Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9750 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9750 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 1640-2013 proposto da:
CARAVAGGIO MASSIMILIANO CRVMSM65R02G482Z,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo
studio dell’avvocato MARIACRISTINA TABANO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIANLUCA DI BLASIO, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA CENTRO SPA – Gruppo EQUTALIA SPA in persona
del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato
SANTE RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO
CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE, giusta mandato a margine del
controricorso;

2443

Data pubblicazione: 13/05/2015

- control-kat-Teme –

avverso la sentenza n. 346/10/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del
17.5.2012, depositata 1’8/06/2012;

15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Iolanda Boccia (per delega
avvocati Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente) che si riporta al
controricorso.

Ric. 2013 n. 01640 sez. MT – ud. 15-04-2015
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello di Caravaggio Massimiliano, appello
proposto contro la sentenza n.125/01/2011 della CTP di Pescara, che aveva già
dichiarato inammissibile il ricorso della parte contribuente relativo ad impugnazione
di avviso di intimazione (notificato il 2.9.2010) derivante dall’omesso pagamento di
somme portate da una cartella di pagamento asseritamente notificatagli il
16.08.2006, avvisi che il contribuente aveva impugnato (tra l’altro) sull’assunto di
non avere mai ricevuto la notifica dell’anzidetta cartella.
La CTR —dopo avere dato conto che il contribuente contestava la validità della
notifica sia per essere stata effettuata direttamente da Equitalia senza interposizione
dell’ufficiale di riscossione o del messo notificatore, sia perché Equitalia non aveva
versato in atti copia della cartella di pagamento, che non può essere sostituita dal
deposito degli estratti di ruolo- ha evidenziato che la previsione dell’art.26 comma 1
è da interpretarsi nel senso che la notificazione può essere effettuata anche a mezzo di
lettera raccomandata a/r, ed essa si ha per avvenuta alla data indicato nell’avviso di
ricevimento, sì che non necessita redazione di relata di notifica, salvo l’onere di
conservazione per cinque anni della matrice o copia della cartella o dell’avviso di
ricevimento. L’omesso deposito della cartella, perciò, doveva considerarsi irrilevante
perché l’obbligo della sua conservazione è considerato dalla legge “alternativo”
all’obbligo di conservazione dell’avviso di ricevimento, e cioè in relazione con la
tipologia (alternativa anch’essa) della notificazione prescelta.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Concessionaria si è difesa con controricorso.
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letti gli atti depositati,

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione
dell’art.26 del DPR n.602/1973, dell’art.112 cpc, degli arti e ss della legge
n.890/1982 e dell’art.2697 cod civ) la parte ricorrente si duole del fatto che il

postale ….non costituisce affatto una notificazione ex Legge 890/1982, se a monte
non è individuato il soggetto (ufficiale della riscossione) che ha demandato l’attività
di notificazione”…sicchè non vi era bisogno di querela di falso per contestare la
relata di notificazione, né vi erano sui documenti prodotti da Equitalia i timbri
dell’Ufficio postale, sicché non si poteva avere certezza che si trattasse di spedizioni
a mezzo delle Poste Italiane spa (unico abilitato al recapito di raccomandate a/r), con
ulteriore conseguente ragione di inesistenza della notifica.
Il motivo appare infondato ed inammissibile.
Infondato per quanto attiene alla violazione della legge 890/1982, perché la
procedura regolata dalla seconda parte del primo comma dell’art.26 più volte
menzionato non è affatto quella prevista dalla predetta legge, ma avviene —per dirla
con le parole di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 “mediante invio
diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al
concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima
parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data
risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è
l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su
istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e
consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma
del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque
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giudicante non abbia considerato che “la mera raccomandata recapitata da un agente

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anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o
con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine
di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
Per il secondo profilo il motivo appare inammissibile, non avendo dettagliato la parte
ricorrente (in ossequio al canone di autosufficienza) quale fosse il preciso contenuto

non contengano il timbro dell’ufficio postale (in contrasto peraltro con le ribadite
affermazioni del giudice del merito secondo cui si è trattato di ordinari avvisi di
ricevimento di d raccomandate a/r —che appunto non possono che essere state spedite
a mezzo di Poste Italiane) non può essere debitamente sottoposta al vaglio di
rilevanza.
Il secondo motivo (centrato sulla violazione dell’art.2718 cod civ; dell’art.25 del
DPR n.602/1973; dell’art.2697 cod civ. sotto altro profilo; dell’art.6 del D.M.
Finanze n.321/1999 e dell’art.5 del D.L. n.669/1996) appare del tutto inammissibile,
essendo riferito ad un passaggio della sentenza impugnata (“del resto le cartelle non
sono altro che estratti di ruolo”) che non assume alcuna valenza di argomento nel
contesto dell’iter logico della decisione e che pertanto non può essere considerata
“ratio decidendi”. Tanto è vero che la parte ricorrente non chiarisce in quale modo la
sentenza avrebbe dovuto avere diversa conclusione ove l’affermazione dianzi
trascritta fosse da considerarsi erronea.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza ed inammissibilità.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
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degli avvisi di ricevimento di cui si è detto, sicchè la apodittica affermazione che essi

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che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo giudizio, liquidate in C 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre C 100,00
per esborsi.

Così deciso in Roma il 15.4.2015

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