Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9746 del 23/04/2010

Cassazione civile sez. II, 23/04/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 23/04/2010), n.9746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – President – –

Dott. ODDO Massimo – Consiglie – –

Dott. GOLDONI Umberto – Consiglie – –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consiglie – –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3069-2005 proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato

D’AGOSTINO LUIGI, che lo rappresenta e difende, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, nei locali

dell’Avvocatura Comunale, presso l’avvocato AVENATI FABRIZIO, che lo

rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41369/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 04/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – G.L. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 41369 del 2004, con la quale veniva respinta la sua opposizione alla cartella esattoriale di pagamento n. (OMISSIS) della banca Montepaschi Siena, servizio riscossione tributi di Roma, relativa a un verbale di accertamento di violazioni al Codice della Strada.

2. – La vicenda processuale e cosi’ riassunta dal ricorso.

“Con ricorso in opposizione a cartella esattoriale … si richiedeva a G.L. il pagamento del VAV preesistente … il 30.06.2004 veniva notificata la cartella esattoriale senza la copia del VAV sottostante alfine di attestare la notifica della violazione.

… La richiesta nel giudizio d’opposizione a cartella di pagamento… e’ stata d’improcedibilita’ e nullita’ della stessa per assenza di prova certa sulla presunta notifica del verbale di accertamento della violazione al codice della strada e in via subordinatamente preliminare, ritenere tale atto, comunque inficiato dalla decadenza o prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 per il decorso di 5 mesi dalla presunta notifica del verbale di accertamento e relativa cartella; e in via ulteriormente subordinata la nullita’ della cartella per assenza del VAV debitamente notificato”.

3. Il motivo di ricorso e’ cosi’ esposto: “II presente ricorso si fonda sull’unico motivo violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, sub 3) dell’art. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att. c.p.c., “se non e’ possibile eseguire la consegna per… affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione dell’ufficio dell’azienda del destinatario, e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Infatti personalmente il ricorrente ha chiesto per ben due volte all’Esattoria B. Montepaschi Siena copia sia del notifica del VAV e sia della cartella esattoriale opposta con la relata della spedizione del secondo avviso perche’ in entrambi i cast era assente detto ultimo atto materiale che perfeziona la notifica ex art. 140 c.p.c., le due predette richieste formulate anche L. n. 241 del 1990, ex art. 2. Detta richiesta e’ rimasta inevasa e il giudice di pace non ha compreso detto passalo ed ha concluso dichiarando inammissibile il ricorso”.

4. – Il Giudice di Pace respingeva la domanda, ritenendo che “dalla documentazione prodotta dall’amministrazione resistente, il verbale di accertamento della violazione e’ stato notificato a mezzo raccomandata il 27 novembre 1999 e pertanto ampiamente nei termini di legge (150 giorni della commessa infrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201)”.

5. Resiste con controricorso la parte intimata, la quale deduce l’inammissibilita’ del ricorso per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

6. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

L’esposizione della vicenda processuale e fattuale e’ ampiamente carente, tanto da non comprendersi con precisione cio’ che e’ stato dedotto in opposizione e le censure avanzate alla decisione impugnata, specie con riguardo alla richiamata motivazione. Il ricorso e’ inoltre privo di autosufficienza.

La stessa censura richiama la violazione dell’art. 140 c.p.c. (e del correlativo art. 48 disp. att. c.p.c.), mentre il Giudice di Pace fa riferimento ad una notifica a mezzo posta per la quale e’ applicabile l’art. 149 c.p.c. e la disciplina prevista dalla L. n. 890 del 1982, anche quanto all’ipotesi (che sembra adombrata per il VAV presupposto) di notifica non a mani. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari e 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010

 

 

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