Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 975 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 17/01/2020), n.975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7788-2019 proposto da:

O.A.M., L.M.T., D.N.D.,

R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA,441, presso lo

studio dell’avvocato GIANLUCA CICCONETTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUCIANO CARINCI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.M.T., R.A., O.A.M. e D.N.D. propongono ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. 77/2018 reso il 17 luglio 2018 dalla Corte d’Appello di L’Aquila.

L’intimato Ministero della Giustizia si difende con controricorso. Il decreto impugnato ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposta avverso il decreto del magistrato designato, il quale aveva ritenuto tardiva, agli effetti della L. n. 89 del 2001, art. 4, la domanda di equa riparazione formulata dai ricorrenti in data 7 marzo 2017 in relazione alla durata non ragionevole di un giudizio civile iniziato nel 1994 davanti al Tribunale di Pescara.

La Corte di L’Aquila ha evidenziato come il giudizio presupposto avesse visto pronunciare in data 22 settembre 2015 la sentenza di cassazione che, pur avendo accolto il settimo, ottavo e decimo motivo ricorso e rinviato la causa al giudice di appello, aveva tuttavia “definito tutti i rapporti processuali che ripassavano tra gli opponenti e le altre parti”, sicchè “la causa avrebbe potuto essere riassunta solo dalle altre parti (o nei confronti delle altre parti), ma non anche dagli (o nei confronti degli) odierni opponenti”. Ad avviso della Corte di L’Aquila, il termine semestrale L. n. 89 del 2001, ex art. 4, era così decorso dalla data della sentenza di cassazione ed era perciò spirato al momento della proposizione della domanda di equa riparazione.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100,342 e 434 c.p.c., della L. n. 89 del 2001, art. 4, dell’art. 392 c.p.c., della L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 46 e 58. La censura evidenzia come i motivi accolti dalla sentenza di cassazione “interessavano” proprio i ricorrenti, oltre che la Cooperativa Sant’Eufemia e la Euro s.r.l., essendo gli stessi soci e fideiussori della Cooperativa, sicchè quella pronuncia non poteva intendersi definitiva prima del decorso del termine di riassunzione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Va premesso come, secondo l’interpretazione già consolidata di questa Corte, l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, limitato dai motivi di censura sul modello dell’appello, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. Sez. 6 – 2, 22/12/2016, n. 26851; Cass. Sez. 6 – 2, 12/10/2015, n. 20463; Cass. Sez. 6 – 2, 29/09/2015, n. 19348). E’ in tal senso errata la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione “per difetto di specificità dei motivi”, cui è pervenuta la Corte d’Appello di L’Aquila. Il decreto impugnato ha dapprima richiamato il contenuto del provvedimento del giudice designato, che aveva già dichiarato tardiva la domanda di equa riparazione per la definitività della sentenza di cassazione con riguardo al rapporto processuale correlato agli opponenti, ed ha poi erroneamente considerato che il thema decidendum della proposta opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, fosse limitato alla sola questione che era stata fatta oggetto di specifico motivo di gravame (il mancato computo del termine annuale di riassunzione), senza procedere al doveroso riesame dell’intero rapporto controverso derivante dalla domanda di equa riparazione avanzata dai ricorrenti in relazione alla durata del giudizio civile intrapreso nel 1994.

Nel complessivo esame della fondatezza della pretesa di indennizzo, la Corte di L’Aquila avrebbe dovuto invece innanzitutto considerare come, secondo altrettanto costante orientamento giurisprudenziale, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo presupposto. Il concetto di “decisione definitiva”, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, abbraccia, dunque, qualsiasi provvedimento giurisdizionale che si presenti idoneo a porre formalmente temine al processo, così da impedire che quest’ultimo possa essere considerato ancora pendente (Cass. Sez. 6 – 2, 29/08/2014, n. 18427).

L’espressione “decisione definitiva” riproduce l’analoga espressione “decision interne definitive” contenuta nell’art. 35, paragrafo 1, della Convenzione CEDU, ed è rivolta a comprendere tutte indistintamente le tipologie di processo, della cui durata non ragionevole ci si possa dolere ai sensi della L. n. 89 del 2001, sicchè essa non può essere limitata alle sole sentenze di merito, ma deve intendersi riferita a qualsiasi provvedimento dopo il quale quel processo (o quella specifica fase di esso) debba ritenersi concluso e non più pendente. Il concetto di definitività della decisione (nel giudizio civile), ove si tratti, perciò, di una sentenza di merito, si identifica con il suo passaggio in giudicato, mentre, con riferimento alle sentenze meramente processuali ed in genere ai provvedimenti giurisdizionali idonei a porre formalmente termine al processo o ad impedire che dopo di esso il processo medesimo e/o il relativo segmento procedimentale che lo ha concluso, possano considerarsi ancora pendenti, si correla non già alla effettiva realizzazione del diritto la cui tutela era stata invocata in quel processo, bensì allo spirare del termine per la proposizione degli appositi rimedi onde rimuoverne gli effetti, quale che ne sia la denominazione e la conseguente peculiare disciplina (Cass. Sez. 1, 20/01/2006, n. 1184).

La sentenza di cassazione con rinvio, che si tratti di rinvio c.d. restitutorio o di rinvio c.d. prosecutorio, non può pertanto considerarsi “decisione definitiva”, agli effetti della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, prima che sia trascorso il termine per la riassunzione della causa di cui all’art. 392 c.p.c. (termine che – nella formulazione operante nel caso in esame ratione temporis, prima della riduzione disposta dalla L. n. 69 del 2009 – era di un anno), tant’è che del protrarsi della causa in sede di rinvio deve tenersi conto, al fine del riconoscimento del diritto all’equa riparazione, nel calcolo unitario della durata del processo (Cass. Sez. 1, 15/04/2011, n. 8769).

La decisione della Corte di L’Aquila, secondo cui la sentenza di cassazione del 22 settembre 2015 aveva “definito tutti i rapporti processuali che ripassavano tra gli opponenti e le altre parti”, e perciò “la causa avrebbe potuto essere riassunta solo dalle altre parti (o nei confronti delle altre parti), ma non anche dagli (o nei confronti degli) odierni opponenti”, non si uniforma (senza peraltro fornire elementi per favorire una diversa conclusione) al reiterato insegnamento di questa Corte, ad avviso del quale, in caso di cassazione con rinvio tra iudicium rescindens e iudicium rescissorio vi deve essere perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può, perciò, costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti a detto giudice non come atto di impugnazione ma quale atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra coloro che furono parti nel processo di cassazione (Cass. Sez. 2, 28/05/2004, n. 10322; Cass. Sez. L, 08/09/2014, n. 18853), senza che abbia perciò rilievo alcuno la natura inscindibile o scindibile della causa nè l’ammissibilità di una prosecuzione solo parziale del giudizio di sede di rinvio.

Il decreto impugnato va dunque cassato, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che si uniformerà all’enunciato principio e terrà conto dei rilievi svolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti delle censure accolte e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA