Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9754 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 04/05/2011), n.9754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24296/2005 proposto da:

FALLIMENTO D.P.M., in persona del Curatore Avv. D.S.

M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso

l’avvocato MACRO RENATO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANZESE Giovanni, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA VARRONE 9, presso l’avvocato VANNICELLI Francesco, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell’atto di

costituzione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SILVIA CINQUEMANI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento dei primi

due motivi; per l’assorbimento del terzo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il fallimento del sig. D.M., dichiarato con sentenza del 9 luglio 1991 a seguito dell’esito negativo di concordato preventivo proposto il 29 giugno 1989, convenne in giudizio la sig.ra B. T., che con scrittura del 2 maggio 1988 aveva acquistato dal fallito un piccolo immobile per L. 17.000.000, per sentir revocare la vendita deducendone la notevole sproporzione del prezzo ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1.

La convenuta resistette. Negò di essere al corrente dell’insolvenza del venditore all’epoca della vendita; precisò che il prezzo realmente pagato era stato maggiore, e cioè L. 20.000.000, versati a mezzo di due assegni circolari; fece presente che l’immobile era stato valutato dall’Ufficio del registro L. 22.000.000.

Il Tribunale di Foggia accolse la domanda basandosi sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che aveva determinato il L. 72.000.000 il valore effettivo del bene.

Sul gravame della soccombente la Corte d’appello di Bari ha ribaltato la decisione di primo grado, respingendo la domanda di revoca per difetto dell’indispensabile requisito della notevole sproporzione tra le prestazioni delle parti.

Ha infatti ritenuto, per un verso, che il bene, consistente in un locale terraneo di circa 60 mq con annessa sottostante caverna di circa 50 mq nell’abitato di (OMISSIS), non valesse i 72 milioni di lire; stimati dal CTU, il quale aveva erroneamente considerando il valore del bene alla data consulenza – il 1996 – e non alla data dell’atto da revocare – il 1988 – ma valesse invece L. 22.000.000, come ritenuto dall’Ufficio del Registro; per altro verso ha ritenuto che il prezzo effettivamente pagato fosse L. 20.000.000, come sostenuto dall’acquirente che lo aveva dimostrato mediante la produzione di due assegni circolari per tale complessivo importo.

Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati anche da memoria. L’intimata si è difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione della L. Fall., art. 67, e vizio di motivazione, si censura l’attribuzione all’immobile del valore di soli L. 22 milioni, come da stima dell’Ufficio del Registro avente, al più, valore di mero indizio, specie in presenza di consulenza tecnica di ufficio che valutava il bene ben L. 72 milioni. Tale consulenza era stata invece disattesa senza motivo e senza considerare, altresì, che il D. aveva acquistato il bene per 20 milioni di lire vendendolo poi per 17.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Il giudice può basare la stima di un bene su tutti gli elementi ritualmente acquisiti al processo, ovviamente da valutare criticamente, dai quali non v’è ragione di escludere quelli provenienti dalla pubblica amministrazione, come del resto ammette anche il ricorrente riconoscendo valore indiziario alla stima dell’Ufficio del Registro.

La critica articolata con il motivo in esame si riduce;, allora, al dissenso dalla valutazione espressa da quell’ufficio e alla preferenza per la valutazione effettuata dal CTU, nonchè alla introduzione di un ulteriore elemento di giudizio quale il precedente acquisto del bene, da parte del venditore D., per L. 20 milioni.

Sennonchè il riferimento a quest’ultimo elemento è inammissibile in quanto nuovo (la sentenza non vi fa cenno, nè il ricorrente indica in quali atti del giudizio di merito lo avesse sottoposto ai giudici). Quanto al resto, si tratta di critica inammissibile in sede di legittimità perchè consistente nella pura e semplice sollecitazione a una rivalutazione del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, si lamenta:

a) che la Corte d’appello, nell’ affermare che la stima del CTU era riferita all’anno 1996 e non al 1988, abbia omesso di convocare il CTU a chiarimenti sul punto;

b) che il riferimento della stima al 1996 non emerge da alcun passo della relazione del consulente, nè è ricavabile dall’unico passo in cui è citato quell’anno – a proposito della destinazione urbanistica – quale data di deliberazione del piano regolatore comunale;

c) che la Corte d’appello, ove avesse avuto elementi per ritenere la stima del CTU riferita al 1996, ben avrebbe potuto ricavare la valutazione del bene al 1988 applicando i coefficienti di svalutazione monetaria o affidare detto incarico al CTU, come richiesto dall’appellante;

d) che la Corte non aveva esaminato la CTU nemmeno sul punto relativo al valore dell’area antistante l’immobile e compresa nella vendita, area considerata edificabile dal consulente ma dal medesimo non valutata, onde il valore del bene doveva ritenersi addirittura superiore ai L. 72 milioni.

2.1. – Tutte le censure sopra elencate sono inammissibili. Quella sub a) perchè la convocazione del CTU a chiarimenti è una facoltà discrezionale del giudice e quel che conta è che questi, nel discostarsi dalle valutazioni del CTU, abbia correttamente e congruamente motivato; quella sub b) perchè è generica e sul punto il ricorso difetta di autosufficienza, non riproducendo il contenuto della CTU in parte qua; quella sub c) perchè è – a tacer d’altro – generica, omettendo il ricorrente di indicare i risultati cui si sarebbe pervenuti mediante il criterio da lui suggerito; quella sub d) perchè è basata su un fatto nuovo – l’essere cioè oggetto della vendita anche un terreno di 70 mq antistante il locale terraneo – e per difetto di autosufficienza del ricorso, che non riporta il testo del passo della relazione del CTU non preso in considerazione dai giudici di appello.

3. – Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1188 e 2697 c.c. e contraddittorietà della motivazione, si lamenta che la Corte d’appello abbia dato per certo il pagamento di un prezzo effettivo di L. 20 milioni sulla scorta di due assegni circolari emessi, però, a favore della stessa acquirente, non del venditore, e con clausola di intrasferibilità che ne avrebbe impedito la negoziazione.

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non spiega in cosa consista la lamentata contraddittorietà della motivazione. La contraddittorietà, invero, è il contrasto fra più passaggi della motivazione stessa, che qui, però, non vengono minimamente indicati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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