Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9746 del 13/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9746 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 24031-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRA I E 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BLANCA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio
dell’avvocato GIANDOMENICO COZZI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FERDINANDO SERAPIGLIA giusta procura speciale
a margine del controricorso;

controricorrente –

2330

S

:7

Data pubblicazione: 13/05/2015

avverso la sentenza. n. 548/4012012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCTA di
LATINA del 9/07/2012, depositata il 26/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
La Bianca srl proponeva ricorso contro l’avviso relativo alla ripresa a
tassazione di IVA per l’anno 2005, emesso sul presupposto che la contribuente
aveva effettuato cessioni intracomunitarie con la società Nubalt Trade prive dei
requisiti prescritti dall ‘art.41 din.331/1003.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza gravata
dall’Ufficio.
La CTR del Lazio sez.Latina„ con sentenza n.548/2012/40, depositata il
26.7.2012, rigettava l’impugnazione.
Secondo il giudice di appello la CTP aveva correttamente rilevato la carenza di
motivazione dell’atto impugnato, il quale si era fondato su documenti mai
portati alla conoscenza del contribuente nè allegati all’avviso, risultando inoltre
carente di prova in ordine alla fuoriuscita della merce dal territorio nazionale.
L’atto aveva parimenti violato la regola in tema di onere della prova.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi.
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art56 dPR n.633/72. Lamenta che dall’atto impugnato
emergeva l’esistenza della documentazione posta a base dell’accertamento
riportata nel pvc già notificato alla parte contribuente. Aggiunge che l’avviso
conteneva gli elementi necessari per rendere effettivo l’esercizio del diritto di
difesa della parte destinataria dell’atto.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art.41 d.l.n.331/1993 nonché dell’art.2697 c.c. La CTR, disattendendo la
giurisprudenza di questa Corte, aveva finito con l’addossare
sull’amministrazione l’onere di provare la fuoriuscita del bene dal territorio
nazionale che era invece il cedente a doiavere dimostrare.
La società contribuente, costituitasi con controricorso, ha eccepito
l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso.
Chiarito che, ad onta di quanto sostenuto dalla società contribuente, non risulta
affatto che la sentenza qui esaminata si sia fondata su una ratio decidendi -non
impugnata- implicitamente condivisa dal giudice di appello attraverso il
richiamo per relationem alla pronunzia di primo grado- ciò dovendosi escludere
in ragione dell’univoco tenore testuale della sentenza impugnata, laddove
riconduce unicamente l’illegittimità dell’atto al difetto di motivazione e alla
violazione delle regole processuali in tema di onere della prova- i due motivi
appaiono entrambi fondati per le considerazioni di seguito esposte.

Ric. 2013 n. 24031 sez. MT – ud. 25-03-2015
-2-

CONTI.

Ric. 2013 n. 24031 sez. MT – ud. 25-03-2015
-3–

Per l’un verso, infatti, l’atto di accertamento riportato in stralcio dalla
ricorrente- ai fini dell’autosufficienza del ricorso- dà atto che il pvc posto a base
della pretesa fiscale venne notificato alla contribuente, inoltre specificamente
evidenziando che sulla base della documentazione indicata -SCAC 2004- non
risultava la fuoriuscita dei beni dal territorio italiano con ingresso in quello
spagnolo.
Tanto consente di ritenere che il giudice di appello ha fatto scorretta
applicazione della disciplina normativa in tema di vizio di motivazione,
omettendo di considerale che la parte contribuente era pienamente a conoscenza
degli atti posti a base dell’accertamento- p.v.c. e mod.Scac 2004-.
In questo senso, corretto risulta il richiamo dell’Agenzia alla giurisprudenza di
questa Corte, alla cui stregua l’art. 7, Gomma 1, dello Statuto del contribuente,
nel prevedere che debba essere allegato all’accertamento dell’amministrazione
finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce
esclusivamente agli atti di cui il predetto non abbia già integrale e legale
cono scenza-cfr. Cas s. n.15327/2014- .
Orbene, la decisione impugnata non risulta essersi conformata alla
giurisprudenza sopra richiamata e all’ulteriore principio, qui parimenti
rilevante, secondo il quale la motivazione di un avviso di rettifica e di
liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili
dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al
contribuente l’esercizio del diritto di difesa. E’ dunque sufficiente che la
motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato
determinato il maggior valore senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto
utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il
criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare
l’infondatezza della pretesa erariale-cfr.,fra le altre, Cass.25153/13 e
Cass.n.4306/2010-.
Parimenti fondato appare il rilievo prospettato dall’Agenzia in ordine all’onere
della prova circa la dimostrazione della fuoriuscita del bene dal territorio
nazionale per fruire del regime di esenzione IVA previsto dall’art.41
d.l.n.331/1993.
Sul punto, questa Corte è infatti ferma nel ritenere che in fattispecie di cessione
intracomunitaria ex art. 41 del d.l. 30 agosto 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, grava sul cedente, ai sensi
dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare, con mezzi adeguati, tali da non
lasciare dubbi, i presupposti della deroga al normale regime impositivo e, cioè,
non solo la consegna della merce al vettore, ma anche l’effettività
dell’esportazione in altro Stato membro e la propria buona fede, potendo,
quindi, essere negata, secondo la sentenza della Corte di Giustizia CE del 6
settembre 2012 (C-273/11), l’esenzione al contribuente ove risulti, in base ad
elementi oggettivi, che egli, conoscendo o avendo dovuto conoscere che
l’operazione effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente,
non aveva adottato misure ragionevoli per evitare di parteciparvi- cfr.da ultimo,
Cass. n.4636/2014- .
Anche in questo caso la decisione impugnata, richiedendo all’amministrazione
di dimostrare, in sede di avviso di accertamento, la fuoriuscita del bene, ha
violato il principio surricordato.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altra
sezione della CTR del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese
dell’intero giudizio,
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
CTR del Lazio per nuovo esame e per la liquidazione delle spese dell’intero
giudizio.
Così deciso il 25.3.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA