Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9751 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), R.G., C.

G., C.O. queste ultime quali eredi di C.

G.B., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO

rappresentati e difesi dall’avv. RANDO GIAMBATTISTA;

– ricorrenti –

contro

C.N. (OMISSIS), C.E.

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE GIOVANNA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BETTANIN GIUSEPPE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1717/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato COLUCCI ANGELO per delega dell’avv. RANDO

GIAMBATTISTA che si riporta agli atti ed insiste;

udito l’avv. FIORE GIOVANNA che ha chiesto di riportarsi agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1996, A. e C.G.B. e R.G., premesso di essere rispettivamente proprietari di alcuni fondi e che A., nel 1987 aveva costruito un edificio ad uso civile abitazione, eliminando il tracciato di una stradina pedonale che dalla corte comune raggiungeva i fondi posti a valle, ricreandolo sul mapp. (OMISSIS); che in tale occasioni essi esponenti e C.N. avevano concluso un accordo scritto, per cui A. concedeva a N. di passare a piedi e per scopi agricoli sul suo fondo per raggiungere il mappale (OMISSIS) e N. cedeva ad A. parte del mapp. (OMISSIS), per il prezzo di L. 667.500; poichè peraltro la superficie ceduta era risultata inferiore, N. pretendeva che gli esponenti raggiungessero i loro fondi solo a piedi; che il mapp. (OMISSIS) era intercluso.

Su tale base, gli esponenti convenivano di fronte al tribunale di Vicenza C.N. per ottenere pronuncia ex art. 2932 c.c., che, con riferimento al contratto, surricordato, dichiarasse che il convenuto poteva passare sul mapp. (OMISSIS) ed “eventualmente su parte del mapp. 798 solo a piedi ed essi per raggiungere il mapp. 416, avevano diritto di accesso anche con mezzi meccanici ad uso agricolo, attraverso il mapp. (OMISSIS) ed in via subordinata, che fosse costituita servitù coattiva di passaggio. Il convenuto, costituitosi, resisteva alla domanda e, in via riconvenzionale chiedeva accertarsi che i mapp. (OMISSIS) e (OMISSIS) godevano di servitù di passaggio sul mapp. (OMISSIS), e chiedeva che fosse ordinata la demolizione della recinzione e della porzione di fabbricato costruito sul mapp. (OMISSIS) e che fosse ordinato a C.A. di lasciare libera la striscia di terreno sui mapp. (OMISSIS) e (OMISSIS), gravati di servitù di passaggio.

Interveniva volontariamente C.E., moglie di N., che si associava alle difese del coniuge.

Con sentenza del 2001, l’adito Tribunale rigettava le domande degli attori, che condannava a demolire la porzione di muro de qua, nonchè l’edificio in questione fino alla distanza di venti metri dal mapp. (OMISSIS) e regolava le spese.

Avverso tale decisione proponevano appello gli originari attori, cui resistevano i coniugi C., N. ed E., che proponevano a loro volta appello incidentale.

Con sentenza in data 13.7/18.10.2004, la Corte di appello di Venezia rigettava entrambe le impugnazioni e regolava le spese.

Osservava la Corte lagunare che in materia di distanze legali nelle costruzioni le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, siccome dettate a tutela dell’interesse generale, non erano derogabili dai privati. Non era rilevante ai fini che ne occupano che la demolizione del fabbricato de quo avrebbe comportato l’abbattimento della casa di C.F., stante che era costui a dover agire per la tutela dei propri interessi.

Dalla lettera dell’atto del 1987 non emergeva che N. avesse assunto nei confronti della controparte un obbligo specifico a contrarre; non risultavano indicati nè il prezzo nè l’estensione e l’ubicazione del terreno da cedere, a nulla rilevando che in altra parte del documento fosse visibile una parte tratteggiata, in quanto questa parte non era richiamata nell’ultimo periodo del documento.

Era irrilevante il fatto che le parti fossero ambedue consapevoli dell’esatta individuazione dello stato dei luoghi, in quanto per la cessione di beni immobili era necessaria la forma scritta ad substantiam relativamente a tutti gli elementi essenziali del negozio.

Era poi motivata sufficientemente la decisione adottata circa la regolamentazione delle spese.

Quanto all’appello incidentale, lo stesso andava respinto, in ragione del fatto che la declaratoria di costituzione della servitù di passaggio per usucapione non era mai stata formulata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre motivi, C.A., R.G. e G. ed C. O., queste ultime quali eredi di C.G.B.;

resistono con controricorso N. ed C.E..

