Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 975 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 17/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4588/2012 proposto da:

R.R., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SEMPIONE 19/B, presso l’avvocato IRMA BOMBARDINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIOLA GIOVANNELLI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di RIETI, depositato il

29/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. R.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Rieti depositato il 28 dicembre 2011, comunicato il 19 gennaio 2012, con il quale il giudice adito – rigettando l’opposizione proposta dalla istante del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 – confermava il provvedimento, notificato alla R. il 14 luglio 2011, di revoca dell’ammissione della medesima al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ottenuta con riferimento al procedimento n. 413/2008, di impugnazione del riconoscimento di paternità della minore B.C., operato da B.N..

Il ricorso è affidato a sei motivi. L’intimata Agenzia delle Entrate di Rieti non ha svolto attività difensiva.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che il Tribunale, in sede di ricorso in opposizione al provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, abbia ritenuto insussistenti i presupposti per tale ammissione. La doglianza non può essere accolta.

2.2. In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere disposta, invero, qualora non sussistessero in origine o siano venute meno le condizioni reddituali oppure se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (Cass. 17461/2014). Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di revoca si fondava sul rilievo che la R. si era limitata a resistere nel giudizio di annullamento del riconoscimento di paternità, instaurato da B.N., al fine di inficiare, per difetto di veridicità, il riconoscimento della figlia naturale B.C., pur sapendo che la domanda del ricorrente era fondata, e proponendo una domanda riconvenzionale di danni del tutto sfornita dell’indicazione delle prove a sostegno della pretesa azionata. A fronte di tale motivata statuizione del Tribunale, la R. ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Senonchè, va osservato – al riguardo – che la denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione della legge deve avvenire a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 10295/2007; 635/2015). Ne consegue che devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007). Inoltre, il ricorrente che intenda censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare, e trascrivere nel ricorso, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (cfr. Cass. nn. 15910/2005; 7846/2006; 27197/2006).

2.3. Nel caso di specie, l’istante si è, per converso, limitata a dedurre, in via assolutamente generica, la sussistenza, nella pronuncia impugnata, di una “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, senza specificare in alcun modo, non solo le norme che sarebbero state violate dal Tribunale, ma neppure in quale punto dell’impugnato provvedimento il giudice di merito sarebbe incorso nella denunciata violazione, in che cosa essa si sia – in ipotesi concretata, e con riferimento a quali profili fattuali della vicenda la pretesa violazione sia stata ipoteticamente posta in essere.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio

2017

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