Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9754 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto il 24 febbraio 2005 da:

A.A. – rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a

margine del ricorso dall’avv. CASANOVA STEFANIA, presso la quale è

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pompeo Trogo, n. 21;

– ricorrente –

contro

Condominio alla via (OMISSIS) – in persona dell’amministratore dr.

B.L. – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale

a margine del controricorso dall’avv. ALABISO ROBERTO del Foro di

Viterbo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Arenula, n.

16, presso l’avv. Daniela Spinaci;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 292 del 25 marzo 2004

– non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

marzo 2010 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità od il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 14 novembre 2002, A.A., condomina dell’edificio alla via (OMISSIS), convenne il Condominio davanti al Giudice di pace di Viterbo e domandò che fosse dichiarata l’illegittimità della delibera assembleare del 16 novembre 2001, nella parte in cui, nonostante il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, le aveva posto a carico il pagamento di L. 641.300, corrispondente al 50% del consumo di gasolio, e fosse accertato il suo obbligo di corrispondere soltanto un contributo per la manutenzione e conservazione dell’impianto.

Il Condominio, dichiarato contumace nella prima udienza, si costituì nel corso della seconda, eccependo l’incompetenza per valore del giudice adito, e con sentenza del 27 settembre 2002 il Giudice di pace declinò la propria competenza per materia e dichiarò la competenza per valore del Tribunale di Viterbo, davanti al quale rimise le parti senza provvedere sulle spese del giudizio.

La decisione, appellata dalla A. e, in via incidentale dal Condominio, venne parzialmente confermata il 25 marzo 2004 dal Tribunale di Viterbo, che rigettò l’impugnazione principale, dichiarando la competenza del Tribunale di Viterbo, e, in accoglimento dell’impugnazione incidentale, condannò l’ A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Premesso che, qualora nella prima udienza il giudice di pace non ritenga di esaurire la trattazione della causa, l’udienza di rinvio deve considerarsi, a norma dell’art. 320 c.p.c., comma 4, ancora utile ai fini della formulazione delle eccezioni di incompetenza previste dall’art. 38 c.p.c., osservò il giudice di appello che la controversia non rientrava nella competenza per materia del giudice di pace, avendo ad oggetto la misura e non le modalità d’uso dei servizi condominiali, ed aveva valore indeterminato, investendo non solo la spesa deliberata dall’assemblea a carico dell’attrice in sede di approvazione del bilancio 2001/2002, ma il generale obbligo della condomina di contribuire al pagamento del combustibile per il riscaldamento comune nonostante il suo distacco dall’impianto termico del condominio.

La A. è ricorsa per la cassazione della sentenza con due motivi ed il Condominio ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ infondata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso, in relazione all’art. 42 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 2, per essere impugnabile la sentenza, che abbia pronunciato sulla competenza senza decidere il merito della causa, solo con il regolamento di competenza, Ai fini dell’esperibilità del regolamento di competenza, potendo l’impugnazione investire la Corte di cassazione unicamente della questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza in cui sia incorso il giudice di merito, deve intendersi per “decisione di merito” non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, che, dovendo essere censurata con il ricorso ordinario, preclude sia la necessità e, ove la censura venga proposta, la facoltatività del regolamento (cfr.: Cass. civ., sez. 3^, sent. 11 ottobre 2002, n. 14558).

Nella specie la sentenza impugnata si è pronunciata, oltre che sull’appello incidentale, non solo sulla questione relativa alla competenza, ma anche su quella pregiudiziale concernente l’ammissibilità della relativa eccezione, e l’esistenza di una pluralità di pronunce e l’impugnazione di due di esse escludeva la proponibilità del regolamento di competenza, sia con riferimento all’art. 42 c.p.c., che all’art. 43 c.p.c., ed imponeva l’osservanza per l’impugnazione delle forme e dei tempi dell’ordinario ricorso per cassazione.

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2, per violazione degli artt. 38 e 311 c.p.c., avendo negato la tardività dell’eccezione d’incompetenza per valore, benchè non formulata nella prima udienza, ma in quella successiva nella quale il Condominio si era tardivamente costituito.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, rilevato che l’art. 38 c.p.c., riferendosi alla “prima udienza di trattazione”, quale termine ultimo per sollevare la questione di incompetenza rilevabile d’ufficio, ha riguardo allo schema del processo ordinario e che l’art. 320 c.p.c., comma 4, consente al giudice di pace di rinviare la trattazione ad una nuova udienza, ha ritenuto tempestiva l’eccezione d’incompetenza formulata dal convenuto che si era costituito nella seconda udienza.

Dall’esame degli atti, consentito in sede di legittimità per la natura processuale del vizio denunciato, emerge che nella prima udienza il giudice di pace aveva preso atto della mancata costituzione del convenuto e delle richieste istruttorie dell’attore e, dichiarata la contumacia del Condominio ed ammesso l’interrogatorio formale del suo amministratore, aveva rinviato la causa alla successiva udienza per l’espletamento del mezzo istruttorie.

Orbene, è vero che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile la distinzione contenuta nell’art. 183 c.p.c., comma 3, tra udienza di prima comparizione ed udienza di trattazione ed il regime di preclusioni dettato dall’art. 38 c.p.c., in esso è conseguentemente collegato all’effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall’art. 320 c.p.c., comma 4, di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

Tuttavia, nel caso in cui venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall’attore e la causa venga rinviata ad altra udienza per la sua assunzione, non può che essere ritenuta esaurita la fase di trattazione (precisazione definitiva dei fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni delle parti, produzione di documenti e richiesta dei mezzi di prova da assumere) e tanto al giudice che al convenuto, che contestualmente alla revoca della sua contumacia non abbia ottenuto la rimessione in termini, è conseguente mente preclusa la facoltà di rilevare od eccepire successivamente l’incompetenza sia per materia che per valore.

La sentenza che da tale principio si è discostata deve dunque essere cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di altro magistrato, per la decisione nel merito dell’appello proposto dall’attore avverso la decisione di primo grado (cfr.: Corte cost., ord. n. 585/2000).

Resta assorbito l’esame del secondo motivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito l’esame del secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Viterbo, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

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