Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9755 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9755 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 10054-2013 proposto da:
AGENZIA DF,T.LE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
TERRANOVA ARNALDO BRUNO;
– intimato avverso la sentenza n. 78/39/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 25.1.2012, depositata il 24/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 13/05/2015

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Napoli ha accolto parzialmente l’appello di Terranova Arnaldo Bruno appello proposto contro la sentenza n.788/01/2009 della CTP di Caserta che aveva
già parzialmente accolto il ricorso della parte contribuente- ed ha così ridotto il
reddito dall’ufficio accertato in capo al Terranova “in proporzione a quello stabilito
con la sentenza emessa in pari data da questa CTR nei confronti della “ICET
Costruzioni Generali spa”, in liquidazione, di cui il contribuente risultava essere stato
socio al 40%, così parzialmente annullando l’avvisi di accertamento adottato (per
IRPEF ed Addizionali anno 2003 in ragione di redditi da partecipazione in società di
capitali), sulla premessa che fosse da presumersi la distribuzione al socio dei
maggiori redditi accertati in capo alla predetta società (per effetto del recupero di
costi indeducibili rappresentati da fatture relative ad operazioni oggettivamente
inesistenti), attesa la ristretta base sociale di cui quest’ultima si componeva (tre soci
legati tra loro da vincoli familiari).
La predetta CTR —dato atto di avere già deciso sull’appello proposto dalla ICET
avverso la sentenza n.786/01/2009 della CT? di Caserta, accogliendolo parzialmente
e rideterminando in un minor importo il maggior reddito accertato- ha evidenziato
che esistendo “un rapporto di consequenzialità necessaria” tra il reddito della società
ed il reddito dei soci (siccome l’uno è il presupposto dell’altro, per il principio di
trasparenza disciplinato dall’art.5 del DPR n.917/1986) il parziale venir meno
dell’accertamento riferito alla società determinava automaticamente che dovesse
essere parzialmente annullato anche l’accertamento riferito ai soci.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
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letti gli atti depositati,

La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con i due motivi di impugnazione (il primo improntato alla violazione
dell’art.2909 cod civ; il secondo improntato alla violazione dell’art.295 cpc) la

cassazione avverso la pronuncia nella menzionata CTR n.75/39/2012 che aveva
rideterminato il maggior reddito accertato per l’anno 2003 in capo alla ICET- assume
che la semplice circostan7a dell’esistenza di una sentenza (non definitiva)
concernente la validità del provvedimento presupposto di accertamento nei confronti
della società partecipata non può costituire ragione sufficiente per l’adozione della
pronuncia nei confronti della socia partecipante, sicché il giudicante avrebbe dovuto
sospendere la pronuncia sulla questione pregiudicata, in attesa che fosse passata in
giudicato la pronuncia relativa alla questione pregiudicante.
I motivi (tra loro correlati ed da esaminarsi congiuntamente) appaiono fondati, e se ne
propone l’ accoglimento.
Premesso che è costante l’indirizzo giurisprudenziale che esclude che si possa
ravvisare (nella specie di causa) un necessario litisconsorzio tra soci e società (per
tutte, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 426 del 10/01/2013), appare invece calzante
l’assunto secondo il quale —nella situazione dianzi riassunta ed alla luce del costante
indirizzo di codesta Corte in materia di necessaria sospensione del processo
pregiudicato- il giudicante non avrebbe potuto ritenere automaticamente definita la
questione afferente alle obbligazioni individuali dei soci.
Anche di recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2214 del 31/01/2011 ha insegnato che:”
L’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella
specie riferito ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logicogiuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto
amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non
ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in
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ricorrente Agenzia —dopo avere dato atto che era stato proposto ricorso per

é

ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato
in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., applicabile
nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell’ari 1 del d.lgs. n. 546 del
1992″ (negli stessi termini Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1865 del 08/02/2012 e, con
percorso logico assimilabile, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24049 del 16/11/2011).

menzionata, avrebbe dovuto impedire al giudicante di pronunciarsi prima che fosse
passata in giudicato la sentenza relativa alla questione pregiudicante.
Consegue da ciò che la sentenza impugnata —che non si è attenuta a detti principimeriti cassazione con conseguente rimessione della decisione al giudice del merito
affinchè torni a provvedere sulle questioni oggetto dell’appello, una volta decisa
definitivamente la questione pregiudicante.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

E perciò, il disposto della norma valorizzata dalla parte ricorrente, come dianzi

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