Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9747 del 22/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9747 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 19432-2011 proposto da:
MONACHINO IOLANDA MNCLND38T59Z352L, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso, nonché l’avv.
ANGELOZZI GIOVANNI NGLGNN42M05C632G in proprio
quale procuratore distrattario delle spese processuali liquidate in primo
grado;

– ricorrenti contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI

223
12.

Data pubblicazione: 22/04/2013

MAURO, PULLI CLEMENTINA, giusta procura in calce al ricorso
notificato;

– resistente nonchè contro

80415740580;

– intimato avverso la sentenza n. 8607/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 29/10/2010, depositata il 29/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per la ricorrente l’Avvocato GIOVANNI ANGELOZZI che ha
chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
udito per il resistente l’Avvocato MAURO RICCI che si è riportato
agli scritti insistendo per il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.
1 – Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc.
civ., ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380 bis e 375
cod. proc. civ.:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, Iolanda
Monachino, conveniva in giudizio l’I.N.P.S. ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze al fine di ottenere il riconoscimento del
diritto alla pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118/1971
e l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 della legge n.
18/1998. Il Tribunale riconosceva il solo diritto alla pensione di
inabilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e
condannava le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento
Ric. 2011 n. 19432 sez. ML – ud. 07-03-2013
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

delle spese processuali. A seguito di impugnazione della Monachino, la
Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8607/2010 del 29 ottobre
2010, in parziale accoglimento dell’appello, condannava l’I.N.P.S. a
corrispondere all’appellante l’indennità di accompagnamento con
decorrenza dall’i dicembre 2008 e compensava le spese di lite del

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorrono
Iolanda Monachino e l’avv. Giovanni Angelozzi in proprio quale
procuratore distrattario delle spese processuali liquidate in primo
grado, affidandosi a due motivi.
L’I.N.P.S. ha depositato procura speciale.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa
applicazione del disposto di cui agli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod.
civ. con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”.
Con secondo motivo la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa
applicazione degli artt. 92 e 96 cod. proc. civ., con riferimento all’art.
360, n. 3, cod. proc. civ. ed insufficiente, omessa o contraddittoria
motivazione con riferimento all’art. 360, n. 5. cod. proc. civ.”.
Si duole la ricorrente del fatto che, in mancanza di impugnazione
da parte dell’I.N.P.S. ovvero del Ministero dell’Economia e della
Finanze avverso la pronuncia con cui il Tribunale aveva riconosciuto il
suo diritto alla pensione di inabilità e condannato i convenuti al
pagamento delle spese processuali – statuizioni per le quali si era
formato un giudicato interno -, non poteva la Corte di appello disporre
la compensazione delle spese del doppio grado.
Si duole, altresì, del fatto che, a sostegno di tale disposta
compensazione sia stata posta la decorrenza della prestazione, senza
tener conto della posizione assunta dalle parti nel processo e del fatto
Ric. 2011 n. 19432 sez. ML – ud. 07-03-2013
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doppio grado.

che l’indennità di accompagnamento era stata richiesta “nella misura e
con la decorrenza di legge ovvero dall’epoca che sarà accertata in corso
di causa”.
I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca
connessione, sono manifestamente infondati.

liquidazione delle spese g-iudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso
di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo
di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di
primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,
è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di
dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in
base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della
sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della
pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. in tal senso Cass. n. 26985
del 22/12/2009, id. n. 12963 del 04/06/2007, n. 17523 del
23/08/2011).
Nessun vincolo, dunque, derivava al giudice di appello, con
riguardo alla regolamentazione delle spese come effettuata dal
Tribunale, dalla mancata impugnazione della pronuncia con cui si
riconosceva il diritto della Monachino alla pensione di inabilità civile,
stante il carattere accessorio del capo sulle spese, che resta pur sempre
autonomo e come tale è destinato ad essere travolto dalla nuova
regolamentazione da effettuarsi all’esito del giudizio.
Né fondatamente si duole la ricorrente della disposta
compensazione delle spese del doppio grado da parte del giudice di
appello atteso che, nella complessiva valutazione dell’esito delle
domande, la Corte ha correttamente ritenuto che sussistesse parziale
soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la
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Come più volte affermato da questa Corte, in materia di

