Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9749 del 04/05/2011
Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 04/05/2011), n.9749
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12361/2007 proposto da:
M.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 62, presso l’avvocato ANTONELLI ANDREA,
rappresentato e difeso dall’avvocato STRADELLA Furio, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
U.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ALBERICO II N. 11, presso l’avvocato SCARPA Angelo, che
la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositato
il 27/12/2006; n. 166/06 R.G.V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19-9-2003, U.L., moglie divorziata da M.V., chiedeva che le fosse corrisposta quota del 40% del trattamento di fine rapporto di lavoro del M., ai sensi dell’art. 12 bis 1. divorzio.
Si costituiva il M., chiedendo il rigetto della domanda, negando la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.
Con decreto 2-8/4-8-2006, il Tribunale di Trieste condannava il M. a corrispondere alla U. la somma di Euro 9904,28.
Proponeva reclamo il M.. Si costituiva il contraddittorio, e la U. chiedeva rigettarsi il reclamo. La Corte d’Appello, con decreto in data 22-11-2006, rigettava il reclamo.
Ricorre per cassazione il M., sulla base di un unico, articolato motivo.
Resiste, con controricorso, la U..
Il M. ha depositato memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge (art. 112 e 737 c.p.c., in relazione all’art. 12 bis L. divorzio), nonchè carenza assoluta di motivazione.
Il motivo appare inammissibile per inadeguatezza del quesito, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Il quesito di diritto appare del tutto apodittico ed astratto, senza riferimento alcuno alla fattispecie concreta: il ricorrente si limita a chiedere se la condotta del giudice, che ometta di valutare le circostanze incidenti sulla quantificazione della quota di TFR spettante al coniuge divorziato, e ometta di motivare le ragioni di tale mancata valutazione, possa o meno concretizzare una violazione di norme di diritto (al riguardo, per tutte, Cass. S.U. n. 26020/08).
E’ appena il caso di precisare che, censurandosi carenza assoluta di motivazione – e dunque violazione di legge – non era necessario – come invece affermato dalla resistente – proporre una sintesi, omologa al quesito di diritto, riferita al “fatto controverso”.
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1200,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011