Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9751 del 18/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3590/2016 proposto da:

MOVITRANS S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BANCO DI SANTO SPIRITO 42 presso GNOSIS FORENSE S.R.L.,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6845/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 23 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da MOVITRANS srl avverso la sentenza n. 4511/9/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che, essendo infondate le eccezioni in rito dell’appellante, l’atto impositivo impugnato era immune da vizi formali specificamente riguardanti il contraddittorio endoprocedimentale e che la pretesa fiscale portata dal medesimo era fondata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione delle disposizioni processuali inerenti la necessarietà del contraddittorio tra la società contribuente ed i suoi soci, vertendosi in tale ipotesi poichè nell’annualità fiscale de qua era stata esercitata dai soci medesimi l’opzione di tassazione “per trasparenza”.

La censura è assorbentemente fondata.

Va infatti ribadito che “In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 116, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, nei confronti di tutti i soci e della società, sicchè il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 24472 del 01/12/2015, Rv. 637559-01).

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado, trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario “originario”.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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