I ricorrenti hanno altresì presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione delle norme che regolano la demolizione: la mancata indicazione specifica delle norme che si assumono violate nell’intestazione appare almeno parzialmente vicariata dalla esposizione del motivo, atteso che la doglianza si articola sostanzialmente sul fatto che le parti, in base ad un accordo dalle stesse sottoscritto, avrebbero concluso un accordo derogatorio rispetto alle disposizioni dei regolamenti comunali che stabilivano le distanze tra edifici.

A sostegno della tesi della derogabilità delle disposizioni regolamentari sulle distanze, si invoca una giurisprudenza o male interpretata o non attinente al caso che ne occupa.

La Corte lagunare invero ha fatto esatto riferimento alla sentenza n. 2117 del 2004 di questa Corte, secondo cui le norme sulle distanze tra costruzioni, contenute nei piani regolatori e nei regolamenti comunali di edilizia, contrariamente a quelle contenute nel codice civile, essendo essenzialmente dettate a tutela dell’interesse generale, quale la realizzazione di un modello urbanistico prefigurato, non tollerano deroghe convenzionali che, se concordate, sono invalide anche nei rapporti interni tra i proprietari confinanti, salva per quest’ultimi la possibilità di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare (Cass. nn 237/2000; 12984/1999 ed altre conformi).

In base a tale principio, cui si presta convinta adesione, devesi quindi escludere la validità della tesi sostenuta in ricorso, cosa questa che comporta la reiezione del motivo in esame.

Con il secondo mezzo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla ordinata demolizione, evidenziandosi all’uopo che la costruzione era stata effettuata nel rispetto della concessione edilizia ottenuta e che da ciò poteva evincersi che il Comune avesse escluso che il mancato rispetto delle distanze ledesse, nel caso concreto, interessi pubblici generali.

L’avvenuto rilascio di concessione edilizia non vale senza dubbio alcuno a consentire la violazione di interessi pubblici generali, valutati una volta per tutte con l’adozione del piano regolatore e dei regolamenti locali: non è ipotizzabile una deroga ai principi già stabiliti, in forza di una concessione in ipotesi atta ad una sostanziale disapplicazione degli strumenti edilizi generali e pertanto la tesi sostenuta in ricorso risulta insostenibile e va rigettata.

Quanto alla ulteriore doglianza secondo cui in ogni caso non poteva essere ordinata la demolizione, ma soltanto il risarcimento del danno, la stessa a prescindere da ogni altra considerazione, appare proposta per la prima volta in questa sede atteso anche che non viene specificato in ricorso se, quando e in che termini la stessa sia stata prospettata in precedenza, atteso che, trattandosi di censura afferente alla motivazione, questa Corte non è facultizzata all’esame degli atti processuali.

Anche tale mezzo deve essere pertanto respinto.

Con il terzo motivo si lamenta violazione delle norme sul contratto;

a fronte di una tale genericità di intestazione, le argomentazioni svolte consentono di individuare la doglianza nella tesi secondo cui ilo contratto intercorso tra le parti era pienamente valido, atteso che l’oggetto della cessione era stato specificamente indicato negli schizzi redatti sul retro del foglio contenente l’accordo e che lo stesso era facilmente individuabile dalle misurazioni contenute nella prima parte della scrittura.

Anche il prezzo della cessione era specificato e pertanto da quanto evidenziato risultava la validità dell’atto.

In ordine a tanto, va evidenziato che la sentenza impugnata afferma che nell’atto il prezzo non era specificato, mentre gli stessi ricorrenti riconoscono che l’identificazione dell’oggetto derivava da schizzi riportati nel retro del foglio.

Tanto premesso, e considerato che la questione dell’indicazione o meno del prezzo investe in ipotesi un vizio revocatorio, mentre la mancata identificazione dell’oggetto è di per sè sufficiente ad escludere la validità dell’atto, non può essere al riguardo ignorato il profilo dell’autosufficienza del ricorso, non essendo stato riportato testualmente l’atto de quo nel ricorso stesso, così da non consentire a questa Corte l’esame compiuto della situazione, non essendo consentito l’esame diretto degli atti, essendo dedotto un vizio sostanziale.

Anche tale motivo va pertanto respinto e, con esso, il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui Euro 2.000,00 euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA