Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9747 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9747 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 27270-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRA

11210661002, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ALGHISI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI SALVIUCCI 1, presso lo studio dell’avvocato
RUGGERO MARIA GENTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato
PAOLO MACCHION, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/05/2015

avverso la sentenza n. 246/67/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO SEZIONE
DISTACCATA di BRESCIA del 3/06/2013, depositata n110912013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2015 dal Consigliere Relatore Doti ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
Alghisi Giuseppe impugnava innanzi alla CTP di Brescia alcuni avvisi di
accertamento relativi alla ripresa a tassazione di IRPEF, LRAP e IVA per gli
anni 2003-2004, 2005 e 2006.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza impugnata
dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR della Lombardia che dichiarava
inammissibile l’impugnazione.
Secondo il giudice di appello tale statuizione dipendeva dalla tardività
dell’appello proposto avverso la sentenza notificata il 22.11.2011. Infatti,
benché l’Agenzia avesse prodotto la cartolina RA. dalla quale risultava la data
del 23.1.2012, apposta dall’Ufficio, il contribuente aveva “..provato che la
spedizione è avvenuta fuori termine, come da documentazione postale, ove
risulta scritto “accettata dal centro postale di Brescia CA/IP Windows in data
24.1.2012”.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque
motivi. Il contribuente ha depositato controricorso.
La ricorrente, col primo motivo, deduce il vizio di motivazione apparente, non
risultando chiaro l’iter logico seguito dalla CTR per giungere alla declaratoria
di inammissibilità.
Con il secondo motivo deduce la violazione delle disposizioni in materia di
notificazione degli atti, dovendosi considerare che il termine scadente il sabato
era prorogato ex lege al lunedì successivo.
Con il terzo motivo prospetta l’illegittimità della sentenza impugnata per
contrasto con l’art.20 c.1 e 2, 33 e 53 d.lgs.n.1992/546 nonché con gli artt.149 e
327 c.p.c. La CTR, ritenendo che l’indicazione del 23 gennaio 2012 fosse stata
apposta dall’Ufficio, non aveva considerato la piena efficacia probatoria
dell’avviso di ricevimento, risultando irrilevante l’individuazione del soggetto
che lo aveva redatto.
Con il quarto motivo viene dedotta la violazione degli artt.2700 c.c. e 149
c.p.c., godendo le attestazioni contenute nell’avviso di ricevimento di valore
probatorio privilegiato, in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale
dell’agente postale.
Con il quinto motivo viene infine prospettato il vizio di omesso esame di un
fatto controverso e decisivo per il giudizio. La CTR, a fronte delle posizioni
antitetiche assunte dalle parti in ordine al momento in cui il plico contenente
l’appello era stato consegnato all’ufficio postale, non aveva considerato il
valore delle indicazioni risultanti dall’avviso di ricevimento, né aveva valutato
il reale significato dell’attestazione risultante dal documento prodotto dal
Ric. 2013 n. 27270 sez. MT- ud. 25-03-2015
-2-

CONTI.

contribuente, dal quale poteva evincersi solo la data di smistamento della
raccomandata, in realtà consegnata il 23 gennaio 2012 all’ufficio postale di
Brescia che doveva provvedere alla materiale notifica.
La parte contribuente ha dedotto l’inammissibilità e infondatezza di tutte le
censure proposte, evidenziando, in particolare: a) quanto al primo motivo il
carattere non apparente della motivazione; b) quanto al secondo, la sua
irrilevanza, risultando tardivo l’appello anche a volerlo considerare consegnato
il 23 gennaio 2012, in ogni caso non applicandosi alla notifica compiuta
direttamente dall’Ufficio fiscale la disciplina di cui al novellato art.155 comma
quattro c.p.c.;c) quanto al terzo, la sua inammissibilità, risultando le
disposizioni normative e la giurisprudenza invocate inconducenti rispetto alle
questioni controverse; d) quanto al quarto, la circostanza che l’agente postale
era considerato pubblico ufficiale solo in relazione alle attività delegate
dall’Ufficiale giudiziario, non potendo questi accertare la data di spedizione
della raccomandata; e) quanto al quinto, la piena correttezza dell’operato della
CTR che, con valutazione di fatto, incensurabile in cassazione, aveva ritenuta
provata la consegna all’ufficio postale nel giorno 24 gennaio 2012.
I motivi di ricorso, tutti fra loro connessi, meritano un esame congiunto e sono
infondati.
Giova premettere che la CTR ha considerato tardivo l’appello alla sentenza
notificata il 22.11.2011(coincidente con un lunedì), non ritenendo sufficiente la
prova della sua tempestività fornita dall’Agenzia attraverso l’avviso di
ricevimento del plico spedito- direttamente dall’Ufficio- in data
23.1.2012(coincidente con un lunedì).Ciò ha ritenuto sulla base di un
documento rilasciato dall’amministrazione postale e prodotto dalla parte
contribuente dal quale risultava che detta spedizione era avvenuta il 24.1.2012
e, dunque, oltre il termine ultimo per l’impugnazione, individuato dallo stesso
giudice di appello nel 21.1.2012(coincidente con un sabato).
Ciò posto, l’Agenzia assume l’erroneità di tali conclusioni, ritenendo che
l’attestazione della data di spedizione contenuta nell’avviso di ricevimento del
plico avrebbe valore fidefacente.
Reputa il Collegio di non condividere le conclusioni rassegnate sul punto dal
relatore, dovendo per contro darsi continuità all’indirizzo espresso da questa
Sezione nell’ordinanza n.20786/2014, che qui si riporta testualmente: “…va
anzitutto chiarito che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina
relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può
essere notificata la cartella di pagamento senza intermediazione dell’ufficiale
giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale
ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l’atto
pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a
queseullimn„stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c. c.,
superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa
nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111). La
Corte ha aggiunto (Cass. 30 settembre 2011, n. 20027; Cass. 19 agosto 2003,
n. 12135), che <

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