Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9751 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 04/05/2011), n.9751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24056/2005 proposto da:

CONSORZIO NEAPOLIS CITTA’ FUTURA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), NAPOLI

2001 S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B.

TORTOLINI 34, presso l’avvocato PAOLETTI NICOLO’, rappresentati e

difesi dall’avvocato PELLEGRINO Rocco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NAPOLI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26,

presso l’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARONE Edoardo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2177/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato NICOLO’ PAOLETTI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel luglio 1994 il Consorzio Neapolis Città Futura e la consorziata Napoli 2001 s.r.l. convenirono in giudizio il Comune di Napoli, deducendo che il Consorzio aveva svolto, nel periodo dal 1 luglio 1989 al 31 dicembre 1990, il servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata in base a rapporto con il Comune poi formalizzato con contratto del 16 gennaio 1992, nel quale era stato determinato il compenso (L. 50.000 più Iva) per ogni prelievo, non anche per il deposito e la custodia dei veicoli presso le depositerie delle consorziate; che, al termine del periodo di espletamento del servizio, giacevano presso i depositi consortili numerose autovetture non ritirate dai proprietari, che il Comune non aveva provveduto a ritirare nonostante due diffide notificategli, sì che ancora si trovavano lì al momento della instaurazione del giudizio. Chiedevano pertanto la condanna del convenuto, oltre che al ritiro delle vetture, al pagamento del corrispettivo del servizio di deposito e custodia, o in subordine al risarcimento del danno, o in ulteriore subordine al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 2041 cod. civ.. Il Comune, costituendosi, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società consorziata ed il proprio difetto di legittimazione passiva, e contestava comunque nel merito la fondatezza della domanda. L’adito Tribunale di Napoli, con sentenza del marzo 2003, preso atto che nel frattempo – nel luglio 1998 – la situazione denunciata dalle attrici era cessata, e la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Napoli nel gennaio 1999 aveva definito transattivamente con il Consorzio la controversia relativa al deposito sino al 31 dicembre 1992 delle auto non ritirate, condannava il Comune, in relazione al periodo dal 1 gennaio 1993 al 21 luglio 1998, al pagamento di L. 589.857.000 pari a Euro 304.635,72 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno (liquidato in L. 3.000 al giorno per auto) prodotto al Consorzio per non aver provveduto a ritirare, alla scadenza del contratto di appalto, le 97 auto non ritirate dai proprietari, sequestrate dal Comune ed affidate in custodia al Consorzio.

2. L’appello proposto dal Comune di Napoli, al quale si aggiungeva l’appello incidentale del Consorzio e della società consorziata per il riconoscimento – a titolo di corrispettivo contrattuale o in subordine di danno – della somma di L. 5.000 al giorno per auto, veniva definito dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 29 giugno 2004, con la quale, in riforma della sentenza impugnata, veniva rigettata la domanda attrice, rigettato l’appello incidentale e compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi. Rilevava la Corte di merito: a) che erano fondate le deduzioni dell’appellante circa la non configurabilità di una sua responsabilità contrattuale, atteso che era da escludere che con il contratto del 16 gennaio 1992 il Comune avesse inteso obbligarsi a corrispondere un compenso per il deposito e la custodia dei veicoli rimossi, nè risultava l’esistenza di altri atti di natura contrattuale, muniti della necessaria forma scritta, con i quali l’Ente avesse assunto tale obbligazione; b) che d’altra parte era da escludersi l’applicabilità nella specie del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11 (secondo cui le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall’Amministrazione cui appartiene il Pubblico Ufficiale che ha eseguito il sequestro), giacchè, non essendo configurabile, nell’affidamento da parte degli organi di polizia ad un terzo di un veicolo allo scopo di evitare intralci alla circolazione, un atto di sequestro penale (per il cui perfezionamento è necessario un atto scritto dal quale sia desumibile in modo certo la volontà degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di costituire un vincolo di indisponibilità temporanea assoluta in ordine al bene), il deposito e la custodia dovevano ritenersi eseguiti nell’interesse non della Pubblica Amministrazione, ma del proprietario dell’autovettura, che quindi è tenuto al pagamento al depositario di quanto dovuto a titolo di compenso e di rimborso spese.

