Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9747 del 04/05/2011

Cassazione civile sez. I, 04/05/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 04/05/2011), n.9747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2270/2008 proposto da:

C.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso l’avvocato

DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

11/12/2006; n. 427/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CAMPISI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.L., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Firenze, del 29-09-2006, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale, per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum e spese giudiziali.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorrente ha presentato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.225,00: procedimento presupposto davanti alla Corte dei Conti giugno 1996 – novembre 2003; durata ragionevole 3 anni).

Va rigettato il motivo relativo alle spese giudiziali, liquidate dalla Corte di Appello, tenendo conto dei relativi minimi tariffari.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 4.000,00, per un ritardo di 4 anni e 5 mesi,con interessi dalla domanda.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 4.000,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda; conferma la condanna alle spese del giudizio di merito, come liquidate dalla Corte di Appello, con distrazione a favore dell’Avv. Di Paola; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in Euro 800,00 per onorari ed euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA