Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9750 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 23/04/2010), n.9750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.P. nella qualità di Amministratore Condominiale Via

(OMISSIS) & VIA (OMISSIS), M.F. nella

qualità di Amministratore del Condominio Via (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 66, presso lo

studio dell’avvocato ARCIERI NICOLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato TRAPANESE VINCENZO;

– ricorrenti –

contro

T.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SPAGNOLO GIUSEPPE;

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato TUCCITTO VINCENZO;

D.B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato SPADARO ANTONINO;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il

23/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

uditi gli Avvocati SPADARO Marco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SPADARO Antonino, Avv. S.G., Avv.

T.V., difensori dei resistenti che hanno chiesto di

riportarsi agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Presidente del Tribunale di Siracusa, nel procedimento ex art. 814 c.p.c., iscritto al n. 745/04, su istanza degli avv.ti T. V., D.B.M. e S.G., componenti il Collegio arbitrale nella controversia tra la Società Edil Service srl e il Condominio di via (OMISSIS), quello di via (OMISSIS) e quello di via ragliamento in Siracusa, con provvedimento emesso in data 22 luglio 2004,depositato il 23.7.04 e notificato il 27.7.04, liquidava in favore dei predetti professionisti la complessiva somma di Euro 36.000,00, oltre Euro 750,72 per spese, oltre IVA e CPA, rilevando che il lodo arbitrale aveva comportato l’esame di molte questioni la cui decisione aveva richiesto studi approfonditi. Con ricorso notificato in data 27.12.04 N.P., amministratore del Condominio di via (OMISSIS) e di quello di via (OMISSIS), e M.F., amministratore del Condominio di via (OMISSIS), tutti in Siracusa, impugnavano per cassazione il provvedimento di liquidazione delle competenze degli arbitri esponendo due motivi:

1) violazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 1, comma 3, e art. 5, comma 1, del capitolo 3^, nonchè del punto 9 della tabella allegata alla vigente tariffa professionale forense in materia stragiudiziale e degli artt. 10 e 12 c.p.c., nonchè per difetto di motivazione, assumendo che la qualifica di avvocato dei tre componenti del Collegio arbitrale comportava l’applicazione del D.M. 8 aprile 2004, art. 5, comma 1, secondo cui il valore della pratica o dell’affare si determina a norma del codice di procedura civile e solo dopo avere accertato tale valore,può procedersi alla liquidazione dell’onorario nella misura tra il minimo e il massimo, previsto dal punto 9 della allegata tariffa, mentre il valore della controversia, secondo la richiesta della Edil Service ammontava a complessivi Euro 48.167,88 di tal che, applicando il punto 9 della tabella ne conseguiva un onorario tra un minimo di Euro 5.815,00 e un massimo di Euro 12.905.00;

2) omessa o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel senso che il valore della controversia, costituiva un punto decisivo della liquidazione e il non averlo fatto non consente di ripercorrere l’iter logico seguito dal decidente per pervenire alla liquidazione delle competenze. Resistono gli intimati con separati controricorsi.

Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, versandosi in attività non giurisdizionale del Presidente del Tribunale, ma di natura essenzialmente privatistica, in quanto tale escludente il ricorso per cassazione a sensi dell’art. 111 Cost..

Ben vero, le Sezioni Unite della Cassazione chiamate a risolvere il contrasto tra opposte opinioni espresse in proposito dalla Sezioni Semplici, ha ritenuto che qualora il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri, esso è automaticamente integrato in base all’art. 814 c.p.c., il Presidente del Tribunale, una volta investito della pertinente determinazione, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa,adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica, privo, pertanto,di vocazione al giudicato e, dunque insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione ex art. 11 Cost..

Le spese di lite possono ritenersi compensate fra le parti attesa la novità della decisione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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