Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9753 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. II, 14/04/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al NRG 5059/2016 proposto da:

CAVALLINO BIANCO FAMILY S.P.A. GRAND HOTEL, rappresentata e difesa

dagli Avvocati Oswald Perathoner, e Lucio Nicolais, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Mazzini, n.

27;

– ricorrente –

contro

B.S.B., S.G., S.S.,

S.A., S.M., rappresentati e difesi dagli

Avvocati Alberto Zocchi, e Luca Graziani, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n.

24;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI ORTISEI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Christoph

Baur, e Federica Scafarelli, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultima in Roma, via G. Borzi, n. 4;

– controricorrente –

contro

GEISLER & TRIMMEL GENERAL CONTRACTOR GmbH, (già WP Waibl Planung

GmbH), società tra professionisti a responsabilità limitata di

diritto austriaco, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alexander

Gasser, Armin Reinstadler e Stefano Coen, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza di Priscilla, n. 4;

– controricorrente –

contro

T.K.;

– intimato –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO;

– intimata –

contro

ALLIANZ s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato Tommaso Spinelli

Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Leonida Bissolati, n. 76;

– controricorrente –

contro

UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG (incorporante la società Uniqa

Sachversicherungen AG), rappresentata e difesa dagli Avvocati Martin

Mairhofer e Giuseppe Sottile, con domicilio eletto presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, Corso Trieste, n. 16;

– controricorrente –

e contro

VAV VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento,

Sezione distaccata di Bolzano, n. 179/15 pubblicata il 17 ottobre

2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO

che con atto di citazione in data 29 febbraio 2008, B.S.B., S.G., S., A. e M., proprietari della casa di abitazione in p. ed. 1118 in c.c. Ortisei, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la Cavallino Bianco Family s.p.a. Grand Hotel, proprietaria dell’albergo gestito sotto l’insegna Hotel Posta Cavallino Bianco, attiguo al proprio immobile;

che gli attori esponevano che a partire dal 2001 e fino al 9 luglio 2002, data della licenza d’uso rilasciata a lavori ultimati, la convenuta aveva eseguito importanti interventi di ampliamento qualitativo e quantitativo dell’esercizio alberghiero, operando in forza di concessione edilizia n. 5412 del 28 agosto 2001 rilasciata dal Comune di Ortisei nonostante i loro articolati rilievi critici, attinenti alla sospetta violazione della normativa sulle distanze minime tra edifici, in particolare per quanto riguardava il dovuto rispetto dell’indice di visuale libera previsto dall’art. 33, lettere a) ed e), del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, di cui al D.P.G.P. 23 febbraio 1998, n. 5;

che gli attori deducevano, altresì, che il giudice amministrativo aveva annullato la concessione edilizia rilasciata alla Cavallino Bianco: il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con sentenza n. 51/2006, aveva ritenuto che l’indice di visuale libera di 0,5 verso il confine doveva essere osservato in ogni caso e non solo in ipotesi di assenza di piano di attuazione, costituendo tale indice di visuale un limite inderogabile in caso di ampliamento dell’edificio verso il confine, ed aveva di conseguenza accolto il ricorso e annullato la concessione edilizia impugnata; con sentenza n. 3994/2007 il Consiglio di Stato aveva rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale regionale, proposto sia dal Comune di Ortisei che dalla Cavallino Bianco Family s.p.a. Grand Hotel;

che gli attori chiedevano la condanna della società convenuta alla demolizione delle opere realizzate in accertata violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno;

che la Cavallino Bianco Family s.p.a. Grand Hotel si costituiva, resistendo, segnalando in particolare la modifica legislativa sopravvenuta con D.P.P. 18 ottobre 2007, n. 55, che aveva abrogato l’invocato art. 33 del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale; chiedeva inoltre l’autorizzazione a chiamare in causa sia il Comune di Ortisei, quale soggetto che aveva rilasciato la concessione edilizia, che la WP Waibl Planung GmbH, poi Geisler & Trimmel General Contractor GmbH, e l’ing. T.K., soggetti incaricati della progettazione e direzione dei lavori, ed infine la Royal & Sunalliance Assicurazioni, suo assicuratore per danni arrecati a terzi, pretendendo da questi, per il caso di accoglimento delle domande attoree, sia di essere manlevata e tenuta indenne, sia di essere risarcita dei danni che poteva avere da subire per gli eventuali interventi di demolizione e ricostruzione da effettuare; dal Comune di Ortisei chiedeva ulteriore risarcimento danni, quantificato in Euro 9.072,24, somma corrispondente alla sanzione imposta a sanatoria della attività costruttiva illegittima e già da essi versata;

