Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9754 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33057-2018 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIO FALLICA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS),

in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA (OMISSIS), in persona del Rettore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

22, presso lo studio dell’avvocato IGOR TURCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO REINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 415/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catania, per ciò che in questa sede interessa, confermava la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda avanzata da L.R. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania volta al riconoscimento delle differenze retributive dovutele in relazione alla borsa di studio goduta quale medico di formazione specialistica dall’anno accademico 1997-1998, da quantificarsi nei termini del trattamento migliorativo previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999 e, in subordine, all’accertamento della responsabilità dello Stato Italiano per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia, con riconoscimento della predetta differenza a titolo risarcitorio;

la Corte territoriale escludeva la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, poichè la causa dello stesso era da ravvisare in via esclusiva nella formazione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 36 Cost., escludeva la disapplicazione della normativa interna e l’estensione retroattiva della disciplina di cui alla L. n. 266 del 2005, escludeva anche l’inadempimento della direttiva 93/16, poichè quest’ultima, come stabilito dalla Corte di giustizia, pur ponendo l’obbligo incondizionato a che la formazione dello specializzando fosse a tempo pieno e retribuita, non conteneva una definizione comunitaria di remunerazione adeguata; reputava, di conseguenza, infondata anche la pretesa risarcitoria, per mancata o tardiva attuazione della direttiva, dal momento che la discrezionalità attribuita al legislatore esclude qualsiasi adempimento incolpevole, e, sulla base delle stesse premesse, escludeva la spettanza dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa di studio;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione L. sulla base di quattro motivi, illustrati mediante memoria con la quale si chiede la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

Università degli Studi di Catania e Presidenza del Consiglio dei Ministri (costituita unitamente al MIUR) resistono in giudizio con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o errata applicazione del D.L. n. 384 del 1992, convertito in L. n. 438 del 1992, della L. n. 547 del 1993, della L. n. 349 del 1995; della L. n. 662 del 1996, della L. n. 449 del 1997, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando il mancato riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale dell’importo delle borse di studio nei termini previsti dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257;

con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Illegittimità costituzionale dell’eventuale blocco della rideterminazione della borsa di studio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 432/1997 – violazione e/o falsa applicazione del D.L. 2 aprile 2001, n. 90, art. 1, comma 1, convertito senza modificazioni in L. 8 maggio 2001, n. 188, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè travisamento della ratio della direttiva n. 93/16/CEE e degli artt. 3 e 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, confutando le argomentazioni sottese alla sentenza Cass. 23 febbraio 2018 n. 4449 richiamata nella sentenza impugnata;

con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riguardo alla statuizione relativa alle spese di lite;

con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza gravata, per avere errato la Corte territoriale nel disporre la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’atto;

i primi due motivi di ricorso prospettano questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449, pronunciate all’udienza del 7.2.2018 in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella in esame;

in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che: A) la disciplina recata dalla direttiva 93/16/CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato;

B) la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione;

C) con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale;

D) non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi;

E) la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.;

F) l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005;

G) ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1;

H) non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;

I) non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/CEE non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico;

L) la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

alla luce delle svolte argomentazioni e del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto alcuna questione di legittimità costituzionale è fondatamente prospettabile, nè si ravvisano i presupposti per la rimessione della questione alle sezioni unite della Corte;

il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, ribaditi anche nelle successive decisioni nn. 17052, 17051, 15963, 31923, 16805, 15963, 31922 del 2018, n. 4449 del 23/02/2018, n. 4809 del 2019, n. 13572 del 20/05/2019 condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che i ricorrenti non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

va aggiunto, con specifico riferimento al profilo del risarcimento del danno, come questa Corte abbia ritenuto configurabile il diritto esclusivamente in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991 (periodo al quale si riferiscono le decisioni di segno contrario a quelle indicate in motivazione, segnalate dal ricorrente): a costoro, unicamente, è stato riconosciuto il diritto risarcitorio per inadempimento dello Stato italiano alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (come anche recentemente ribadito, con opportune precisazioni temporali, da: Cass. SU 31 luglio 2018, n. 20348; Cass. SU 27 novembre 2018, n. 30649), situazione che ha avuto termine con l’istituzione della borsa di studio;

gli ultimi due motivi sono inammissibili per irrimediabili carenze nella loro formulazione, tanto più che non è dato cogliere ragioni di censura riguardo a un provvedimento sulle spese che segue la regola della soccombenza, anche per quanto concerne l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità vanno compensate avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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