Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9743 del 13/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9743 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 21847-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRAXE 11210661002, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
LA MERIDIONALE INFISSI SRL, GENTILE MARIA, BERTON
EVA, BERTON CARLO, GENTILE BRUNO;

intimati

avverso la sentenza n. 102/1/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 21/01/2013,
depositata il 18/02/2013;

2323-

Data pubblicazione: 13/05/2015

t

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
contro la sentenza resa dalla CTR Campania n.102/1/2013, depositata il
18.2.2013. La CTR ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’ufficio
avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado nei confronti di La
Meridiana Infissi sr.!., Gentile Maria, Berton Eva, Berton Carlo, Gentile Bruno,
ridetenninando maggiori ricavi della società in euro 71.155,30 e maggiori
costi in euro 53.621,06, poi quantificando, sulla base dei dati appena esposti, il
reddito da tassare ai fini IVA,IRES e IRAP per l’anno di imposta 2005.
Secondo la CTR, dalle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza era risultato
che le movimentazioni bancarie riscontrate sul conto corrente intestato a nome
di Gentile Bruno erano in realtà riferibili alla società. Se anche i versamenti
accertati su detto conto potevano qualificarsi, sulla base di elementi gravi,
precisi e concordanti, come ricavi non dichiarati dalla società, gli importi
risultanti come prelevamenti corrispondevano invece a “costi per materiali e
servizi e non già a ulteriori utili”.
L’Agenzia delle entrate ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa
applicazione degli arti 32 c.1 n.2 secondo periodo, 39 comma 1 lett d)dPR
n.600/73 e 2697 c.c.
Il giudice di appello, ponendosi in netto contrasto con il contenuto precettivo
delle disposizioni anzidette e della giurisprudenza di questa Corte, aveva
attribuito ai prelevamenti la natura di costi.La CTR, peraltro, in assenza di
prova analitica fornita dal contribuente volta a superare la presunzione
anzidetta, aveva violato le disposizioni in tema di onere della prova e lo stesso
art.32 ult.cit
Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta il vizio di omessa motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La CTR aveva omesso di
evidenziare il percorso logico giuridico che l’aveva indotta a ritenere che i
prelevamenti integrassero dei costi sopportati dalla parte contribuente.
Gli intimati non hanno depositato difese scritte.
Entrambi i motivi, che meritano un esame congiunto, sono fondati.
Giova premettere, per una più chiara comprensione del primo motivo di ricorso,
che l’art.32 comma 1 n.2 dPR n.600173, nella versione ratione temporis vigente
rispetto all’epoca dei fatti posti a base dell’accertamento- anno d’imposta 2005, disponeva che “…I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle
operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell’articolo 33, secondo e terzo comma, sono posti a base delle rettifiche e
degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente
non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito
soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse
condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiano e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti
o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni.”
Ric. 2013 n. 21847 sez. MT – ud. 25-03-2015
-2-

CONTI.

cD

Rispetto a tale disposizione — e a quella di contenuto omologo di cui all’art. 51,
secondo collima, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633(in materia di
IVA)- questa Corte è ferma nel ritenere che:a) l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su
conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono
registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati
beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili -cfr.Cass. n. 13035 del
24/07/2012;Cass. n. 25502 del 30/11/2011-;b) al fine di superare la presunzione
posta a carico del contribuente dall’art. 51, secondo comma, numero 2, del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro,
nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono
conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente una prova generica
circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, ma è
necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni
singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni
ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non
rilevanza fiscale-cfr., ex plurimis, Cass.
n.
21303
del
18/0912013;Cass.n.9731/2014-. E ciò anche per quel che riguarda i costi-Cass.n.
23873/2010-.
Ora, la CTR ha considerato quale reddito non dichiarato dalla società l’importo
dei versamenti risultanti sul conto ritenuto riferibile alla stessa, invece
attribuendo ai prelevamenti -parimenti acclarati dagli organi accertatori- la
natura di “costi per materiali e servizi”. Peraltro, il giudice di appello ha
totalmente tralasciato di indicare gli elementi fattuali dai quali potere inferire
che i prelevamenti costituivano il corrispettivo erogato per acquisto di materiali.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania per
nuovo esame e per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
P. Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania
per nuovo esame e per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
Così deciso il 25,3,2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in
Roma.

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