Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9752 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9752 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 5148-2013 proposto da:
BARBALACE CATERINA IMMACOLATA BRBCRN64T47F537C,
BARBALACE ROBERTA BRBRRT69T57F537D, MARCIANO’
MARIA MRCMRA39T45F839R, BARBALACE LAURA
BRBLRA62R49E590j, quali eredi di Barbalace Giacomoelettivamente
domiciliate in ROMA, VIA VITTORIO EMANUELE 11 154, presso
lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentate e
difese dall’avvocato VINCENZO PUGLIESE giusta procura speciale
a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
COMUNE di NICOTERA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo
studio dell’avvocato BARBARA CARRARA, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 13/05/2015

dall’avvocato ANGF.L0 TERRANOVA giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– resistente avverso la sentenza n. 124/01/2012 della COMMISSIONE

depositata il 26/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Vincenzo Sparano (delega Pugliese Vincenzo)
difensore delle ricorrenti che si riporta ai motivi del ricorso.

Ric. 2013 n. 05148 sez. MT – ud. 15-04-2015
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 30/05/2011,

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
11 relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
Barbalace Laura ed altri propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Catanzaro, con la quale -in controversia
concernente avviso di pagamento di Tarsu per l’anno 2007, in relazione all’immobile
in proprietà di detti contribuenti sito in Catanzaro ed adibito ad albergo- è stato
rigettato l’appello della parte contribuente avverso la sentenza n.331-01-2009 della
CTP di Vibo Valentia che aveva respinto il ricorso in impugnazione.
La sentenza impugnata ha ritenuto che la parte contribuente (gravata del generale
onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi dell’eccezione di esenzione dalla
debenza dell’imposta) non aveva fatto la prescritta denuncia (ai sensi degli art.62 e 64
del D.Lgs.507/1992) relativa ai casi di esclusione (anche solo parziale) dal
pagamento della tassa per la sussistenza di condizioni obiettive di inutilizzabilità
dell’immobile o che impediscono la produzione di rifiuti. D’altronde, concorreva
all’esito della lite anche “l’esegesi letterale della fondamentale norma dell’art.8 c.l.
del D.Lgs.n.504/1992”, a mente del quale occorre che vi sia una dichiarazione di
inagibilità o inabitabilità per avere la conseguenza della “inutilizzazione in concreto”
del fabbricato e quindi la riduzione dell’ICI al 50%.
La parte contribuente ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi.
L’Amministrazione comunale non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (l’uno intestato alla violazione
dell’art.8 ci del D.Lgs.50411992; l’altro intestato alla violazione degli art.2697 cod
3

letti gli atti depositati,

civ e 62 del D.Lgs.507/1993) la parte ricorrente si duole della richiamo fatto dal
giudicante (nel contesto della motivazione) alla disciplina di un tributo diverso (l’IC)
rispetto a quello dedotto in esame e si duole poi del fatto che il giudicante abbia
“totalmente ignorato le inequivocabili produzioni che documentano lo stato di
oggettiva inutilizzabilità dell’immobile”, a fronte delle quali sarebbe spettato

I due motivi appaiono connotati da inammissibilità, siccome non colgono la ratio
della motivazione della pronuncia.
Il primo perché concentrato sul solo riferimento ad una norma che il giudicante ha
richiamato (per così dire) a supporto esterno della propria determinazione, già
autonomamente fondata sul riferimento alla disciplina degli art.62 e 64 del
D.Lgs.507/1993, riferimento rimasto privo di apposita censura da parte dei ricorrenti.
Il secondo perché elusivo della questione caratterizzante l’iter argomentativo su cui la
decisione si fonda, e cioè il requisito della previa denuncia delle condizioni oggettive
di inutilizzabilità dell’immobile, rispetto al quale requisito ogni eventuale
dimostrazione della effettiva sussistenza della condizione di inutilizzabilità resta
fnistranea e comunque perché involgente questione di fatto (la valutazione della
rilevanza della documentazione prodotta in giudizio) riservata al giudice di merito e
del tutto estranea alla tematica della violazione della norma valorizzata.
Con il terzo motivo (centrato sul vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione della sentenza) la parte ricorrente propone un motivo di impugnazione
inammissibilmente formulato, per causa della vaga enucleazione del “fatto decisivo”
in ordine al quale si assume che il giudicante abbia fatto insufficiente esame,
essendosi la parte ricorrente limitata a indicare l’esistenza di “documentazione
intercorsa con il comune di Nicotera e da questo emessa” senza dire se, dove e come
questa documentazione sia stata prodotta in giudizio.
D’altronde, quand’anche si volesse prescindere dalla formale connotazione del vizio
invocato e si volesse concentrarsi sulla circostanza che nel contesto del predetto vizio
sono fatti valere argomenti propriamente tipici della violazione di legge (con
4

all’Amministrazione comunale provare l’insussistenza delle circostanze esoneranti.

22~111~

.■W■111.1O1L1L- ■■••• …

riferimento al fatto che il menzionato ar162 genererebbe una sorta di presunzione di
legge di utilizzo dell’immobile tassato, salva la facoltà per il contribuente di fornire la
prova contraria, la quale non è pregiudicata dall’omessa presentazione della previa
denuncia), basterebbe richiamare qui il costante indirizzo di codesta Suprema Corte
secondo il quale:” La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in

previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o
detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree
scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla
tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle
tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera
sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti
essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione.
(Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad aree detenute dal contribuente per
concessione demaniale, restando indifferente – per la tassazione a suo carico – che
loro utilizzo fosse in prevalenza di terzi). (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3772 del
15/02/2013, adde Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza ed inammissibilità.
Roma, 30 settembre 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non induce la
Corte a rimeditare gli argomenti su cui è basata la proposta contenuta nella relazione;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
5

virtù dell’art. 62, primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR:9115 del 2002, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Così deciso in Roma il 15 aprile 2015
Il residente

principale, a nonna del comma 1-bis dello stesso art.13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA