Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9752 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato

PONTESILLI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FALOMO

LUCIANO;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), M.N., S.

G., N.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F

ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI FABIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BASSO FULVIO;

– controricorrenti –

e contro

T.A. (OMISSIS), R.A.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 184/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 11.5.1998 T.A., M.N., P.G. e S.G., premesso che quali comproprietari, con B.G., di un’area edificabile nel Comune di Pordenone edificarono un fabbricato per civili abitazioni e, terminata la costruzione, con atti per notaio Gerardi del 21.5.1971 procedettero alla divisione del fabbricato, dichiarando di voler mantenere la comunione “dell’area scoperta circostante il fabbricato, dell’area coperta dello stesso, delle fondazioni, dei muri maestri, dei solai, del vano scala e delle rampe della scala, del tetto, degli spazi comuni di transito alle proprietà individuali, del locale da adibire a posto macchine sito al piano seminterrato, del vano da adibire a centrale termica e idrica, nonchè di tutte le parti necessarie ed utili all’uso ed al godimento dell’edificio di cui all’art. 1117 c.c.”; poichè il B. con rogito del (OMISSIS) del notaio Pirozzi aveva venduto a R. A. il suo appartamento unitamente al vano cantina di proprietà esclusiva, nonchè il posto macchina sito nello scantinato e costei aveva provveduto a delimitare l’area del posto macchina con paletti e catenelle, convennero in giudizio la stessa, davanti al Tribunale di Pordenone per sentire dichiarare l’inefficacia nei loro confronti dell’atto di compravendita del notaio (Pirozzi del 29.12.1983 e conseguentemente condannare la (stessa alla rimozione della recinzione del posto macchina nello scantinato comune.

La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda, allegando che la spartizione dell’area comune dell’area dello scantinato era avvenuta per parti assegnate in via esclusiva e che, in seguito all’atto per notaio del (OMISSIS) era maturata l’usucapione decennale dell’area assegnata come posto macchina al suo dante causa; in subordine chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento della comunione pro indiviso dei garages e le fosse assegnato quello per cui era in causa; in ulteriore subordine, la condanna al risarcimento dei danni del B., che provvedeva a chiamare in garanzia. Si costituiva in giudizio il B. contestando la ricostruzione dei fatti elaborata dagli attori, asserendo che con l’atto di divisione del 1971 l’area da adibire a parcheggio era stata esclusa dalla comunione e che all’assegnazione dei posti macchina si provvide fra i condomini mediante sorteggio e successiva sottoscrizione da parte di ciascun proprietario di una scheda di accatastamento afferente ai singoli posti macchina, schede che collettivamente e contestualmente erano state depositate presso l’Ufficio del Catasto.

L’adito Tribunale con sentenza n. 154/01 rigettava la domanda attorca e condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore delle due parti convenute. La Corte di Appello di Trieste con sentenza n. 184/04, depositata il 24.3.04, in accoglimento dell’appello proposto dagli originari istanti, dichiarava l’inefficacia nei confronti degli stessi del contratto di compravendita per notaio Pirozzi del 29.12.1983 limitatamente all’acquisto del posto macchina e condannava la R. a rimuovere i paletti e catenelle posti a delimitazione del posto macchina oggetto della lite; condannava la R. e il B. alle spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione della decisione ricorre il B., affidandosi a due motivi,cui resistono con controricorso M., S., P. e N., mentre la R.A., sebbene regolarmente citata,è rimasta assente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondato è il primo motivo di ricorso con cui si censura, sul piano normativo e motivazionale, l’interpretazione del contratto per notaio Gerardi di Pordenone del 21.5.1971 di scioglimento della comunione e, in particolare, della clausola relativa alle parti dell’edificio che sarebbero rimaste in comunione, dal momento che, pur accedendosi alla tesi del ricorrente,secondo cui “rimanevano in comunione del piano scantinato solo gli spazi comuni di transito alle proprietà individuali del locale da adibire a posto machina”, era, pur sempre, necessario l’atto scritto, ai fini della attribuzione in proprietà dei posti macchina ai singoli condomini.

Ben vero, la Corte di merito con argomentazione logica, esaustiva anche sul piano di diritto,ha bene spiegato le ragioni per le quali nel menzionato atto di divisione del notaio Gerardi del 21.5.1971 non è possibile individuare l’atto scritto, che, a sensi dell’art. 1350 c.c., n. 11, è necessario per lo scioglimento della comunione e la divisione della proprietà immobiliare dell’area dello scandinato rimasta comune.

Vale, invece, considerare che quella che, invece,poteva essere validamente attuata, anche con convenzione verbale, ed ha avuto pratica attuazione con la inserzione in catasto delle singole schede sottoscritte ciascuna da un singolo condomino, era la mera attribuzione di un godimento separato del bene comune, ferma rimanendo la comproprietà fra gli aventi diritto dell’area dello scandinamento rimasta comune. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso,perchè alle cinque schede,ognuna delle quali sottoscritta da un singolo condomino,ciascuno dei quali ha provveduto al relativo inserimento in catasto,non può essere attribuito il valore dell’atto scritto richiesto dall’art. 1350 c.c., in reazione all’art. 1108 c.c., per la divisione e l’attribuzione dei singoli posti macchina ricavati dall’area rimasta in comunione.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate globalmente in favore degli intimati costituitisi, in forza del prevalente principio della soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200.00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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