Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9751 del 26/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/05/2020), n.9751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29853-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI RUSSO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4848/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 14/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Foggia in sede di procedimento ex art. 445 c.p.c., con sentenza n. 4848/18, aveva rigettato la domanda di R.A. diretta al riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere le provvidenze di invalidità civile.

Il tribunale aveva ritenuto, all’esito delle indagini peritali svolte nella fase dell’accertamento, che la perizianda non versasse in condizioni tali da integrare la totale o parziale incapacità lavorativa

Avverso tale decisione la R. proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, del D.M. n. 47 del 1992, per aver, il Tribunale erroneamente valutato che il ricorrente non versasse in una situazione di totale inabilità lavorativa o di riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi.

Il motivo risulta inammissibile in quanto contenente un mero dissenso diagnostico. Questa Corte ha in più occasione chiarito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito”(Cass.n. 8758/017-Cass.n. 18721/2018).

Nel caso in esame, al di là della indicazione formale del vizio denunciato, parte ricorrente rileva, in sostanza, l’errata valutazione di merito svolta dal tribunale proponendo una differente interpretazione dei fatti del processo e richiedendo, in concreto, una nuova valutazione degli stessi non consentita in sede di legittimità. Deve a riguardo rilevarsi che il tribunale ha espresso la sua valutazione anche considerando che l’assistito non aveva fornito precisi argomenti tale da rendere evidente l’inadeguatezza della ctu espletata e determinare una nuova indagine peritaleLa censura inerente la mancata valutazione della certificazione del 12.9.2016 (pg. 10 ricorso), risulta infine inammissibile, in quanto non idoneamente veicolata attraverso il vizio denunciato (violazione e falsa applicazione di legge).

2) Con il secondo motivo è denunciata l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver, il Tribunale ritenuto che in sede di opposizione la R. non avesse posto in rilievo gli errori od omissioni contenute nella ctu espletata essendosi limitata solo a non condividere l’indagine peritale.

La ricorrente rileva la omessa considerazione di specifiche critiche avanzate alla ctu svolta in sede di accertamento tecnico, già contenute nel ricorso successivo alla contestazione, (patologia oculare e contestazione dei criteri statistici utilizzatii)

Il motivo risulta inammissibile avendo questa Corte chiarito che “In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 17761/2016)

Ha anche specificato che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (Cass. n. 23238/2017)

La decisività del “fatto” omesso assume nel vizio considerato dalla disposizione richiamata rilevanza assoluta poichè determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione (non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l’omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l’esito del giudizio.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Le spese del presente giudizio non sono dovute in applicazione del disposto dell’art. 152 c.pc.

Sussistono i presupposti per il versamento, ove dovuto,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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