e’ cenno nella sentenza impugnata, ne’ i ricorrenti hanno ottemperato all’onere di cui si e’ appena detto.

2. – Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione. I ricorrenti deducono che non sussisteva alcun giudicato sulla piena efficacia del contratto preliminare, ma soltanto un giudicato sulla insussistenza di inefficacia per mancato verificarsi di condizione sospensiva.

3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si deduce che non sussisteva giudicato sulla domanda di risoluzione del contratto preliminare per impossibilita’ sopravvenuta.

4. – Con il quarto motivo si deduce che sussisteva giudicato di rigetto della domanda dell’ENI di esecuzione del preliminare ai sensi dell’art. 2932 c.c..

5. – Con il quinto motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si lamenta che la Corte di appello abbia deciso la questione della risoluzione del contratto per impossibilita’ sopravvenuta facendo riferimento alla sola imposizione del vincolo archeologico e senza per nulla considerare, invece, il ben piu’ rilevante profilo della perdita del carattere di edificabilita’ privata del terreno a causa della sopravvenuta diversa destinazione urbanistica.

6. – Con il sesto motivo si deduce che non sussisteva giudicato sulla domanda di risoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerosita’.

7. – Con il settimo motivo, denunciando violazione di legge, si deduce che la domanda di trasferimento della proprieta’ del terreno ai sensi dell’art. 2932 c.c. non poteva essere accolta, considerato il precedente giudicato contrario nonche’ la inefficacia del contratto preliminare per impossibilita’ sopravvenuta, eccessiva onerosita’, impossibilita’ dell’oggetto e mancanza nel medesimo delle qualita’ considerate dalle parti.

8. – Con l’ottavo motivo, denunciando violazione di legge, si censura la condanna generica al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo a stipulare il contratto di acquisto del terreno.

9. – Con il nono motivo si lamenta la mancata condanna dell’ENI a corrispondere la rivalutazione monetaria e gli interessi dal 1968 sulla somma ricevuta a titolo di prezzo.

1.0. – I motivi secondo, terzo e sesto, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati nei seguenti limiti.

La Corte di appello ha errato nell’estendere il giudicato di cui alla sua precedente sentenza 10 gennaio 1989 oltre i limiti oggettivi di esso, che vanno ridotti alla declaratoria di efficacia del contratto preliminare sotto il profilo della insussistenza della previsione di una condizione sospensiva. Le restanti domande comportanti inefficacia del contratto, e cioe’ le domande di risoluzione per impossibilita’ sopravvenuta e per eccessiva onerosita’, formulate dal promissario acquirente C.S. e dai suoi aventi causa nel presente giudizio, non erano affatto precluse da quel giudicato.

La domanda di inefficacia per mancato verificarsi della condizione sospensiva, invero, e’ una domanda cd. eterodeterminata, che viene cioe’ individuata dalla sua specifica causa petendi, consistente nella previsione contrattuale di un evento condizionante poi non verificatosi; la decisione che la riguarda, dunque, non puo’ estendere i suoi effetti ad altre domande, pure risolventisi in inefficacia del contratto, ma diverse perche’ basate su diverse causae petendi.

Va tuttavia precisato che quanto appena chiarito vale, nella specie, soltanto per la domanda di risoluzione per eccessiva onerosita’, che e’ stata definita, nella sentenza impugnata, con il rinvio al giudicato contrastante; non vale, invece, per la domanda di risoluzione per impossibilita’ sopravvenuta della prestazione, sulla quale i giudici di appello si sono pronunciati nel merito escludendo l’impossibilita’ e dichiarandola comunque imputabile al promittente compratore inadempiente. Sicche’ il terzo motivo di ricorso, con cui si censura, appunto, l’asserita statuizione di preclusione da giudicato della domanda di risoluzione per impossibilita’ sopravvenuta, e’ inammissibile per insussistenza della statuizione censurata.

11. – Il quarto motivo e’ infondato, anche se va precisata la motivazione in diritto della sentenza impugnata. Il rigetto della domanda di trasferimento del terreno ex art. 2932 c.c. costituiva, infatti, capo della sentenza di primo grado dipendente da quello relativo alla statuizione di risoluzione del contratto preliminare per impossibilita’ sopravvenuta; sicche’, una volta riformata in appello detta ultima statuizione, per il cd. effetto espansivo interno della riforma (art. 336 c.p.c., comma 1) si e’ verificata l’automatica caducazione anche del capo di sentenza in discussione.

12. – Il quinto motivo e’ inammissibile per novita’ della censura.

Della deduzione della sopravvenuta inedificabilita’ privata del terreno come causa di risoluzione del contratto per impossibilita’ sopravvenuta, infatti, non vi e’ traccia nella sentenza impugnata, ne’ e’ precisato nel ricorso per cassazione (in violazione del principio di cd. autosufficienza dello stesso) in quale atto del giudizio di merito – in particolare di appello – e in quali esatti termini sia stata posta la questione di cui trattasi.

13. – Il settimo motivo e’ redatto in termini inammissibilmente generici, e comunque non reca censure autonome rispetto a quelle precedentemente esaminate.

14. – L’ottavo e il nono motivo sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del secondo e del sesto.

15. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento dei motivi secondo e sesto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinche’ prenda in considerazione la domanda – non preclusa da giudicato – di risoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerosita’ sopravvenuta.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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