Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9752 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. II, 14/04/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 14/04/2021), n.9752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24910/2019 R.G. proposto da:

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– ricorrente –

contro

E.M., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso

dall’avvocato Pietro Di Carlo, ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Archimede, n. 143, presso lo studio dell’avvocato Luigi

Patricelli.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1156/2018 della Corte d’Appello di Bari;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2020 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. E.M., cittadino della (OMISSIS), originario dell'(OMISSIS), di religione cattolica, formulava istanza di protezione internazionale.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza del 12.10.2017 il Tribunale di Bari respingeva il ricorso.

4. E.M. proponeva appello. Non si costituiva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 1156/2018 la Corte di Bari accoglieva il gravame, riconosceva all’appellante lo status di rifugiato e condannava il Ministero alle spese del doppio grado con distrazione.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno; ne ha chiesto sulla base di un unico motivo la cassazione.

E.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile, siccome tra l’altro tardivo, ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore – con distrazione – delle spese del giudizio di legittimità.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3.

8. Il ricorso è inammissibile, siccome tardivamente proposto.

9. Si applica, ratione temporis, il disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 1, susseguente alla modifica introdotta a far data dal 4.7.2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 (cfr. Cass. (ord.) 6.10.2015, n. 19969; Cass. (ord.) 6.10.2016, n. 20102).

Il termine “lungo” per proporre ricorso a questa Corte di legittimità avverso la sentenza n. 1156/2018 della Corte d’Appello di Bari era ed è, quindi, pari, a decorrere dalla pubblicazione della medesima sentenza, a sei mesi.

10. La sentenza di seconde cure è stata depositata in data 28.6.2018.

Conseguentemente il termine “lungo”, considerato pur il periodo di sospensione “feriale”, pari a trentuno giorni, è venuto a scadenza lunedì 28.1.2019 (cfr. Cass. (ord.) 11.5.2017, n. 11758, secondo cui, ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine “lungo” di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., comma 1 – la modifica di cui al D.Lgs. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza; cfr. Cass. (ord.) 6.9.2017, n. 20866).

Viceversa il ricorso per cassazione è stato notificato all’appellante controricorrente in questa sede a mezzo p.e.c. all’indirizzo dicarlo.pietro.avvocatilucera.legalmail.it ovvero all’indirizzo dell’avvocato Pietro Di Carlo, difensore di E.M. (ove l’appellante aveva eletto domicilio), il 23.8.2019, allorchè evidentemente il termine “lungo” era ampiamente decorso.

11. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il Ministero dell’Interno va condannato a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato Pietro Di Carlo, difensore del controricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. La liquidazione segue come da dispositivo.

12. Nonostante il rigetto del ricorso non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il Ministero sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, Ministero dell’Interno, a rimborsare all’avvocato Pietro Di Carlo, difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

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