Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9749 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9749 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 27912-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
JET’S SAS DI MANCINELLI ELPIDIO,
DITTA INDIVIDUALE DI MANCINELLI ELPIDIO;

– intimate avverso la sentenza n. 35/25/2013 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE del 23.4.2013, depositata il
29/05/2013;

2334

Data pubblicazione: 13/05/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
La Jet’s sas di Mancinelli Elpidio e la ditta individuale Mancinelli Elpidio
impugnavano innanzi alla CTP di Venezia l’avviso di accertamento relativo alla
ripresa a tassazione di accisa su miscela per aeromodelli del tipo Jet 995 e sul
prodotto denominato nitrometano per il periodo 1 luglio 2008-26 ottobre 2009.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza impugnata
dall’Ufficio.
La CTR del Veneto, con sentenza n.35/25/13, depositata il 29.5.2013, rigettava
il gravame.
Secondo il giudice di appello il prodotto denominato Jet 995 non era soggetto al
regime di sorveglianza sull’alcool metilico che componeva la sostanza in
misura pari al 99,5%. Lo stesso era da considerare solvente e non carburante,
non potendo alimentare motori endotermici. Quanto alla miscela propellente
destinata a motori per modellismo, la stessa non rientrava tra i prodotti
assoggettabili ad accisa ai sensi dell’art21 digs.n.504/95, al cui interno non era
riconducibile alcuno dei suoi componenti-nitrometano, olio di ricino, metanolo.
Per quel che riguarda il nitrometano, difettavano altresì i presupposti soggettivi
per l’assoggettamento ad accisa, non risultando il contribuente nè fabbricante
nè importatore.
L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo.
Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti contribuenti.
L’Agenzia delle Dogane prospetta con l’unica censura la violazione e falsa
applicazione dell’art_21 c.5 d.lgs.n.504/1995 e dell’art2 c.3 della dir.CE
92/81/CEE. Secondo la ricorrente la CTR aveva tralasciato di considerare, con
riguardo al prodotto Jet 995 e alla miscela, che gli stessi erano soggetti ad
accisa in quanto destinati alla carburazione ed a prescindere dalla qualificazione
e/o appartenenza alla categoria dei prodotti energetici, come aveva affermato in
modo ripetuto la giurisprudenza di questa Corte.
La censura è fondata.
Sul punto, invero, questa Corte ha di recente avuto modo di chiarire la portata
dell’art.21 c.5 d.lgs.n.504/1997 —a cui tenore “Oltre ai prodotti elencati nel
Gomma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad
essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come
additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti” operando
un’interpretazione in linea con l’art.2 par.3 dir.92/81/CEE- come interpretato da
Corte giust 18.12.2008, causa C-517/07, Afton Chemical Ltd, § 35-, risultando
l’identità di ratio delle due previsioni normative, entrambe rivolte ad introdurre
una disposizione di chiusura che consentisse la sottoposizione ad accisa di
qualunque prodotto che, prescindendo dall’elenco di prodotti individuati dalla
Nomenclatura combinata, rientrasse comunque nel genus dei “carburanti o
combustibili’.
Si è così ritenuto che la sostanziale sovrapponibilità del testo di cui all’art2 l
comma 5 t.u.a. con quello gli artt. 2, n. 3, primo comma, prima frase, della
Ric. 2013 n. 27912 sez. MT – ud. 25-03-2015
-2-

CONTI.

Ric. 2013 n. 27912 sez. MT – ud. 25-03-2015
-3-

direttiva 92/81 e 2, n. 3, secondo comma, della direttiva 2003/96 ed il vincolo di
interpretazione della previsione normativa interna con quella eurounitaria
dimostrano come la miscela prodotta dai contribuenti a base di metanolo,
nitrometano e olio di ricino, utilizzata come carburante di motori per
modellismo è tenuto al pagamento dell’accisa in forza della disposizione di
chiusura dell’ art.21 comma 5 t.u.a. cit. —cfr.Cass.nn.10780 e 10781/2013, rese
fra le stesse parti dell’odierno procedimento- risultando palese la volontà del
legislatore eurounitario di ricomprendere, accanto agli oli minerali, anche altri
prodotti purché destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come
carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei
carburanti.
Ai principi diffusamente esposti nel precedente appena ricordato, ribaditi
successivamente da Cass. n.27669/2013- alla cui stregua “l’alcole metilico è
soggetto soltanto a regime di vigilanza ai sensi dell’art. 2 DL 18.6.1986 n. 282
conv. in legge 7.8.1986 n. 462 e del DM Finanze 1.8.1986, come previsto
dall’art. 66 del TU approvato con 13.1gs 26 ottobre 1995 n. 504 (che riproduce
la disposizione dell’art. 32 comma 2, D.L. n. 331/1993 conv. in legge n.
427/1993). Tuttavia l’impiego di alcole metilico (metanolo), nella specie in
miscela con olio di ricino e nitrometano, come carburante per micromotori a
scoppio (modelli di auto, aerei e navi) è assoggettato ad accisa secondo l’art.
21 comma 5 del Dlgs 26.10.1995 n. 504, dovendo interpretarsi tale
disposizione come norma di chiusura volta ad assoggettare alla imposta
“qualsiasi altro prodotto”, diverso dagli oli minerali individuati nei precedenti
commi], 2, 3 e 4, che sia comunque idoneo a costituire un succedaneo od un
equivalente degli oli minerali nello specifico impiego come carburante per
motori, rimanendo indifferenti in ordine alla interpretazione della esatta
portata precettiva della norma, le eventuali difficoltà pratiche o le indagini
tecniche connesse alla individuazione – secondo i criteri previsti dal medesimo
art. 21- della aliquota d’imposta applicabile nella concreta fattispecie”- non si
è uniformato il giudice di appello, escludendo l’assoggettabilità dei prodotti
commercializzati dalle parti contribuenti.
Da qui la falsa applicazione della disciplina positiva perpetuata dalla CTR con
la sentenza impugnata.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel
merito ai sensi dell’art.384 c.2 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi, correlati al recente formante giurisprudenziale
manifestatosi sulla questione controversa, per compensare le spese del giudizio
di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate
irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta
il ricorso della parte contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito dichiarando irripetibili quelle del
giudizio di legittimità.
Cosi deciso il 25.3.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in
Roma.

t

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