Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9747 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 23/04/2010), n.9747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STUDIO CONSULENZA AGO, in persona del legale rappresentante pro

tempore Sig.ra A.M.G.,elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato SABBADINI

GIANCARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPUS MIRIAM;

– ricorrente –

e contro

P.O., D.R. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 15983-2004 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUINO

181, presso lo studio dell’avvocato CORTESE DOMENICO, rappresentato e

difeso dagli avvocati DE MONTIS ANNA MARIA, DE MONTIS ALDO, DE MONTIS

ELIO;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

STUDIO CONSULENZA AGO, P.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 32/2003 del GIUDICE DI PACE di PULA,

depositata il 18/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R. chiedeva e otteneva dal giudice di pace di Pula la condanna dello Studio Consulenza Ago di A.M.G. al risarcimento di 248,93 Euro, per il danno subito a causa del mancato pagamento di una tassa automobilistica di cui era stato incaricato lo Studio, cui era stata versata la somma necessaria. La domanda era stata proposta anche nei confronti di P.O., impiegata dello Studio alla quale era stata effettuata la consegna, ma era stata rigettata con la sentenza resa il 18 giugno 2003.

Studio Consulenza Ago di A.M.G. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 20 maggio 2004. D. ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale, notificato il 30 giugno/1^ luglio 2004. Con ordinanza deliberata all’udienza dell’11 novembre 2008 è stata disposta la notifica del ricorso principale anche a P.O., mancando prova del ricevimento dell’atto.

Eseguita la notifica il 29 gennaio 2009, il termine fissato è trascorso senza adempimento dell’attività notificatoria, come attestato dalla cancelleria.

La causa è stata rifissata per l’udienza odierna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rapporto esistente tra lo Studio ricorrente e la P., collaboratrice della A., ha giustificato la introduzione del giudizio nei confronti di entrambi i soggetti, non essendo chiara la vicenda, nè distinguibile la posizione delle parti convenute. Il litisconsorzio costituitosi, anche processuale, imponeva la chiamata in giudizio di tutte le parti anche in sede di impugnazione, ditalchè, fallita la prima notifica alla P., è stata disposta nuova notifica ex art. 331 c.p.c.. La mancata integrazione del contraddittorio cagiona, ai sensi di detta norma, l’inammissibilità del ricorso principale.

Va esaminato il ricorso incidentale tempestivamente proposto dal D., il quale censura l’assoluzione della impiegata P., lamentando: a) violazione e falsa applicazione delle norme processuali relative alla legittimazione passiva, artt. 81 e 100 c.p.c.; b) apparente, insufficiente ed insanabile contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Giova premettere che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del valore inferiore a 1100,00 Euro (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all’equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1, 2 e 4 (in quest’ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonchè ai sensi del citato l’art. 360 c.p.c., n. 5, quando l’enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un’ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del citato art. 360 c.p.c., n. 3, è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (SU 716/99;

4595/06). Nel caso di specie il primo motivo sembra prospettare una questione processuale, poichè si ancora alla denuncia di violazione di norme sul giudizio, ma in realtà si risolve in un’inammissibile censura sulla motivazione della sentenza. Il giudice di pace ha negato (terz’ultimo capoverso della parte motiva della sentenza impugnata) che sia stata raggiunta la prova del fatto che la P., ricevuta la somma, abbia omesso di versarla alla titolare dello Studio e di farla contabilizzare e quindi ha ritenuto che non sussiste il fatto illecito ipotizzato dalla domandai, con la quale la P. era stata chiamata a rispondere in forza dell’art. 2043 c.c..

In dispositivo il giudice di pace ha usato la formula del rigetto della domanda nei confronti della P. “con accoglimento della sua legittimazione passiva nel rapporto intercorso con lo Studio di Consulenza Ago”. Questa impropria formulazione è stata attaccata dal ricorso invocando un errore processuale in ordine alla legittimazione passiva. La tesi è priva di ogni pregio. Ricondotta al contenuto della motivazione, l’inesatta formula usata dal giudicante vuole esprimere che vi era in capo alla P. carenza di titolarità nel rapporto controverso; esprime cioè un giudizio di merito sulla sussistenza della ragione di debito/credito, nascente da fatto illecito, addebitata in citazione alla convenuta.

Questa statuizione poteva essere confutata solo in relazione a motivazione apparente o insanabile contraddittorietà, certamente da escludere nella specie, e non con riguardo a violazioni della legge processuale.

Anche il secondo motivo è quindi inammissibile, perchè non evidenzia alcuna radicale o insanabile contraddittorietà della motivazione, che ha ravvisato una responsabilità contrattuale della titolare dello Studio e coerentemente non ha rinvenuto elementi per affermare che vi era stata indebita appropriazione di danaro da parte della collaboratrice P..

Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso incidentale. Il rigetto di entrambi i ricorsi consiglia la compensazione delle spese tra le parti costituite.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale. Rigetta l’incidentale. Compensa le spese tra le parti costituite.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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