4. Avverso tale sentenza il Consorzio Neapolis Città Futura e la consorziata Napoli 2001 srl hanno proposto ricorso a questa Corte basato su unico, articolato, motivo. Resiste il Comune di Napoli con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti, nel dichiarare la loro acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte che avevano contestato con l’appello incidentale (titolo del credito e relativo quantum, salva una generica riserva circa decorrenza e scadenza di rivalutazione ed interessi), si dolgono invece della statuizione della sentenza d’appello concernente il rigetto della loro domanda subordinata di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. 1.1 Lamentano, in primo luogo, la violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione: la sentenza della Corte d’appello sarebbe avulsa dal contenuto della sentenza di primo grado impugnata (che aveva escluso il diritto al corrispettivo contrattuale, ma accolto la domanda di risarcimento danni per mancato ritiro alla scadenza dell’appalto) e dallo stesso motivo di appello del Comune (che riguardava la carenza di legittimazione attiva e passiva e la mancanza di qualsiasi vincolo contrattuale), peraltro inammissibile perchè generico. 1.2 Denunziano inoltre la violazione degli artt. 1766 e 1771 cod. civ., nonchè vizio di motivazione: la sentenza non avrebbe spiegato – se non con il mero assioma della mancanza di formale sequestro, privo di collegamento logico con la domanda di risarcimento danni svolta in via subordinata – perchè non sussistesse l’obbligo del Comune, alla scadenza del periodo di deposito contrattuale, di provvedere per suo conto alla custodia delle autovetture; e perchè, a fronte dell’obbligo del Consorzio di custodire le auto consegnategli dalla Polizia Municipale con regolari verbali, non sussistesse l’obbligo del Comune di riprendere tali automezzi alla scadenza del periodo, o in ogni caso dopo la richiesta in tal senso comunicata dal Consorzio, a norma dell’art. 1671 cod. civ., con due diffide del 2.4.1992 e 28.10.1993. 1.3 In ogni caso, anche l’assunto relativo alla mancanza nella specie di formale sequestro violerebbe il disposto del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11 (e di altre norme collegate), invocato in via subordinata dal Consorzio, e sarebbe privo di idonea motivazione: i verbali di rimozione veicoli in sosta vietata (fattispecie diversa da quella, esaminata da Cass. n. 3409/83 richiamata nella sentenza, di rimozione di veicoli sottratti al proprietario e abbandonati sulla pubblica via) costituirebbero atti formali con i quali viene disposto il sequestro amministrativo, con cui si sanziona l’infrazione producendo l’indisponibilità temporanea del bene da parte del proprietario.

2. La prima doglianza è infondata. Il Comune di Napoli, nell’atto di appello (il cui esame in questa sede è consentito dalla natura del vizio denunciato), aveva censurato la sentenza di primo grado ribadendo tra l’altro la mancanza di qualsiasi vincolo contrattuale a proprio carico, e rilevando di non aver mai validamente assunto l’obbligo di pagare la custodia in luogo dei proprietari contravventori, che definiva unici obbligati. La Corte di merito ha sostanzialmente accolto tale prospettazione, ritenendola idonea ad escludere la configurabilità di una responsabilità contrattuale del Comune, quindi anche l’obbligo – accertato dal primo giudice – di risarcire agli attori il danno per il mancato ritiro dei veicoli alla scadenza del contratto. Con tale assunto – infondato nel merito, come si dirà – non ha violato i limiti della cognizione ad essa devoluta, nella quale, interpretando non arbitrariamente la censura espressa dall’appellante, ha ritenuto compresa la questione concernente la contestazione circa la titolarità dal lato passivo della obbligazione risarcitoria dedotta in subordine dalle controparti.

3. La seconda doglianza è invece fondata. La Corte di merito, nello statuire che dalla insussistenza di un’obbligazione del Comune di Napoli nei confronti delle controparti al pagamento di un corrispettivo per il deposito e custodia delle vetture rimosse derivasse la non configurabilità di ogni responsabilità contrattuale del Comune stesso, non ha considerato il principio, reso manifesto dall’art. 1767 cod. civ., secondo cui la gratuità della custodia non impedisce che dal deposito derivino le obbligazioni poste dall’art. 1768 cod. civ., e segg., a carico rispettivamente del depositario e del depositante. Tra le quali, quanto a quest’ultimo, figura l’obbligo, scaturente dal disposto dell’art. 1771 cod. civ., di riprendere la cosa mobile depositata, alla scadenza pattuita o in ogni caso dopo la richiesta fattagli dal depositario.

Di tale norma la Corte di merito non avrebbe potuto non fare applicazione nella specie, ove avesse rettamente qualificato il rapporto, alla stregua dell’art. 1766 cod. civ., sulla base della incontroversa ricostruzione dei fatti. Dalla quale emerge che le autovetture rimosse venivano consegnate dagli addetti del Comune, con appositi processi verbali, agli addetti della società consorziata perchè venissero custodite presso il parcheggio di pertinenza della medesima, in attesa del ritiro da parte dei proprietari. In tal modo, al rapporto contrattuale scaturente dall’espletamento del servizio di rimozione affidato in appalto dal Comune veniva ad aggiungersi e collegarsi un rapporto contrattuale di deposito – secondo la nozione espressa dall’art. 1766 cod. civ. – tra lo stesso Ente e la società consorziata, regolato dalle norme del codice civile sopra richiamate, tra le quali, in particolare, quella dettata dall’art. 1771. Norma che la Corte di merito ha dunque violato, disconoscendo l’obbligo del Comune depositante di riprendere le autovetture depositate, e quindi la dedotta responsabilità dello stesso per l’inadempimento di tale obbligo. L’accoglimento del ricorso ne deriva di necessità, restando in tale pronuncia assorbite le altre doglianze prospettate dalle ricorrenti.

4. La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale provvedere sulla domanda di risarcimento danni proposta in subordine dalle ricorrenti – oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità – uniformandosi al seguente principio di diritto:

“Dall’affidamento, da parte del Comune committente del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, alla società espletante il servizio stesso, dei veicoli rimossi perchè vengano custoditi presso il parcheggio di pertinenza della medesima in attesa del ritiro da parte dei proprietari, deriva, a norma dell’art. 1771 cod. civ., l’obbligo del Comune stesso, quale depositante, di riprendere i veicoli depositati, alla scadenza pattuita o in ogni caso dopo la richiesta fattagli dalla depositarla, con la conseguente responsabilità per i danni provocati con l’inadempimento di tale obbligo”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

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