compensazione delle spese, trattandosi di una ipotesi in cui il requisito
sanitario (per una delle prestazioni richieste e cioè per l’indennità di
accompagnamento) era sopravvenuto rispetto alla domanda giudiziale
(nella specie il riconoscimento della prestazione era avvenuto, in
ragione di aggravamenti sopraggiunti nel corso del giudizio di appello,

amministrativa inoltrata, come si rileva dalla stessa sentenza, nel 2002 e
di un ricorso giudiziale del 2003), irrilevante essendo sia l’utilizzo di
una formula ampia (“con la decorrenza di legge ovvero dall’epoca che
sarà accertata in corso di causa”) – si richiama, sul punto, la decisione
di questa Corte n. 16821 del 10/08/2005 secondo cui: “Atteso che la
domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o
assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa
decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell’art. 149 disp. att. cod.
proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza
posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente
vittoriosa; ne consegue che il giudice, il quale ai sensi dell’art. 91 cod.
proc. civ. incontra come unico limite l’impossibilità di condannare al
pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa, può disporre la
compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” nonché
Cass. n. 19005 del 12/12/2003 secondo cui l’obbligo di valutare gli
aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso
del procedimento amministrativo e giudiziario “non è subordinato ad
una richiesta di parte e neanche alla produzione di documenti ad opera
di questa, ma può essere assolto d’ufficio, anche in appello,
conservando il giudice anche in tale fase, nei limiti del devoluto,
l’insindacabile potere di apprezzare l’idoneità degli elementi prospettati
dalla parte o rilevati d’ufficio ad esprimere un sopravvenuto
deterioramento della condizione patologica”- sia la formulazione da
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con decorrenza dall’i dicembre 2008 a fronte di una domanda

parte dell’I.N.P.S. di eccezioni diverse rispetto alla contestazione del
requisito sanitario.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso
con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore

primo motivo di ricorso, ha ritenuto che nessun vincolo derivasse al
giudice di appello, con riguardo alla regolamentazione delle spese come
effettuata dal Tribunale, dalla mancata impugnazione della pronuncia
con cui si riconosceva il diritto della Monachino alla pensione di
inabilità civile.
Pure se va confermato il carattere accessorio del capo sulle spese,
va detto che vanno sempre fatti salvi gli effetti del giudicato interno,
formatosi ove il giudice di prime cure abbia accolto, sia pure
parzialmente, la domanda e regolamentato le spese processuali in
ragione di tale accoglimento. In questo caso (diverso da quello in cui
la parte appellata sia risultata, in primo grado, totalmente vittoriosa),
solo la proposizione dell’appello incidentale ad opera della parte
parzialmente soccombente avrebbe potuto rimettere in discussione la
suddetta regolamentazione.
Si aggiunga che, nella presente fattispecie, le domande avanzate
dalla parte privata erano dirette ad ottenere due differenti prestazioni
previdenziali e che il Tribunale aveva riconosciuto il solo diritto alla
pensione di inabilità con decorrenza dalla data della domanda
amministrativa provvedendo, poi, in ordine alle spese processuali
proprio in ragione di tale accoglimento. La circostanza che la
Monachino abbia valutato di impugnare la pronuncia limitatamente alla
esclusione il suo diritto al riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento non può costituire motivo, in mancanza di
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siano condivisibili fatta eccezione per la parte in cui, con riferimento al

impugnazione incidentale da parte dell’I.N.P.S. ovvero del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, per una modifica in peius della
statuizione in parte qua ormai definitiva.
Tanto precisato va detto che, pur con la contrarietà della
ricorrente, ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5,

Procuratore generale.
3 – Conseguentemente, va accolto il primo motivo di ricorso e
rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al
motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,

ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito,
confermandosi la statuizione sulle spese di cui alla sentenza di primo
grado.
4 – La condanna dell’I.N.P.S. al pagamento, in favore della
ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in
dispositivo, segue la soccombenza. 5) , t.wv,~

P.Q.M.

pkoV i.»

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LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,
conferma la statuizione sulle spese di cui alla sentenza di primo grado.
Rigetta il secondo motivo di ricorso. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della ricorrente,
spese che liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per
compensi professionali oltre C.U..

44,14„14,9,

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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2013.

cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo, condivisa dal

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