Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9743 del 14/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/04/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 14/04/2021), n.9743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– ricorrente –

contro

FIDUCIARIA DEL GIGLIO s.r.l. e PENTA TRUST FIDUCIARIA s.r.l., in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e quali ex

soci della cessata per cancellazione Le Costruzioni s.r.l.,

elettivamente domiciliate in Roma, p.le Clodio n. 22 presso lo

studio dell’Avv. Antonio Cassiano e rappresentate e difese, per

procura a margine del controricorso, dall’Avv. Paola Pasquinuzzi.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 464/17/14 della Commissione

tributaria regionale della Toscana, depositata il 4 marzo 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 gennaio 2021 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la società Le Costruzioni s.r.l., in liquidazione, impugnò l’avviso di accertamento con cui, ai fini dell’Ires dell’anno 2006, l’Ufficio ne aveva rideterminato il reddito, accertando una maggiore plusvalenza da cessione di azienda, sulla base del valore accertato per l’avviamento ai fini dell’imposta di registro.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, venne confermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe.

Il Giudice di appello riteneva che l’avviso di accertamento fosse illegittimo perchè adottato senza il rispetto dei parametri definiti dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, (media dei redditi prodotti negli ultimi tre anni).

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Fiduciaria del Giglio s.r.l. e Penta Trust Fiduciaria s.r.l., quali ex soci della Le Costruzioni s.r.l., cancellata dal registro delle imprese, resistono con controricorso.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la C.T.R. aveva omesso di pronunciare sulla questione della valenza vincolante del previo accertamento di valore dell’avviamento, condotto ai fini dell’imposta di registro e, in relazione al citato articolo, precedente n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), dell’art. 86 TUIR, e degli artt. 2697 e 2729 c.c., laddove il Giudice di appello non aveva applicato il costante principio affermato da questa Corte secondo cui “il valore determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziario come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda”.

2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, e del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 2, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che il criterio enunciato costituisse l’unico legittimo per calcolare il valore dell’avviamento e, ciò sulla premessa implicita che non esistesse un vincolo presuntivo in ragione della definizione di valore dello stesso avviamento ai fini della imposta di registro.

3. Le censure, connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono infondate. Nella giurisprudenza di questa Corte costituisce, ormai, principio consolidato che “in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria” (cfr. Cass. n. 11543 del 6.6.2016; Cass. n. 12265 del 17 maggio 2017; Cass. n. 9513 del 18.4.2018; Cass. n. 12131 del 08/05/2019).

4 Alla stregua di tale principio, il ricorso va rigettato.

4.1 Il primo motivo è, infatti, infondato avendo la C.T.R. pronunciato sulla questione, sia pure rigettandola implicitamente, allorquando ha dato atto della natura dell’avviamento come bene materiale il cui valore va determinato ai fini dell’imposta di registro e di quelle sul reddito.

4.2. In ordine al secondo motivo, va rilevato che, come espressamente ribadito in ricorso, l’accertamento si fondava esclusivamente sul valore dell’avviamento come determinato ai fini dell’imposta di registro. Ne consegue, alla luce dei principi sopra esposti e in applicazione dello ius superveniens, che la sentenza -conforme in diritto nel suo dispositivo e previa correzione della motivazione nei termini sopra esposti, ex art. 384 c.p.c., u.c. – non merita la cassazione.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore delle controricorrenti delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2021

 

 

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