Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9750 del 18/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.18/04/2017),  n. 9750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24537/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DONATI S.R.L. – (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CREDETTI che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 6 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 115/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso della Donati srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che, pur dovendosi riconoscere la legittimità della procedura accertativa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), tuttavia le presunzioni utilizzate dall’Ente impositore non avevano i requisiti di “gravità, precisione, concordanza” dalla legge richiesti al fine della loro valorizzazione processuale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

In via preliminare va affermata l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per inesistenza della sua notificazione.

Pacifico in fatto che la Donati srl è stata contumace in grado di appello e che la notifica del ricorso è stata effettuata presso il suo procuratore e domiciliatario di prime cure, va infatti ribadito che “In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640602-01).

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 e art. 115 c.p.c., poichè la CTR ha erroneamente applicato le norme derivanti da dette disposizioni in ordine all’onere probatorio.

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso sempre con riguardo alla valutazione data al quadro indiziario dal giudice di appello.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Vi è infatti da ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015); ed anche che “In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622995-01).

La sentenza impugnata si conforma al secondo principio di diritto, compiendo un esame puntuale, completo ed esaustivo del quadro indiziario oggetto dell’atto impositivo impugnato e del processo, quindi giungendo ad un giudizio di merito che non è ulteriormente sindacabile in questa sede, sicchè la censura risulta collidere con il primo principio di diritto.

In ogni caso va notato che la motivazione della sentenza impugnata risulta senz’altro soddisfare ampiamente il “minimo costituzionale” riveniente dalla novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. SU 8053/2014).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2017

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