che effettuate le chiamate in causa del Comune di Ortisei, della Waibl Planung GmbH e dell’ing. T. (nonostante iniziale previsione, la società convenuta non estendeva il contraddittorio alla sua compagnia assicuratrice), i terzi chiamati si costituivano negando ogni loro responsabilità;

che veniva integrato il contraddittorio con la Provincia autonoma di Bolzano, chiamata in causa dal Comune di Ortisei, nonchè con le società assicuratrici VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft, Uniqa Sachversicherung AG e Allianz s.p.a., citate la prima (rimasta contumace) dalla Waibl Planung GmbH, le seconde dall’ing. T.;

che con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 agosto 2012, l’adito Tribunale di Bolzano – assunta consulenza tecnica d’ufficio ed accertata l’avvenuta lesione delle distanze in riferimento all’indice di visuale libera di 0,5 verso il confine, di cui alla normativa in vigore all’epoca della costruzione – condannava la convenuta Cavallino Bianco alla riduzione dei luoghi in pristino stato con rimozione delle opere di ampliamento nella parte in cui violavano la predetta distanza, condannava Royal Sunalliance a tenere indenne la convenuta di tutti i danni da risarcire agli attori, rigettava le domande di manleva formulate dalla convenuta nei confronti dei chiamati, dava per assorbite le ulteriori domande svolte dagli stessi rispettivamente nei confronti della Provincia e delle società assicurative e dichiarava le spese di lite tutte e per intero compensate tra le parti; disponeva la separazione del procedimento e la prosecuzione del giudizio limitatamente alla domanda attorea di risarcimento dei danni causati dalla realizzazione delle opere di ampliamento in violazione delle distanze di legge;

che con sentenza n. 179/2015, pubblicata il 17 ottobre 2015, la Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame proposto dalla Cavallino Bianco, confermando integralmente la pronuncia di primo grado;

che in particolare la Corte d’appello, nell’esaminare il tema dello ius superveniens, ponendo a confronto la normativa in vigore all’epoca del rilascio della concessione in data 28 agosto 2001, ossia del D.P.G.P. n. 5 del 1998, art. 33, comma 2, lett. a) ed e), recante regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, con quella successiva, intervenuta in modificazione del predetto articolo, ha sottolineato che la modifica in melius, invocata dalla appellante, è stata introdotta con il successivo intervento normativo di cui al D.P.P. 19 maggio 2008, n. 24 (Modifica del regolamento sull’ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche), il quale ora prevede il rispetto della visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà solo per il caso specifico in cui, raggiungendo l’edificio ampliato e modificato l’altezza massima dell’edificio preesistente, esso superi il limite d’altezza imposto dal piano urbanistico o dal piano di attuazione;

che la Corte territoriale ha quindi evidenziato che al momento del giudicato amministrativo sulla illegittimità della concessione rilasciata, formatosi in data 12 luglio 2007, la disciplina più favorevole, ossia. 5 del D.P.P. n. 55 del 2007, art. 5, come novellato dal D.P.P. n. 24 del 2008, non era ancora in vigore, sicchè ne ha escluso la sua applicazione al caso di specie;

che secondo la Sezione distaccata di Bolzano della Corte d’appello di Trento, il giudicato amministrativo formatosi sulla premessa che ha comportato la declaratoria di illegittimità della concessione edilizia, rilasciata nonostante il mancato rispetto dell’indice di visuale libera, impedisce, tra le sole parti principali del giudizio (Cavallino Bianco s.p.a., B.S. e S. e Comune di Ortisei), la possibilità che Cavallino Bianco possa avvalersi della normativa più favorevole sopraggiunta nel 2008, dopo la pronuncia definitiva del giudice amministrativo;

che, al riguardo, la Corte d’appello ha richiamato il principio secondo cui, in caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina, se meno restrittiva, è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore, con l’unico limite dell’eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità della costruzione stessa;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso Cavallino Bianco Family – s.p.a. Grand Hotel, con atto notificato il 15 febbraio 2016, sulla base di quattro motivi;

che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e del D.P.P. n. 55 del 2007, art. 5, come sostituito dal D.P.P. n. 24 del 2008) la ricorrente Cavallino Bianco – premessa la legittimità della costruzione in base alla sopravvenuta normativa del 2008 introdotta con il D.P.P. n. 24 del 2008 – censura che la Corte d’appello abbia motivato la conferma dell’ordine di demolizione sul rilievo che la retroattività delle norme sopravvenute legittimanti la costruzione sarebbe preclusa dal giudicato amministrativo formatosi sulla illegittimità della concessione edilizia; ad avviso della ricorrente, invece, la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della concessione edilizia (rilasciata con salvezza del diritto dei terzi), avrebbe ad oggetto il controllo di legittimità dell’esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concernerebbe esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., sicchè non avrebbe efficacia di giudicato nelle controversie tra privati;

che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e del D.P.P. n. 55 del 2007, art. 5, come sostituito dal D.P.P. n. 24 del 2008) la società ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto che il giudicato amministrativo abbia la stessa portata e forza di una sentenza civile o penale, senza considerare che la funzione pubblicistica necessita di adattabilità nel tempo, come dimostra l’esperienza del giudizio di ottemperanza, dove spesso il giudicato amministrativo viene disatteso dallo stesso giudice amministrativo a seguito di sopravvenienze di diritto;

che il terzo motivo denuncia nullità della sentenza del Tribunale di Bolzano e della Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, e nullità del procedimento di primo e secondo grado per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 670 del 1972, art. 100 e del D.P.R. n. 574 del 1988, artt. 20,20-bis e 23-bis: deduce al riguardo la ricorrente che la Uniqa Sachversicherungen, con sede in (OMISSIS), e la Geisler e Trimmel General Contractor GmbH, con sede a (OMISSIS), si sono costituite nel presente procedimento, inizialmente introdotto dagli attori in lingua italiana, lingua mantenuta con la comparsa di risposta dalla Cavallino Bianco, utilizzando la lingua tedesca sia per i loro atti introduttivi, come anche per ogni altro atto, istanza e deduzione presentati nel corso delle varie fasi del processo, laddove la possibilità di scegliere la lingua con la quale stare in giudizio sarebbe data – si sostiene – in favore dei soli cittadini altoatesini;

che con il quarto mezzo (nullità della sentenza del Tribunale di Bolzano e della Corte d’appello; nullità del procedimento di primo e secondo grado; violazione e falsa applicazione degli artt. 101,132,112 e 161 c.p.c.) la ricorrente si duole che la sentenza di primo grado, confermata in appello, contenga la condanna di Royal & Sunal-liance Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne la convenuta dei danni tutti che questa dovrà risarcire agli attori per i danni da questi patiti a seguito delle opere di ampliamento rivelatesi illegittime, nonostante Royal & Sunalliance Assicurazioni sia un soggetto con il quale non si è mai costituito nel presente procedimento alcun valido contraddittorio;

che nel giudizio hanno depositato separati atti di controricorso:

B.S.B. con S.G., S., A. e M.;

il Comune di Ortisei;

Geisler & Trimmel General Contractor GmbH (già WP Waibl Planung GmbH);

Allianz s.p.a.;

Uniqa Osterreich Versicherungen AG;

che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

che in prossimità della Camera di consiglio hanno depositato memorie illustrative i controricorrenti B.S. e S., il Comune di Ortisei, Geisler & Trimmel, Allianz s.p.a. e Uniqua Osterreich.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo pone, in materia di distanze tra fabbricati, la questione se il principio della immediata applicabilità dello ius superveniens recante nuove norme favorevoli al costruttore incontri o meno un limite in caso di annullamento definitivo ad opera del giudice amministrativo della concessione edilizia, intervenuto, su ricorso del proprietario confinante, per un vizio del titolo, a suo tempo rilasciato, relativo al contrasto della concessione stessa con le norme di regolamentazione urbanistica che, nel prescrivere il rispetto della regola dell’angolo di visuale libera, dettano una forma di tutela minima per l’edificio confinante;

che si tratta di stabilire se la pronuncia del giudice amministrativo concerna esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A. o se comprenda anche un accertamento, operante altresì nel conflitto tra privati, proprietari di fabbricati vicini, della illegittimità dell’opera realizzata, per violazione delle distanze, avente l’attitudine del giudicato esterno; in particolare, se, una volta che il giudice amministrativo abbia annullato con sentenza passata in giudicato il titolo edilizio per violazione della disciplina delle distanze, il proprietario confinante divenga o meno titolare di una pretesa, discendente da quel giudicato, al necessario rispetto di dette distanze, anche nel giudizio civile vertente sulla domanda di demolizione;

che il Collegio ritiene la suesposta questione di diritto di particolare rilevanza, sicchè si appalesa opportuna, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., la trattazione in pubblica udienza, con il contributo nomofilattico del Pubblico Ministero.

PQM

rinvia il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 21 gennaio 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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